attendere prego…

Cerca

Policy

Policy / Transizione energetica e procedure autorizzative

Regione Piemonte: Comunità Energetiche e autoconsumo collettivo

Osservazioni Elettricità Futura (20/01/2023)

Elettricità Futura ha trasmesso alla III Commissione permanente Industria, Commercio, Artigianato della Regione Piemonte una memoria di commento a diverse proposte di legge mirate alla promozione e al sostegno di comunità energetiche e all'autoconsumo collettivo.

Le proposte di legge commentate sono in particolare:

  • n. 210 “Autonomia energetica regionale e potenziamento degli impianti fotovoltaici attraverso azioni di valorizzazione del ruolo degli immobili pubblici”;
  • n. 216 "Misure di ulteriore incentivazione dell'autoconsumo da fonti rinnovabili";
  • Pdl n. 219 “Promozione e sostegno delle Comunità energetiche";
  • n. 221 “Promozione dell'autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili”.

Di seguito il testo integrale


Osservazioni di carattere generale:

Elettricità Futura apprezza la volontà della regione Piemonte di adottare misure volte ad attuare, anche a livello regionale, politiche energetiche che consentano di perseguire l’autonomia energetica e oltre che la decarbonizzazione mediante la promozione di nuovi impianti FV senza trascurare le altre fonti rinnovabili, in particolare all’interno di comunità energetiche e configurazioni di autoconsumo collettivo. Tale ambizione è evidente in tutte le proposte di legge (PdL) in consultazione.

Riteniamo utile segnalare alla Regione alcuni interventi che riteniamo necessari affinché tali PdL possano essere maggiormente efficaci.

Sebbene ciascuna PdL abbia una propria autonomia sarebbe forse utile raccogliere e armonizzare le misure relative alle comunità energetiche e ai gruppi di consumatori collettivi in un unico provvedimento regionale declinando in specifici capitoli le diverse fattispecie. Ciò per evitare la proliferazione di Leggi Regionali che potrebbero generare confusione, incidendo negativamente sul reale sviluppo dei nuovi modelli di autoconsumo virtuale.

Potrebbe essere inoltre opportuno distinguere, all’interno di questo unico provvedimento, i contributi e le misure specifiche dedicate ad iniziative che prevedono la partecipazione di pubbliche amministrazioni da quelli destinati ad investimenti privati., permettendo un monitoraggio dettagliato e rendendo più semplici eventuali interventi ex post di correzione delle politiche di sostegno dirette ai diversi soggetti.

Riteniamo inoltre necessario che alcune delle disposizioni contenute nelle diverse PdL vengano chiarite, ulteriormente declinate e maggiormente armonizzate con la disciplina nazionale. Mantenere la coerenza delle disposizioni proposte con la disciplina nazionale, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021, è infatti fondamentale al fine di evitare disallineamenti con criteri e definizioni già in vigore.

Sarebbe anche auspicabile che la Conferenza Unificata potesse svolgere un ruolo di armonizzazione e per quanto possibile di coordinamento al fine di rendere omogenee le diverse disposizioni degli Enti locali, creando un quadro normativo valido per tutta la penisola. Sarebbe, infatti, fondamentale per sostenere queste esperienze favorire la nascita di best practice facilmente replicabili con i vantaggi di tagliare costi per i cittadini, di ridurre i tempi di ingegnerizzazione e di evitare l’insorgenza di complicazioni tecnico/burocratiche.

In merito alle diverse forme di autoconsumo possibili non dovrebbero essere trascurate le configurazioni che comprendono gli utilizzatori industriali per i quali potrebbero essere utilmente impiegati impianti alimentati da bioenergie o idroelettrici.  


Proposta di legge n. PDL n.210 “Autonomia energetica regionale e potenziamento degli impianti fotovoltaici attraverso azioni di valorizzazione del ruolo degli immobili pubblici”

Osservazioni di carattere generale:

La PdL prevede in particolare un supporto economico destinato ai Comuni ed altri enti locali volto in una prima fase ad effettuare una ricognizione delle superfici idonee all’installazione degli impianti fotovoltaici (comprese le aree agricole per realizzare impianti agro-fotovoltaici) e, al contempo, degli ambiti urbanistici che per caratteristiche paesaggistiche, storiche e artistiche siano da escludere dall’utilizzo e un ulteriore supporto volto a sostenere la realizzazione degli impianti.

Particolare attenzione anche in questo caso dovrà essere rivolta alla necessità di armonizzare i contenuti della PdL con la norma nazionale vigente, in particolare per quanto riguarda le definizioni introdotte e nell’individuazione delle aree idonee/non idonee per l’installazione anche di impianti FV.

Osservazioni all’articolo 2:

È necessario allineare le definizioni riportate nella PdL a quelle presenti nella normativa nazionale al fine di non creare dubbi nella fase implementativa della norma.

In particolare, da rivedere le definizioni di:

  • Impianto agrivoltaico: suggeriamo di adottare la definizione riportata nelle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici” pubblicate lo scorso giugno dal MiTE (oggi MASE).
  • impianto fotovoltaico e potenza di un impianto fotovoltaico: suggeriamo di adottare le definizioni utilizzate all’art. 2 del DM 04/07/2019.

Osservazioni all’articolo 3:

La PdL al comma 3 interviene in primis sul tema delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti fotovoltaici.

Sul punto è bene segnalare che la ricognizione proposta dovrebbe essere armonizzata alla norma nazionale ed in particolare alle disposizioni contenute all’art. 20 comma 8 del DLgs 199/2021 che ha individuato aree da considerare subito idonee tra cui risultano anche le aree agricole “adiacenti” ad impianti industriali, aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere.

Segnaliamo inoltre che l’individuazione degli ambiti urbanistici da escludere dall’utilizzo sembra di fatto tradursi in aree non idonee, tema su cui il Governo è attualmente impegnato, in stretto coordinamento con le stesse Regioni, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del Dlgs 199/21.

Nel merito sarebbe opportuno chiarire che in assenza di una pregressa individuazione di aree non idonee ai sensi della previgente normativa (che comunque restano valide per le sole parti che non confliggono con quanto stabilito al comma 8 citato in precedenza), le Regioni dovranno necessariamente attendere il decreto ministeriale con il quale verranno definiti i criteri generali a cui dovranno attenersi nell’emanazione del provvedimento attuativo sulle Aree non idonee.

Riteniamo pertanto che nelle disposizioni regionali sia necessario tenere conto delle richiamate disposizioni di carattere nazionale

Al comma 8 è inoltre prevista la possibilità per i privati di segnalare superfici utilizzabili per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici di loro proprietà, sottolineando però come tale segnalazione non costituisca accesso agli incentivi previsti.

Non risulta chiaro pertanto se e come dovranno essere i contenuti di eventuali accordi tra le amministrazioni pubbliche e tali soggetti privati. L’assenza totale di indicazioni, seppur di massima, non potranno che scoraggiare tali soluzioni “miste” che invece sarebbe utile promuovere con maggiore forza. Suggeriamo pertanto di accompagnare il comma con ulteriori indicazioni in merito ad eventuali accordi che potranno essere sottoscritti tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati che scelgono di mettere a disposizione superfici di loro proprietà.

Proposta di legge n.216 Proposta di legge al Parlamento "Misure di ulteriore incentivazione dell'autoconsumo da fonti rinnovabili"

Osservazioni di carattere generale:

La PdL al Parlamento mira a suggerire integrazioni e modifiche all’attuale quadro normativo nazionale introducendo modifiche con il fine dichiarato di incentivare maggiormente dell’autoconsumo da fonti rinnovabili.

Suggeriamo di rivedere i contenuti attuali della disciplina come proposta alla luce della recente delibera Arera 727/2022 con la quale è stato approvato il Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD) che contiene la regolazione su autoconsumo individuale, collettivo e Comunità Energetiche, in attuazione dei decreti legislativi 199/21 e 210/21.

Osservazioni all’articolo 2:

L’articolo 2 dello PdL individua le “misure di ulteriore incentivazione” proponendo nel comma 1 un meccanismo analogo al cosiddetto “scorporo in bolletta dell’energia autoconsumata”: criterio già presente a livello di legislazione primaria, e che ARERA – all’interno dei lavori per la creazione del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) – ha già tentato di implementare, ma viste le forti complessità tecnico-operative da superare (segnalate da ARERA stessa) nonché la necessità di definire in dettaglio le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti (GSE, referente CER, impresa di vendita), ha quindi rimandato a successivi provvedimenti – e approfondimenti – questo tema.

Lo scorporo dell’energia autoconsumata risulta, infatti, molto complesso nelle procedure di implementazione a causa dell’assenza fino ad ora sia di sistemi di fatturazione adeguati per poterlo finalizzare, sia di articolati programmi specifici di comunicazione che presuppongono il coinvolgimento nel processo di numerosi soggetti, nonché di metodologie per rendere facilmente accessibili e disponibili i dati necessari, in tempi congrui.

Nel testo del TIAD recentemente pubblicato, infatti, non sono previste misure sul tema dello scorporo in bolletta dell’energia autoconsumata e non lo saranno fintantoché non sarà individuata una soluzione efficace e praticamente implementabile.

Inoltre, si sottolinea come la proposta di sconto sugli oneri generali di sistema (articolo 1, comma 2) presenti molte problematicità, sia di gestione operativa che di sistema. Gli oneri generali di sistema rappresentano, infatti, il gettito con cui vengono finanziati gli schemi incentivanti per l’attuazione di misure di efficienza energetica e lo sviluppo delle rinnovabili. Qualsiasi decremento, generato da sconti verso alcuni utenti del sistema, dovrà necessariamente essere “coperto” dagli altri utenti del sistema (famiglie e imprese), oppure dalla finanza pubblica.

Da ultimo si sottolinea che la legislazione vigente, e la specifica regolazione, prevedono che tali configurazioni siano soggette agli oneri generali di sistema.

Proposta di legge n.219 “Promozione e sostegno delle Comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”

Osservazioni di carattere generale:

La PdL istituisce un quadro per la promozione delle comunità energetiche rinnovabili e l’autoconsumo collettivo di energie rinnovabili sul territorio regionale, mediante contributi e strumenti finanziari nelle diverse fasi della realizzazione, contributi per iniziative di formazione e informazione e con contributi diretti dedicati ad enti locali che scelgono di partecipare ad una Comunità energetica.

Osservazioni all’articolo 3:

Pur apprezzando l’iniziativa segnaliamo l’esigenza di scegliere le forme di sostegno che siano effettivamente “complementare e sommabile rispetto a contributi di altri enti pubblici o del Governo centrale”. Suggeriamo pertanto che nelle declinazioni possibili vengano specificatamente riportate le forme attualmente “cumulabili” secondo i criteri di cui all’art. 26 del DLgs 28/2011 che rappresenta il riferimento degli ultimi decreti incentivanti per le FER.

Osservazioni all’articolo 6:

Riteniamo utile suggerire di inserire all’interno della compagine del previsto Tavolo tecnico permanente anche la partecipazione diretta delle associazioni di categoria che potranno fornire il proprio contributo, anche condividendo esperienze dirette degli operatori utili ad individuare best practice e/o eventuali criticità di processo.

Proposta di legge n.221 “Promozione dell'autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili”

Osservazioni di carattere generale:

La PdL mira ad introdurre misure di sostegno finanziario per lo studio di fattibilità per la progettazione delle comunità energetiche rinnovabili o dei gruppi di autoconsumatori collettivi nonchè la progettazione di nuove comunità energetiche ovvero per l’avvio e la realizzazione di progetti di sviluppo delle comunità energetiche già costituite e la predisposizione della documentazione contrattuale.

Osservazioni all’articolo 2:

Suggeriamo di rivedere le definizioni contenute nella PdL raccordandole a quelle contenute nel recente Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD) che contiene la regolazione su autoconsumo individuale, collettivo e Comunità Energetiche, in attuazione dei decreti legislativi 199/21 e 210/21.

Inoltre, andrebbe introdotto un generico riferimento per le definizioni non espressamente riportate alle norme nazionali quali le definizioni di impianti a fonti rinnovabile e la potenza impianto.

Osservazioni all’articolo 4:

Tra i criteri di preferenza per la formazione delle graduatorie per la concessione del sostegno finanziario viene data la massima priorità alla presenza di uno o più enti locali. Come nelle osservazioni generali in premessa riteniamo utile distinguere le disposizioni dedicate alle iniziative che prevedono la partecipazione di enti locali e quelle dedicate alle sole iniziative private.



CONDIVIDI

FACEBOOK   /   TWITTER   /   LINKEDIN

Ultime novità da EF

Latest

Iscriviti alle Newsletter Elettricità Futura
iscriviti

Ho letto e accetto l’informativa sulla privacy

Accedi al tuo profilo
Elettricità Futura

Hai dimenticato la password? Clicca qui

Non hai le tue credenziali di accesso? Creale adesso >>>

Vuoi richiedere un preventivo? Clicca qui