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Policy / Transizione energetica e procedure autorizzative

Rinnovi piccole derivazioni idroelettriche

Lettera all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (14/10/2021)

Elettricità Futura ha trasmesso una lettera all’AGCM per chiedere la disponibilità ad aprire un confronto sul tema relativo ai rinnovi di concessioni per piccole derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, su cui l’Autorità è recentemente intervenuta con segnalazione AS1722, nonché con parere fornito alla Città Metropolitana di Torino AS1780.

In generale, l’Associazione esprime forte preoccupazione per il quadro di incertezza nel rinnovo delle piccole derivazioni e che ha già in alcuni casi comportato la sospensione dei relativi procedimenti, nonostante le disposizioni normative ammettano il rinnovo per questa tipologia di derivazioni.

Per tale motivo, Elettricità Futura ritiene importante approfondire il tema con l’AGCM, che risulta urgente alla luce della sospensione dei rinnovi in atto e del deleterio effetto di questa sugli interventi di manutenzione ed efficientamento degli impianti, nonché di adozione di misure di miglioramento ambientale, che usualmente accompagnano i processi di rinnovo.

 

Leggi il testo integrale della lettera

Illustre Direttore,

a nome mio e delle Aziende associate ad Elettricità Futura sono a chiederLe la disponibilità ad aprire un confronto sul tema relativo ai rinnovi di concessioni per piccole derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, su cui codesta Autorità è recentemente intervenuta con segnalazione AS1722 (pubblicato nel bollettino n. 10/2021), nonché con parere fornito alla Città Metropolitana di Torino AS1780 (pubblicato nel bollettino n. 32/2021).

Elettricità Futura è la principale Associazione del settore elettrico italiano e rappresenta, con oltre 500 imprese associate, il 70% del mercato elettrico nazionale. Unisce produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali, distributori e fornitori di servizi, ed esprime una visione che individua nella trasformazione green del settore energetico una straordinaria opportunità di innovazione e sviluppo sostenibile per il Paese.

Tra i nostri associati vi sono anche numerosi produttori idroelettrici, fortemente preoccupati per il quadro di incertezza che sembra delinearsi nel rinnovo delle piccole derivazioni e che ha già in alcuni casi comportato la sospensione dei relativi procedimenti, nonostante le disposizioni normative chiaramente ammettano il rinnovo per questa tipologia di derivazioni.

L’Autorità nelle predette note sottolinea che l’attuale “procedura di assegnazione delle concessioni per piccole derivazioni idroelettriche (ndr. nazionali e regionali) in scadenza prevedono sostanzialmente un automatico rinnovo al concessionario incumbent, su sua richiesta”, evidenziando che tale corpus normativo pertanto risulterebbe non “conforme ai principi comunitari in materia di attribuzione di titoli per l’esercizio di attività economiche i quali, in ragione della scarsità delle risorse che utilizzano, sono per definizione in numero limitato, e per tale motivo richiedono l’adozione di modalità concorrenziali per la loro assegnazione, nonché per i loro rinnovi”.

Affermando inoltre la diretta “applicabilità dell’art. 12 della c.d. Direttiva servizi anche in materia di rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni idroelettriche”, le note invitano i legislatori nazionali e regionali, nonché la Città Metropolitana di Torino, a provvedere ad una espressa modifica delle vigenti disposizioni al fine di conformarsi alle norme UE ed in particolare all’art. 12 della Direttiva servizi, predisponendo delle procedure competitive per la riassegnazione delle concessioni di piccola derivazione scadute o in scadenza, di cui sia già pendente la richiesta di rinnovo.

In merito a tale posizione e alle gravi conseguenze sul settore idroelettrico – ma, in generale, anche sul sistema Paese – vorrei condividere con lei qualche riflessione.

In primis l’applicabilità dell’art. 12 della Direttiva Servizi alla fattispecie delle concessioni idroelettriche meriterebbe di essere oggetto di ulteriori considerazioni.

La Commissione Europea, infatti, in passato ha sostenuto l’applicazione della Direttiva Servizi alle concessioni idroelettriche nell’assunto che si tratti di servizi associati alla produzione del prodotto in questione, ossia la commercializzazione dell’energia elettrica prodotta[1].

Tuttavia, la giurisprudenza unionale ha più volte classificato l’energia elettrica come un prodotto, pertanto, l’attività di produzione di energia elettrica, per la quale la concessione idroelettrica è richiesta, non può essere classificata come servizio e non dovrebbe dunque rientrare nell’ambito di applicazione della Direttiva Servizi.

Le norme di armonizzazione, infatti, non possono estendersi al funzionamento delle attività produttive e industriali finalizzate alla fabbricazione delle merci, le quali sono attività chiaramente distinte dai servizi di commercializzazione.

Il ragionamento estensivo della Commissione porterebbe al risultato assurdo di applicare la Direttiva Servizi a qualsiasi attività economica per la sola presenza di servizi di commercializzazione ad essa connessi[2].

Pertanto, già sotto questo profilo, la Direttiva Servizi non va applicata alle concessioni di derivazione idroelettrica, poiché funzionali all’attività di produzione e non all’offerta sul mercato di un servizio. Il tutto senza considerare il fatto che oggetto della concessione non è comunque un servizio, ma un bene demaniale (l’acqua).

Inoltre, l’attuale procedura di rinnovo della concessione di piccola derivazione non può essere definita “automatica”.

Il processo di rinnovo a livello nazionale, come ricordato dalla stessa Autorità, è regolato dall’art. 30 del Regio Decreto 1775/1933 (“TUA”), che stabilisce che le concessioni di piccole derivazioni - non solo idroelettriche - al loro termine, siano rinnovate in conformità dell’art. 28, ai sensi del quale il competente ufficio istruttore verifica se persistono “i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse”.

Il D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 ha inoltre disposto all'art. 11, comma 1 che "Il rinnovo delle utenze di acqua e la concessione di varianti previsti rispettivamente dagli articoli 28 e 30 e dall'art 49 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono essere negati oltre per i motivi indicati nei suddetti articoli, anche quando risultino incompatibili con le utilizzazioni delle acque oggetto del vincolo per l'attuazione del piano degli acquedotti, salvo rinnovo  o concessione di varianti in via temporanea ai sensi del precedente articolo".

Il rinnovo è pertanto sempre soggetto ad un iter istruttorio il cui esito non è affatto scontato.

Proprio in ragione di ciò riteniamo necessario un incontro con Voi per poterci confrontare e illustrare nel dettaglio le nostre valutazioni in un’ottica costruttiva.

Si fa altresì presente che, in molte delle normative regionali che intervengono sulla materia del rinnovo, oltre al riferimento ai contenuti degli articoli 28 e 30 del TUA, le procedure prevedono la pubblicazione della domanda di rinnovo sui BUR per consentire a chiunque abbia interesse di intervenire[3].

Il procedimento di rinnovo, quindi, è soggetto: (i) ad evidenza pubblica, con possibilità di presentare osservazioni ed opposizione a seguito della pubblicazione dell’avviso; (ii) a concorrenza permanente con altri usi delle acque, che sono prioritari rispetto all’uso idroelettrico. Di fatto questo dimostra che non si possa parlare di non contendibilità della concessione dell’acqua. 

Infine, preme sottolineare come, dato il numero di piccole derivazioni a livello nazionale, pari ad oltre 3.000 impianti[4], l’indicazione fornita da codesta Autorità alla Città Metropolitana di Torino di predisporre proprie procedure competitive potrebbe facilmente tradursi in un quadro disomogeneo a livello nazionale, con un’estrema frammentazione normativa a detrimento level playing field già a livello nazionale.

Senza considerare che a livello europeo la mancanza di una normativa comune impedisce di assicurare una parità di trattamento a tutti gli operatori nei diversi Paesi. 

Queste sono solo alcune considerazioni preliminari che, come già detto, avrei il piacere di discutere ed approfondire con Lei nell’ambito di un incontro sul tema, che risulta urgente alla luce della sospensione dei rinnovi in atto e del deleterio effetto di questa sugli interventi di manutenzione ed efficientamento degli impianti, nonché di adozione di misure di miglioramento ambientale, che usualmente accompagnano i processi di rinnovo.

Certo della Sua disponibilità, in attesa di un cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

[1] Fin dalla Sentenza della Corte del 27 aprile 1994, Causa C-393/92, Comune di Almelo e altri contro NV Energiebedrijf Ijsselmij NV, EU:C:1994:171, par. 28. Ciò è confermato dal fatto che l’energia elettrica è considerata una merce nell’ambito della nomenclatura doganale comunitaria (codice NC 27.16).

[2] Come chiarito dalla stessa Commissione nel “Manuale per l’attuazione della Direttiva Servizi”.

[3] Solo a titolo di esempio di riporta quanto contenuto nel Regolamento 2/2006 di Regionale Lombardia all’art.30.7 “Ricevuta la domanda di rinnovo, l’ufficio istruttore provvede, non oltre quindici giorni dal decorso del termine di un anno prima dalla data di scadenza della concessione, alla pubblicazione della domanda mediante avviso sul BURL. Il predetto avviso è comunicato al richiedente, inserito nel sito telematico dell’autorità concedente e comunicato ai Comuni interessati dalla concessione, affinché lo affiggano ai rispettivi albi pretori, in modo che chiunque vi abbia interesse possa presentare osservazioni scritte”.

[4] Rapporto Statistico Fonti Rinnovabili 2019, GSE

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