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Policy / Transizione energetica e procedure autorizzative

Regione Molise: Profili di illegittimità dei provvedimenti regionali con i quali vengono sospese le istanze di autorizzazione di impianti fotovoltaici per superamento della soglia massima autorizzabile

Lettera alla regione Molise (30/07/2021)

Elettricità Futura ha trasmesso una lettara indirizzata all'Assessore con delega alle Politiche energetiche e al Direttore del Servizio Programmazione Politiche Energetiche della Regione Molise in cui esprime forte preoccupazione per le sospensioni delle istanze di autorizzazione trasmesse a diversi operatori di settore dal IV Dipartimento “Governo del Territorio” Servizio Programmazione Politiche Energetiche – in ragione del superamento della soglia di potenza massima autorizzabile prevista, pari a 500 MW, prevista dalla Legge Regionale 22/2009.  Tali provvedimenti sono infatti in contrasto con gli obiettivi nazionali ed europei di sviluppo delle fonti rinnovabili e presentano numerosi elementi di pregiudizio analoghi a quelli già evidenziati anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 106 del 2020.

Di seguito il testo integrale della lettera

Gentilissimi,

Elettricità Futura, Unione delle Imprese Elettriche Italiane, è la principale Associazione del settore elettrico italiano. Aderisce a Confindustria e rappresenta oltre 500 imprese e oltre il 70% del mercato elettrico nazionale.

Con la presente chiediamo la possibilità di essere auditi in riferimento alla normativa che regolamenta lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nella Regione Molise.

L’Associazione, in particolare, è fortemente preoccupata per le sospensioni delle istanze di autorizzazione trasmesse a diversi operatori di settore dalla Regione Molise – IV Dipartimento “Governo del Territorio” Servizio Programmazione Politiche Energetiche – in ragione del superamento della soglia di potenza massima autorizzabile prevista, pari a 500 MW, prevista dalla Legge Regionale 22/2009.

Tali provvedimenti sono infatti in contrasto con gli obiettivi nazionali ed europei di sviluppo delle fonti rinnovabili e presentano numerosi elementi di pregiudizio analoghi a quelli già evidenziati anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 106 del 2020. Infatti, si ricorda che la giurisprudenza costituzionale è univoca nel ritenere che alle Regioni è consentito soltanto individuare, caso per caso, “aree e siti non idonei”, avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti. In particolare la Corte Costituzionale ha accolto le istanze del ricorrente secondo le quali  “la previsione di limiti massimi di produzione per le singole fonti, il cui superamento precluda l’avvio e la prosecuzione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica, si porrebbe in contrasto con la normativa statale (in specie con l’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003), che stabilisce il termine perentorio di 90 giorni per la conclusione del procedimento, e quindi con l’art. 117, terzo comma, Cost. Essa violerebbe, inoltre, l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli accordi internazionali (…) e alle direttive europee in materia (…)”.

In aggiunta, anche il TAR Basilicata, con Sentenza n. 721 del 2020, ha affermato che “Alla luce del quadro normativo nazionale di riferimento (Dlgs n. 387/2003; Dm 10 settembre 2010), gli unici limiti opponibili dalle Regioni allo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili sarebbero di natura ambientale e paesaggistica (mediante la previsione di criteri localizzativi, peraltro non ex ante). Non sarebbe possibile, invece, introdurre limitazioni relativamente a determinate tipologie di impianti da fonti rinnovabili (in termini di tetti di potenza massima autorizzabili”).

Con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici, è inoltre evidente che  alla luce dello sviluppo atteso della fonte solare al 2030 da tutti gli scenari internazionali e nazionali, si dovrà prevedere anche la realizzazione di installazioni di grandi dimensioni a terra su aree agricole, abbinati sia a  soluzioni “agrivoltaiche” in aree produttive, che ad impianti di grandi dimensioni totalmente dedicati alla produzione energetica in aree agricole improduttive/marginali /abbandonate o non idonee all’agricoltura.

Elettricità Futura, pertanto, chiede il tempestivo riavvio dei procedimenti autorizzativi in corso, alla luce dei citati elementi di illegittimità contenuti nei relativi provvedimenti di sospensione, riservandosi la facoltà di tutelare in tutte le sedi i diritti degli operatori coinvolti dalle suddette disposizioni.

Ci rendiamo inoltre da subito disponibili a collaborare con la Regione per fornire ogni possibile supporto a uno sviluppo efficiente e sostenibile della produzione rinnovabile sul territorio.

In attesa di un cortese riscontro, vi ringrazio e vi porgo cordiali saluti.

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