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Policy / 30-01-2020

Contratto-tipo per l'assegnazione degli incentivi di cui al DM 4 luglio 2019

Osservazioni di Elettricità Futura e Anev


Lo schema di contratto-tipo per l'erogazione degli incentivi di cui al DM4 luglio 2019 posto in consultazione, è 
stato, per quanto possibile, elaborato in continuità con gli elementi contenuti nei precedenti contratti-tipo di cui ai decreti DM 6 luglio 2012 e DM 23 giugno 2016. Esistono però elementi del tutto nuovi introdotti dalla nuova normativa incentivate, quali il cd meccanismo a due vie (art.7 comma 7 del DM 4 luglio 2019) e le condizioni di rescissione del contratto prima del termine (art. 3 comma 9), che sono stati pertanto oggetto di prime ipotesi di “regolazione” da parte di GSE.

È proprio sulle proposte avanzate in merito al primo di questi elementi innovativi che l’Associazione intende concentrare proprie indicazioni e suggerimenti. Come noto, il meccanismo a due vie prevede, nel caso in cui il prezzo di mercato sia più alto della tariffa incentivante, che il produttore debba restituire la differenza al GSE. A tutela dell’incasso delle somme dovute, senza prevedere il ricorso – chiaramente non sostenibile – a forme di garanzia tradizionali, GSE prevede all’articolo 13 in caso di inadempienza da parte del produttore, di diventare di diritto utente del dispacciamento del relativo punto di immissione, acquisendo di fatto il titolo dell’energia elettrica immessa dall’impianto di produzione, per trattenerne i ricavi di vendita a ristoro del credito. Riteniamo che tale soluzione - che tra l’altro impone un obbligo di permanenza nel contratto di dispacciamento del GSE per un per un periodo minimo di 12 mesi anche quando superiore a quello necessario a risanare il debito dell’Operatore - sia eccessivamente penalizzante e che generi delle complessità procedurali non indifferenti, sia nella fase di subentro del GSE all’Operatore sia nel processo inverso. Proponiamo pertanto lo stralcio dell’articolo, che rappresenta una misura sproporzionata rispetto alle tutele necessarie. Sul punto riteniamo di fatto sufficiente ricorrere - prassi peraltro già invalsa per il GSE - all’escussione delle somme a seguito di decreto ingiuntivo, o in subordine a forme alternative di tutela del credito che dovranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

Nel seguito del documento riportiamo alcune ulteriori indicazione e suggerimenti di Elettricità Futura su specifici passaggi del testo posto in consultazione.

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