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Policy / Mercato e Reti

Prelievi fraudolenti dei clienti finali di energia elettrica

Documento di consultazione 49/2019/R/EEL (12/02/2019)


Elettricità Futura accoglie positivamente l’intento dell’Autorità verso un efficientamento della gestione del fenomeno dei prelievi fraudolenti, che però deve essere affrontato in maniera organica e completa, andando a rafforzare soprattutto gli strumenti a contrasto delle condotte opportunistiche e scorrette dei clienti finali che sono quelle che incidono in misura predominante sui livelli di morosità.
Pur ottenendo infatti una maggiore efficienza nella gestione del processo, si evidenzia che il cliente finale potrebbe continuare a mettere in atto comportamenti opportunistici atti ad eludere il pagamento dei prelievi fraudolenti, ad esempio tramite switching o volture.
Stiamo infatti assistendo ad un numero sempre maggiore di clienti che, a valle dell’accertamento della frode, intestano la fornitura ad un soggetto “collegato” o cambiano fornitore per sfuggire alle azioni di recupero credito da parte dell’esercente e, in alcuni casi, continuare anche ad adottare il comportamento fraudolento.
Per questo motivo si ritiene che debba essere previsto, in caso di prelievi fraudolenti, un impedimento allo switching o alla voltura (almeno nei casi di chiari collegamenti fra intestatario uscente ed entrante). Ciò consentirebbe di ridurre il quantitativo di importi non recuperati e di conseguenza i relativi oneri a carico della collettività. In mancanza di tali fondamentali misure, l’esercente non avrebbe leve per arginare tali fenomeni.
In generale le proposte dell’Autorità possono essere considerate condivisibili solo qualora si applichino esclusivamente ai consumi per prelievi fraudolenti individuati successivamente alla pubblicazione della delibera a valle del presente processo di consultazione. Infatti, trattandosi di un meccanismo di incentivo alla tempestività di fatturazione, può essere implementato solo per le fatture ancora da emettere sulle quali gli operatori possono agire. Peraltro il termine dei 45 giorni è stato introdotto per le rettifiche di fatturazione solo a partire da Febbraio 2018. In altri termini, si ritiene inaccettabile l’applicazione del meccanismo in questione retroattivamente sulle fatture già emesse.
Riguardo all’eventuale applicazione del meccanismo sulle fatture ancora da emettere si ritiene che questa debba essere subordinata alla modifica dei flussi standard che ad oggi non sono utilizzabili per le fattispecie degli allacci diretti e autoattivazioni, come meglio specificato nella risposta allo spunto di consultazione Q3. In assenza di tale modifica la tempistica dei 45 giorni sarebbe del tutto inadeguata rispetto alle attività operative necessarie per l’emissione della fattura.

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