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Policy / Efficienza energetica, generazione distribuita e microcogenerazione

Scorporo quota energia Comunità energetiche

Lettera interassociativa di Elettricità Futura, AIGET, Assoesco ed Energia Libera al MiTE (29/06/2021)

Elettricità Futura, assieme ad altre Associazioni di settore, ha trasmesso al Direttore della DG per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero della Transizione ecologica (MiTE) alcune osservazioni sul tema Comunità energetiche.

La Legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53/21) stabilisce i principi e i criteri specifici ai quali il Governo è chiamato a uniformarsi nel recepimento e nell’attuazione degli interventi comunitari. In particolare, l’art. 5 della legge n. 53/21 detta Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, stabilendo tra l’altro che il Governo adotti meccanismi semplificati secondo cui una parte della valorizzazione connessa all’energia condivisa (ossia la quota connessa alla materia prima) debba essere scorporata dalla bolletta elettrica di ciascun membro delle comunità energetiche, ad opera del proprio fornitore di energia.

Stante l’approssimarsi della scadenza prevista per il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2018/2001, le Associazioni firmatarie esprimono la propria forte preoccupazione per la norma sopra richiamata ed evidenziano come lo scorporo:

- comporterebbe notevoli criticità imponendo di fatto, per legge, una modalità rigida di suddivisione dei benefici tra i componenti della comunità e conseguentemente rendendo critici - per l’allungamento dei tempi di ritorno dell’investimento - alcuni modelli di business;

- renderebbe più difficoltosa (con l’inserimento di valori di consumo multipli) la lettura delle bollette, aumentando il rischio di incomprensioni da parte del cliente che si potrebbe trovare in bolletta una doppia voce di consumo: una legata al totale energia su cui saranno calcolati gli oneri, l’altra relativa alla sola quota materia prima nettata dell’energia oggetto di condivisione;

- non apporterebbe di fatto alcun tipo di vantaggio economico ai membri delle Comunità energetiche rispetto alla modalità di supporto prevista dalla fase sperimentale;

- creerebbe una distorsione nel sistema in quanto il venditore si approvvigiona e consegna “fisicamente” al cliente finale anche la quota materia prima oggetto di autoconsumo virtuale;

- rispetto all’operatività del fornitore, determinerebbe forti criticità in termini di gestione dei flussi informativi e dei meccanismi di fatturazione.

Conseguentemente, le Associazioni auspicano che nel recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 si tenga conto del trade-off tra i vantaggi attesi e le complessità esposte riconducibili alla norma in questione e, per tali motivi, auspicano che si renda facoltativo il meccanismo dello scorporo.

Visualizza il testo integrale della lettera.

Egregio Direttore,

come è noto, la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53/21) stabilisce i principi e i criteri specifici ai quali il Governo è chiamato a uniformarsi nel recepimento e nell’attuazione degli interventi comunitari. 

In particolare, l’art. 5 della legge n. 53/21 detta Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili; a tal riguardo, il comma 1, lett. h), del medesimo articolo stabilisce che il Governo adotti meccanismi semplificati secondo cui una parte della valorizzazione connessa all’energia condivisa (ossia la quota connessa alla materia prima) debba essere scorporata dalla bolletta elettrica di ciascun membro delle comunità energetiche, ad opera del proprio fornitore di energia.

A tal fine le scriventi Associazioni condividono gli indirizzi che il Parlamento ha fornito al Governo per il recepimento delle direttive europee con l’Ordine del giorno n. 9/2757/27 accolto dalla Camera dei Deputati, che prevede di “rivedere o semplificare la disposizione sul vincolo dello scorporo della quota energia dalla bolletta in modo da favorire il pieno sviluppo dell'autoconsumo e delle comunità”.

 

Segnaliamo inoltre che:

  • le Comunità energetiche possano svilupparsi prevalentemente con un modello virtuale che comporti una regolazione ex-post da parte del GSE;
  • nell’ambito del modello virtuale, i benefici connessi alla partecipazione a una comunità energetica non consistono nella riduzione dei consumi elettrici dalla rete o nella riduzione del valore della bolletta elettrica – dal momento che i clienti continueranno a prelevare fisicamente dalla rete la totalità dei propri consumi - bensì nel riconoscimento di un incentivo connesso alla valorizzazione dell’energia condivisa.

Stante l’approssimarsi della scadenza prevista per il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2018/2001, le scriventi Associazioni esprimono la propria forte preoccupazione per la norma sopra richiamata ed evidenziano come lo scorporo:

  • comporterebbe notevoli criticità imponendo, di fatto, per legge una modalità rigida di suddivisione dei benefici tra i componenti della comunità e conseguentemente rendendo critici - per l’allungamento dei tempi di ritorno dell’investimento - o addirittura inattuabili, alcuni modelli di business. Infatti, in alcuni casi, la modalità di ripartizione dei benefici più adatta alla singola iniziativa dovrebbe seguire criteri non necessariamente legati alle quote di energia consumata, ma piuttosto orientati al recupero delle quote di investimento da parte dei singoli condomini/soggetti delle comunità;
  • renderebbe più difficoltosa (con l’inserimento di valori di consumo multipli) la lettura delle bollette, aumentando il rischio di incomprensioni da parte del cliente che si potrebbe trovare in bolletta una doppia voce di consumo: una legata al totale energia su cui saranno calcolati gli oneri, l’altra relativa alla sola quota materia prima nettata dell’energia oggetto di condivisione;
  • a fronte delle difficoltà sopra elencate, non apporterebbe di fatto alcun tipo di vantaggio economico ai membri delle Comunità energetiche rispetto alla modalità di supporto prevista dalla fase sperimentale;
  • creerebbe una distorsione nel sistema in quanto il venditore si approvvigiona e consegna “fisicamente” al cliente finale anche la quota materia prima oggetto di autoconsumo virtuale;
  • rispetto all’operatività del fornitore, determinerebbe forti criticità in termini di gestione dei flussi informativi e dei meccanismi di fatturazione. La numerosità dei soggetti potenzialmente coinvolti nella gestione dello scorporo, e quindi nella gestione dei flussi di misura, appare tanto maggiore quanto più grande è la comunità energetica costituita e ciò in ragione del fatto che non tutti i punti di fornitura sottesi sono necessariamente riforniti dal medesimo operatore.

Conseguentemente, le scriventi Associazioni auspicano che nel recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 si tenga conto del trade-off tra i vantaggi attesi e le complessità esposte riconducibili alla norma in questione e, per tali motivi, auspicano che si renda facoltativo il meccanismo dello scorporo.

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