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Orientamenti relativi alla disciplina del meccanismo incentivante per la diffusione delle bollette elettroniche

ARERA: osservazioni Elettricità Futura (12/05/2021)


Elettricità Futura ha indirizzato le proprie osservazione all’ARERA in relazione al DCO 193/2021/R/com del 12 maggio 2021.

Si esprime un generale apprezzamento sulle proposte di revisione dell’attuale meccanismo volte a prevedere incentivi compatibili con la necessità di non violare il principio di cost reflectivity. 

Tuttavia, si ritiene che il meccanismo così impostato non consenta ancora agli esercenti di recuperare una quota dei costi sostenuti a causa dell’applicazione dello sconto, facendo ancora gravare sull’esercente una doppia decurtazione del costo evitato.

Pertanto, con riferimento ad un dato anno n, si ritiene che oltre al riconoscimento del differenziale tra lo sconto ed il costo evitato già oggi previsto, dovrebbe essere reintegrato anche il costo evitato relativamente ai clienti che avevano già la bolletta elettronica nell’anno n-2, in quanto già riflesso nelle minori tariffe dell’anno n. Ciò dovrebbe essere applicato sistematicamente e non solo per gli anni 2014 e 2015, come invece prevede il meccanismo in vigore.

In aggiunta a ciò, Elettricità Futura evidenzia la necessità di valorizzare l’iniziativa di digitalizzazione promossa da ARERA. Con la piena liberalizzazione del mercato il servizio di maggior tutela cesserà e si ritiene essenziale che la scelta di digitalizzazione, incentivata anche grazie al meccanismo di reintegrazione, possa esser confermata nel caso di passaggio automatico dei clienti verso un diverso fornitore di energia elettrica. In particolare, si propone che la modalità scelta dal cliente in maggior tutela per la messa a disposizione della bolletta sia confermata automaticamente anche a valle del passaggio ad altro fornitore. A tal fine, occorrerà prestare particolare attenzione alla completezza e correttezza delle informazioni che saranno rese disponibili all’esercente “aggiudicatario”.

Testo integrale del documento e ulteriori osservazioni di dettaglio

Osservazioni generali

Esprimiamo un generale apprezzamento sulle proposte di revisione dell’attuale meccanismo volte a prevedere incentivi compatibili con la necessità di non violare il principio di cost reflectivity. In tal senso, vanno le proposte di svincolare una quota determinante della compensazione dal raggiungimento di obiettivi di crescita e di stabilire per il riconoscimento della quota residua obiettivi di crescita ragionevoli, in base alle evidenze di settore, e specifici per ogni esercente.

Tuttavia, il meccanismo così impostato non consente ancora agli esercenti di recuperare una quota dei costi sostenuti a causa dell’applicazione dello sconto.

Il meccanismo, infatti, fa ancora gravare sull’esercente una doppia decurtazione del costo evitato. Da un lato, la fissazione delle tariffe di un determinato anno n è basata sui costi che l’operatore ha sostenuto due anni prima (n-2): per cui, se ad alcuni clienti si è applicato lo sconto, si sono risparmiati i costi di stampa e postalizzazione relativi a quei clienti e la tariffa che verrà applicata nell’anno n sarà più bassa proprio perché si è conseguito questo risparmio nell’anno n-2. D’altro canto, gli esercenti sono tenuti ad applicare ai clienti l’intero valore dello sconto, senza ricevere ristoro del costo evitato (ma solo del c.d. differenziale). Pertanto, con riferimento ad un dato anno n, riteniamo che oltre al riconoscimento del differenziale tra lo sconto ed il costo evitato già oggi previsto, dovrebbe essere reintegrato anche il costo evitato relativamente ai clienti che avevano già la bolletta elettronica nell’anno n-2, in quanto già riflesso nelle minori tariffe dell’anno n. Ciò dovrebbe essere applicato sistematicamente e non solo per gli anni 2014 e 2015, come invece prevede il meccanismo in vigore.

In aggiunta a ciò, approfittiamo dell’occasione fornita dal presente DCO per dare evidenza della necessità di valorizzare in un’ottica prospettica l’iniziativa di digitalizzazione promossa da ARERA. Con la piena liberalizzazione del mercato, infatti, il servizio di maggior tutela cesserà ed è a nostro avviso essenziale che la scelta di digitalizzazione, incentivata anche grazie al meccanismo di reintegrazione, possa esser confermata nel caso di passaggio automatico dei clienti verso un diverso fornitore.

Per il Servizio a Tutele Graduali infatti è stato imposto alle piccole imprese di indicare agli operatori aggiudicatari un indirizzo e-mail valido dove recapitare la bolletta, definendo l’invio postale come meccanismo residuale in caso di mancata indicazione da parte dei clienti. Questa disposizione, unitamente alla mancata messa a disposizione degli operatori aggiudicatari dell’elenco dei clienti che avevano optato nell’ambito del servizio di maggior tutela per la bolletta digitale, renderà meno lineare l’esperienza del cliente rispetto alla sua scelta, esponendo gli operatori aggiudicatari, ed il mercato stesso, a danni reputazionali.

Riteniamo pertanto opportuno proporre, che nell’ambito del processo di liberalizzazione del mercato dei clienti domestici e delle microimprese la modalità scelta dal cliente in maggior tutela per la messa a disposizione della bolletta sia confermata automaticamente anche a valle del passaggio ad altro fornitore. A tal fine, occorrerà prestare particolare attenzione alla completezza e correttezza delle informazioni che saranno rese disponibili all’esercente “aggiudicatario”.

 

Osservazioni di dettaglio

Q1. Si condivide l’orientamento di confermare gli aspetti generali della disciplina del meccanismo incentivante di cui alla deliberazione 279/2017/R/com come richiamati al punto 1.5? Se no, per quali motivi?

A meno del tema della doppia decurtazione del costo evitato sopra evidenziata, condividiamo gli ulteriori aspetti della disciplina generale richiamati al punto 1.5. In particolare, qualora l’esercente non superi la soglia di accesso in un determinato anno, ma la superi nell’anno successivo, condividiamo con l’orientamento di mantenere la possibilità di recuperare anche gli ammontari relativi all’anno precedente.

 

Q2. Si condivide l’orientamento di confermare i valori della reintegrazione di cui alla Tabella 13 del TIV e 16 del TIVG? Se no, si chiede di indicare i motivi e fornire evidenze quantitative al riguardo.

Q3. Si concorda con la proposta di confermare la soglia di accesso al meccanismo pari al 7% dei clienti serviti cui è applicato lo sconto in bolletta? Se no per quali motivi?

Non concordiamo con il mantenimento di una soglia di ingresso. La mancata decisione da parte di una determinata categoria di clienti di utilizzare strumenti elettronici per il recapito delle bollette non può escludere, a nostro avviso, gli operatori dal legittimo recupero di costi sottesi all’obbligo di scontistica.

 

Q4. Si condividono i parametri individuati per il calcolo dell’ammontare di reintegrazione (parametro α, soglie a e b)? Se no si chiede di indicare i motivi evidenziando eventuali criticità e di fornire evidenze quantitative al riguardo.

Sulla base della circostanza, richiamata anche dalla sentenza del TAR, per cui l’adesione del cliente non dipende necessariamente dall’operato dell’esercente (circostanza confermata dai bassi tassi di adesione di questi anni), riteniamo che la quota minima da riconoscere dovrebbe essere superiore all’80%. In caso contrario, l’esercente verrebbe ad essere eccessivamente penalizzato per un evento (la mancata adesione del cliente) le cui leve non sono interamente sotto il controllo dell’esercente stesso.

Inoltre, le condizioni per l’accesso al ristoro al 100% dovrebbero essere riviste, in quanto troppo sfidanti. In particolare, si chiede di abbassare dal 30% al 15% la soglia prospettata della base clienti a cui è applicato lo sconto nell’anno di competenza oggetto dell’istanza di reintegrazione. Il raggiungimento del livello proposto del 30% appare infatti impercorribile.

Q5. Si ritiene debbano essere implementate modalità alternative rispetto a quelle prospettate per la quantificazione delle reintegrazioni a favore degli esercenti (es. rimodulazione delle soglie, rimozione di una soglia, ecc.)? Se sì, si chiede di indicare i motivi per cui la soluzione proposta sarebbe migliorativa.

Rimandiamo alle osservazioni generali.

 

Q6. Si condividono le tempistiche proposte di operatività del meccanismo? Se no per quali motivi?

Nessuna osservazione.

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