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Policy / Transizione energetica e procedure autorizzative

Schemi di certificazione volontari per l’attestazione della sostenibilità della produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa

Commissione Europea - Osservazioni di Elettricità Futura alla bozza di atto che stabilisce norme dettagliate per promuovere lo sviluppo di sistemi volontari che certifichino la produzione sostenibile di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa basandosi su principi di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente (27/07/2021)


Elettricità Futura ha trasmesso alla Commissione Europea le proprie osservazioni circa il ruolo di questo atto, deputato a chiarire le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni climalteranti e dei criteri low-ILUC all’interno degli schemi volontari.

Tra le maggiori criticità riscontrate alcuni scostamenti dai dettami della Direttiva Rinnovabili, il rischio che quanto previsto dalla bozza di atto possa comportare un notevole incremento degli oneri amministrativi per gli operatori, la durata del periodo di tempo durante il quale gli operatori economici possono completare il bilancio di massa pari a 3 mesi, a svantaggio dell’inclusività del mercato, e il termine di entrata in vigore al 1° luglio 2021, che richiediamo di aggiornare, in modo da scongiurare il rischio di retroattività.

Riscontriamo inoltre il rischio che quanto previsto dalla bozza di atto posta in consultazione possa comportare un notevole incremento degli oneri amministrativi per gli operatori.
L’articolo 19 pone la durata del periodo di tempo durante il quale gli operatori economici possono completare il bilancio di massa pari a 3 mesi, mentre riteniamo che la durata di 12 mesi prevista per i produttori ed i punti di prima raccolta sia più adeguata e debba essere mantenuta omogenea. Infatti, il termine previsto per gli operatori economici si riflette a monte della catena e finirebbe per mettere in difficoltà i piccoli produttori, che impiegano più tempo a svolgere il bilancio di massa e a comunicarne l’esito a terzi. Si tratta quindi di rivedere questo termine, a vantaggio dell’inclusività del mercato.

Riguardo alle previsioni dell’articolo 28, richiediamo di aggiornare la data di applicazione, in modo da scongiurare il rischio di retroattività. Risulta auspicabile l’introduzione di un periodo transitorio, in virtù dell’emanazione tardiva della base normativa necessaria alla dimostrazione dell’adeguatezza ai criteri di sostenibilità.

Infine, facciamo notare che la lista di rifiuti e residui dell’allegato IV dovrebbe includere i residui forestali e i cascami della relativa industria, a vantaggio dell’utilizzo di biomassa sostenibile, utile alla produzione di biocombustibili avanzati.

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