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Policy / Mercato e Reti

Consultazione pubblica di AGCOM su Regolamento di attuazione dell’art.1 comma 9 della Legge 27 dicembre 2017, N. 205 (Legge di Bilancio 2018), pubblicata il 7 agosto 2018

Osservazioni di Elettricità Futura (05/10/2018)

La consultazione sulle “modalità tecniche e operative per rendere certa la data di spedizione da parte dei gestori di servizi di pubblica utilità delle fatture agli utenti propone le seguenti soluzioni tecniche:
1. stampa a cura del consolidatore della data di accettazione della fattura elettronica da parte dello SDI (sistema di interscambio) all’interno della fattura.
2. stampa della indicazione “spedita entro il xx/xx/xxxx” a cura del consolidatore all’interno della fattura;
3. apposizione da parte dell’operatore postale della data di spedizione (intesa come da data di accettazione/ingresso nella propria rete, con l’indicazione “spedita il xx/xx/xxx”) sulla busta contenente la bolletta/fattura nel momento in cui riceve la corrispondenza da inviare al recapito.
Come Elettricità Futura, riteniamo che dovrebbe essere l’operatore postale ad apporre la data di spedizione (seppur intesa come data di accettazione/ingresso nella propria rete) sulla busta contenente la bolletta, come proposto dall’AGCOM con l’opzione 3, che peraltro nella consultazione è presentata come la soluzione preferita dall’Autorità stessa.
Le prime due ipotesi non risultano applicabili in base al dettato normativo in quanto non garantiscono al cliente finale la certezza della data di spedizione della fattura e prevedono un onere a carico di un soggetto diverso da quello previsto dalla legge di bilancio che fa esplicito riferimento all’operatore postale. Entrambe le proposte 1 e 2 risultano inoltre incompatibili con le previsioni della delibera Arera 501/2014 che non prevede di riportare in bolletta l’informazione sulla data di spedizione.
Inoltre, con specifico riferimento all’opzione 1 si evidenzia che la proposta di inserimento in bolletta della data di accettazione della fattura elettronica da parte dello SDI non è attuabile in quanto presuppone un collegamento tra due processi, quello per l’emissione della bolletta 2.0 e quello per l’emissione della fattura elettronica, che sono invece completamente distinti e svincolati ed hanno tempistiche diverse.
Pertanto, condividiamo l’orientamento dell’Autorità in base al quale l’opzione 3 sia l’unica effettivamente applicabile per dare seguito a quanto previsto dalla legge di bilancio 2018.

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