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Quesiti e osservazioni meccanismo riconoscimento OGdS non riscossi

ARERA - Quesiti, osservazioni e richieste di chiarimento di Elettricità Futura sugli elementi di incertezza nel meccanismo ex. Delibera 32/2021/R/eel (01/04/2021)


Quesiti di dettaglio


Trattamento casi di voltura e disattivazione ai fini del calcolo dell’ammontare riconosciuto

Relativamente al calcolo dell’ammontare riconosciuto in regime ordinario, richiediamo un chiarimento sul trattamento dei casi di volture contrattuali o disattivazioni delle forniture su richiesta dei clienti finali di cui agli art. 3.3, punto ii., e 7.3, punto ii. Agli art. 3.2 e 7.2 è infatti disposto che gli OGdS non riscossi sono quelli esposti in fatture ai clienti finali “con termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi al momento di presentazione dell’istanza”. Gli art. 3.3, ii. e 7.3, ii. specificano invece che, nel rispetto delle condizioni di cui agli art. 3.2 e 7.2, nella determinazione degli OGdS non riscossi sono ricompresi “nei casi di clienti finali inadempienti che non siano più titolari del punto di prelievo per voltura contrattuale o per disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, gli OGdS relativi a
a) le ultime 3 fatture emesse, nei casi di periodicità di fatturazione bimestrale; Allegato A 14
b) le ultime 5 fatture emesse, nei casi di periodicità di fatturazione mensile”.
La disposizione combinata dei commi determina quindi che altre eventuali fatture insolute precedenti il periodo di competenza delle 3/5 fatture emesse nei casi di voltura o disattivazione non saranno considerate ai fini del calcolo dell’ammontare riconosciuto? Se la presente interpretazione è corretta, posto che la Delibera non limita il riconoscimento degli oneri non riscossi alle sole forniture cessate e contempla quindi la possibilità che si possa accedere al meccanismo anche con riferimento a forniture ancora attive, chiediamo di chiarire come deve essere trattato il caso in cui siano state incluse nel calcolo dell’ammontare riconosciuto fatture relative a forniture ancora attive e, solo successivamente alla conclusione della sessione di rimborso, il punto subisca una voltura/disattivazione.

Riguardo a questo specifico caso chiediamo infatti di chiarire se:
1. occorra rettificare il calcolo degli oneri non riscossi già presentati nella sessione precedente (escludendo tutte le fatture precedenti alle ultime 3/5 previste dai commi 3.3. e 7.3 e restituendo l’importo eventualmente già percepito), oppure
2. la sessione precedente non debba essere rettificata e quindi l’applicazione della regola delle ultime 3/5 fatture avvenga solo nella sessione di rimborso successiva (perché le 2 sessioni di rimborso sono indipendenti l’una dall’altra).

Inoltre, chiediamo conferma che in tutti i casi in cui il venditore abbia perso la titolarità del punto su iniziativa del cliente finale (es: voltura, disattivazione su richiesta cliente o switching) e non abbia avuto a disposizione i tempi tecnici per azionare le leve regolatorie di costituzione in mora ai sensi dell’art. 3.2 del TIMOE, possa comunque iscrivere il relativo credito a reintegro purché abbia effettuato nei confronti del cliente finale moroso almeno una intimazione al pagamento come azione di tutela del credito. Ciò peraltro sarebbe in linea con il tenore letterale degli art. 3.2. e 7.2 della Delibera che infatti riportano la necessità di aver effettuato una “generica” costituzione in mora e seguito specifiche procedure aziendali di gestione della morosità.

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