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Policy / Transizione energetica e procedure autorizzative

Consultazione pubblica Misura PNRR - Sviluppo Agrovoltaico

Consultazione MiTE del 28 giugno 2022 - Osservazioni Elettricità Futura (12/07/22)

Elettricità Futura il 12 luglio ha presentato le proprie osservazioni rispondendo alla Consultazione pubblica del MiTE sulla Misura PNRR: Piano di Ripresa e Resilienza, Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.1 (Sviluppo Agrovoltaico).

L’Associazione, oltre agli aspetti più tecnici, ha evidenziato la necessità di prestare adeguata attenzione al coordinamento tra le scadenze ed i termini previsti dal documento di consultazione ed i tempi oggi necessari per permitting e implementazione delle reti.

Inoltre, nel documento è stata segnalata l’opportunità di estendere anche ad altre categorie di soggetti la possibilità di beneficiare dei contributi in questione.

Leggi il testo integrale del documento

Osservazioni generali

Elettricità Futura apprezza l’avvio della consultazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica sul tema dell’agrivoltaico, finalizzata all’assegnazione delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È infatti molto importante il coinvolgimento di tutti gli stakeholder interessati al fine di contribuire alla definizione di un quadro di criteri e modalità che integri in modo chiaro tutte le fattispecie di impianti e sistemi classificabili come agrivoltaici.

Riteniamo essenziale che venga data una definizione univoca di tale tipologia di impianti, che tenga in considerazione sia la tecnologia utilizzata, sia l’impatto reale sul territorio e che in ogni caso l’agrivoltaico non debba rappresentare una condizione ovvero una prescrizione per il rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra. Tale affermazione in considerazione del fatto che (i) il potenziale impiego di suolo per assicurare la transizione energetica del Paese risulta essere limitato e (ii) la normativa nazionale vigente ammette lo sviluppo rinnovabile su terreni agricoli.

Rispetto agli aspetti specifici oggetto dei quesiti proposti, evidenziamo l’opportunità di prestare adeguata attenzione al coordinamento tra le scadenze ed i termini previsti dal documento di consultazione ed i tempi oggi necessari per permitting e implementazione delle reti.

Inoltre, riteniamo fondamentale favorire l’ampliamento anche ad altre categorie di soggetti della possibilità di beneficiare dei contributi in questione. Rispetto ai requisiti base per l’inquadramento degli impianti agrivoltaici, suggeriamo di considerare solo quelli che rappresentano una garanzia per la continuità dell’attività agricola, a prescindere dalla percentuale di copertura dei moduli fotovoltaici.

Riteniamo infine che numerosi aspetti richiedano di essere chiariti o precisati, come dettagliato nelle osservazioni ai quesiti di seguito riportate.

Osservazioni di dettaglio ai quesiti sottoposti

Caratteristiche degli impianti finanziati
È previsto il finanziamento di impianti agrivoltaici che rispettino i seguenti requisiti minimi.

Requisiti impiantistici

  • la potenza nominale dell’impianto è superiore a 300 kW;
  • la superficie minima destinata all’attività agricola è pari almeno al 70% dell’appezzamento oggetto di intervento;
  • la superficie complessiva dei moduli rispetto alla superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico (LAOR) non è superiore al 40%;
  • l’altezza minima dei moduli rispetto al suolo deve consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici e rispetta, in ogni caso, i valori minimi di seguito riportati:

 -           1,3 metri nel caso di attività zootecnica e impianti agrivoltaici che prevedono l’installazione di moduli in posizione verticale fissa (altezza minima per consentire il passaggio                con continuità dei capi di bestiame);

 -           2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l’utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).

  • sono rispettati i requisiti previsti dalle linee guida CREA-GSE relativi al sistema di monitoraggio.
      

Requisiti di esercizio

  • sul terreno oggetto dell’intervento deve essere garantita la continuità dell’attività agricola e Il rispetto di tale condizione è verificato con le modalità stabilite dalle linee guida CREA- GSE;
  • la produzione elettrica specifica dell’impianto agrivoltaico non è inferiore al 60 % della producibilità elettrica attesa di un impianto fotovoltaico di riferimento, costituito da un impianto costruito a terra (collocato nello stesso sito dell’impianto agrivoltaico e caratterizzato da moduli con efficienza 20% su supporti fissi orientati a Sud e inclinati con un angolo pari alla latitudine meno 10 gradi), entrambe espresse in MWh/ha/anno.

Q1. I requisiti sono stati individuati con l’obiettivo di garantire una efficace coesistenza dell’attività agricola e della generazione di energia rinnovabile, contribuire al raggiungimento dei target nazionali in materia di energie rinnovabili e al contempo rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico e migliorando le prestazioni climatiche-ambientali.
Alcuni requisiti sono invece dei vincoli non modificabili presenti nel DL n. 1 del 2012, articolo 65: in particolare l’adozione di “soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”, nonché la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. Fermi restando tali vincoli, si condividono i requisiti tecnici minimi elencati?
R1.
Per quanto attiene ai requisiti impiantistici individuati e da soddisfare si concorda sulla taglia degli impianti che dovrà essere maggiore di 300 kW, prevedendo in dettaglio una possibile distinzione di classi di potenza per l’assegnazione degli incentivi.
Si ritengono poco chiari i parametri per la definizione di superficie minima per l’attività agricola, e si ritiene opportuna pertanto una delucidazione in merito, con eventuale rappresentazione grafica, al fine di delineare chiaramente la superficie dell’impianto agrivoltaico e le modalità di individuazione della superficie agricola.

Sulla superficie complessiva dei moduli FV in relazione alla superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico (LAOR) sarebbe opportuno specificare meglio quali criteri sono stati utilizzati per definire la percentuale del 40%. Andare a definire una percentuale della superfice massima di copertura dei moduli non rappresenta peraltro nessuna garanzia aggiuntiva di coltivazione dell’area. Sarebbe sufficiente il requisito A.1 che richiede la coltivazione di almeno il 70% dell’area del sistema agrivoltaico, intesa come l’intera superficie di progetto (area dell’impianto agrivoltaico e area coltivata anche al di fuori del perimetro delimitato dalle strutture dell’impianto). Inoltre, richiedendo più ettari a parità di MW installato, rischia di rendere l’investimento a MW più costoso.

In aggiunta, in caso di moduli semitrasparenti sarebbe più corretto considerare nel vincolo del 40% solo la parte del modulo che non lascia passare la luce.

Alla luce per tanto dei dubbi evidenziati, si suggerisce di valutare l'eliminazione del LAOR quale requisito necessario, soprattutto per l'agrivoltaico elevato da terra in ci c'è attività anche sotto i moduli.

Appare rischioso anche prevedere la necessità di una resa agricola (€/ha oppure €/UBA) uguale o superiore alla precedente. La resa agricola dipende dalla produzione e dal prezzo di vendita, entrambi fattori che possono essere soggetti a variazioni non correlate alla presenza dell’impianto agrivoltaico. Inoltre potendo essere l’area destinata all’attività agricola inferiore fino ad un massimo del 30% rispetto a quella ante progetto agrivoltaico, difficilmente si avrà una resa agricola uguale o superiore mantenendo la destinazione dell’attività agricola.

Nelle caratteristiche del soggetto che realizza il progetto, in riferimento agli ulteriori requisiti e caratteristiche premiali dei sistemi agrivoltaici, nello specifico soggetto A., laddove l’impresa agricola deve avere il diritto di proprietà dei terreni agricoli, si chiede di chiarire la tipologia di titolarità dei terreni agricoli e di ammettere anche soggetti che abbiano la disponibilità dell’area per la coltivazione in affitto, usufrutto o comodato, per dare la necessaria flessibilità nella strutturazione del progetto. Si segnala inoltre che il requisito che i proventi del PAC siano almeno il 5 % dei proventi complessivi sembra essere avulso da specifiche giustificazioni e ingiustificatamente restrittivo. Inoltre, prevedere il requisito per cui l’azienda agricola debba avere sempre la titolarità del terreno è limitante. Come avvenuto anche per le serre fotovoltaiche incentivati, sono presenti esempi virtuosi di fattispecie che presentano 3 soggetti coinvolti (proprietario, produttore di energia e impresa agricola). In tal caso viene definito un contratto di diritto di superficie in favore del produttore di energia e un contratto di affitto agrario con patti in deroga ai sensi dell’art. 45 della legge 203 (Patti Agrari) in favore dell’impresa agricola. In tal modo il produttore di energia acquisisce la titolarità di ciò che costruisce (l’impianto), mentre l’impresa agricola ha il diritto a coltivare ed assolve agli obblighi assunti con la presentazione del progetto agrivoltaico.

In riferimento al calcolo della “producibilità elettrica attesa di un impianto di riferimento” si chiede di chiarire meglio le modalità per individuare l’impianto FV di riferimento rispetto al quale l’impianto agrivoltaico dovrà avere una produzione elettrica non inferiore al 60%. In particolare si chiede se l’impianto di riferimento e le sue prestazioni dovranno essere definite dall’operatore energetico o da un ente certificatore: in quest’ultimo caso forse sarebbe indispensabile una certificazione che attesti la performance dell’impianto di riferimento.

In particolare, in merito all’impianto di riferimento, potrebbe essere specificata la distanza tra le file e la lunghezza dei pannelli lungo il piano inclinato. Tale vincolo rischia infatti di ostacolare la realizzazione di soluzioni tecnologiche che prevedano un ampio distanziamento tra le file dei moduli penalizzando eccessivamente questa tipologia di configurazione che, peraltro, non riceverà alcun tipo di sostegno economico.

Non risultano chiare le conseguenze di un eventuale peggioramento della resa del terreno durante la vita utile dell’impianto agrivoltaico.

Si chiede conferma del fatto che, in merito alle attività di monitoraggio relative alla fertilità del suolo, al risparmio idrico, etc., non sono previsti risultati minimi da garantire.

Infine, si chiede conferma del fatto che nella definizione di zootecnia venga ricompresa l'acquacoltura, in particolare con riferimento all’allevamento di pesci in acqua dolce.

Q2. Vi sono altri requisiti che potrebbero essere inclusi al fine di sviluppare soluzioni impiantistiche che siano adatte anche agli sviluppi tecnologici previsti nei prossimi anni in questo settore e capaci di rispondere alla necessità di ottimizzare la coesistenza dell’attività agricola e della generazione di energia rinnovabile?
R2.
Non si ritiene di dover integrare ulteriormente.

Caratteristiche dell'incentivo

Ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti, è riconosciuto, a seguito di svolgimento di procedure competitive, un incentivo composto da:

  1. un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili;
  2. una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in

Come detto, l’incentivo è assegnato tramite procedure di asta in cui la graduatoria è formata sulla base dell’offerta di riduzione della tariffa di riferimento posta a base d’asta, pari a 85 €/MWh (per gli anni successivi al primo, la tariffa posta a base d’asta sarebbe ridotta del 2% all’anno).

È previsto un costo di investimento massimo ammissibile pari a 1.500 €/kW che ricomprende le seguenti voci:

  1. realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati (moduli fotovoltaici, inverter strutture per il montaggio dei moduli, sistemi elettromeccanici di orientamento moduli, componentistica elettrica);
  2. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  3. attrezzature per il sistema di monitoraggio previsto dalle Linee Guida CREA/GSE, ivi inclusi l’acquisto o l’acquisizione di programmi informativi funzionali alla gestione dell’impianto;
  4. connessione alla rete elettrica nazionale;
  5. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  6. acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio.
  7. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
  8. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
  9. direzioni lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità lavori;
  10. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo.

Le spese di cui alle lettere da g) a j) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, si applicano, a parità di riduzione offerta, i seguenti ulteriori criteri in ordine di priorità:

  • maggiore percentuale di energia elettrica autoconsumata per alimentare le utenze dell’impresa agricola rispetto alla produzione netta dell’impianto;
  • anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Gli impianti risultanti in posizione utile nelle relative graduatorie devono entrare in esercizio entro 12 mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito della procedura competitiva e comunque non oltre il 30 giugno 2026. I predetti termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore e comunque non possono andare oltre il 30 giugno 2026.

L’incentivo tariffario è riconosciuto per un periodo di 20 anni, ed è calcolato in base alla differenza tra la tariffa spettante e il prezzo di mercato dell’energia elettrica di riferimento:

  1. ove tale differenza sia positiva, si eroga l’incentivo applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
  2. nel caso in cui tale differenza risulti negativa, si conguaglia o si provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi

L’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato.

Q3. Si condivide la scelta di attribuire gli incentivi in conto capitale e in conto esercizio nell’ambito di un’unica procedura?
R3.
Si condivide la scelta di utilizzare un’unica procedura per l’attribuzione del sostegno in conto capitale nella misura del 40% dei costi d’investimento e per il riconoscimento dell’incentivo attribuito tramite le ipotizzate procedure d’asta.

Si chiede di esplicitare la procedura di accesso e attribuzione dell’incentivo a fondo perduto rispetto all’incentivo tariffario e in quali termini questi si definiscano cumulabili rispetto ad un’unica procedura di gara. Inoltre si chiede di chiarire come l’incentivo tariffario venga calcolato considerando la quota parte di autoconsumo.

Si auspica inoltre che il contingente che sarà messo a disposizione sia aggiuntivo rispetto quello che sarà previsto nei futuri decreti FER, inoltre per favorire una maggior competitività e quindi diffusione della tecnologia (già influenzata dal forte aumento dei prezzi per l’approvvigionamento di materiali) si ritiene fondamentale l’eliminazione della riduzione del 2% annuo della tariffa posta a base d’asta per gli anni successivi al primo.

Infine, si ritiene particolarmente sfidante il limite dell’entrata in esercizio dell’impianto risultato in posizione utile entro 12 mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito della procedura competitiva.

Q4. In relazione ai costi che caratterizzano l’installazione di un impianto agrivoltaico, si condivide il valore della tariffa posta a base d’asta e il massimale di costo di investimento ammesso?
R4.

Il valore del massimale del costo di investimento ammesso si ritiene congruo alle quotazioni pre crisi pandemica: l’attuale rialzo dei costi di alcuni dei componenti rende necessario un incremento del costo d’investimento ammissibile. Anche il valore della tariffa posta a base d’asta andrebbe rivisitato.

Q5. Nel caso in cui non si ritengano congruenti i predetti valori, si è in possesso di analisi di mercato, fonti e dati verificabili che dimostrino la necessità di modificarli?
R5.
Il valore della tariffa posta a base dell’asta a ribasso è un valore base difficilmente scontabile da parte del richiedente e non permette l’investimento in tutte le regioni d’Italia (ad es. come indicato nelle Linee Guida un progetto di agrivoltaico a seminativo al Nord presenta mediamente un LCOE pari a 93€/MWh, più alto quindi degli 85€/MWh). La base d’asta di 85€/MWh non tiene conto delle difficoltà nella supply chain, dell’inflazione e delle difficoltà logistiche dovute al protrarsi della pandemia da covid-19. Inoltre, non è in linea con il rapporto tra capex e base d’asta DM FER 1 di un classico impianto ftv a terra. Nelle Linee Guida è indicato come gli impianti agrivoltaici abbiano un 30% in più di capex rispetto agli impianti ftv a terra classici. Quindi anche la base d’asta dovrebbe riflettere tale rapporto. Si suggerisce di innalzare tale valore o di prevedere base d’asta diversi in base alla zona (ad es. nord, centro, sud e isole) in modo da prendere uno sviluppo sostenibile anche a livello geografico. Il driver per l’aggiustamento della base d’asta tra le diverse aree potrebbe essere effettuato in relazione alle ore equivalenti di queste aree. Infine, si riporta la proposta di prevedere contingenti separati con base d’asta diverse nel caso non sia accolta la proposta di uniformare le altezze minime dei progetti che possono partecipare agli incentivi.

Q6. Si condividono i criteri di preferenza proposti, a parità di offerta % di riduzione offerta?
R6.

Pur condividendo in termini di principio il criterio della maggiore quota di autoconsumo dalle utenze dell’impresa agricola, si segnala che potrebbe essere di difficile applicazione. La percentuale di autoconsumo è infatti un dato che potrà essere noto con certezza esclusivamente nel momento in cui l’impianto entrerà in esercizio, oltre ad essere oggetto di significativa variabilità nel corso della vita utile dello stesso (a causa, ad esempio, di un calo del fabbisogno di energia elettrica o di modifiche del profilo della curva di prelievo dell’utenza).

La massimizzazione dell’autoconsumo nelle imprese agricole è peraltro uno degli obiettivi principali di un’altra componente del PNRR (impianti agrisolari), più attrattiva per le imprese agricole, mentre la componente oggetto di consultazione pare più orientata a realizzare impianti agrivoltaici finalizzati ad ottimizzare l’immissione in rete dell’energia prodotta.

Si propone di considerare altri requisiti che danno la priorità a parità di offerta riprendendo i seguenti requisiti plus del position paper elaborato dalle associazioni Elettricità Futura, Italia Solare e ANIE Rinnovabili:

  • condurre l’attività agricola senza l’utilizzo di pesticidi perseguendo un’agricoltura sostenibile a livello ambientale
  • recuperare le colture identitarie del territorio o di attività pastorale
  • tutelare la biodiversità, coinvolgere organizzazioni locali con finalità di utilità sociale.

Benificiari

I soggetti che presentano istanza di accesso ai benefici:

  • devono essere imprese agricole o associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un’impresa agricola;
  • non sono imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
  • non sono soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 50;
  • non sono imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

Per la presentazione della domanda di accesso al contributo previsto è necessario possedere tutti i seguenti titoli:

  • titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
  • preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva.

Q7. Dovendo preservare la vocazione agricola dei terreni oggetto di installazione degli impianti, si condivide la limitazione di accesso alle imprese agricole e alle ATI che includono almeno un’impresa agricola?
R7.
Si ritiene che limitare l’accesso all’agrivoltaico alle sole imprese agricole ed ATI che includano almeno un’impresa agricola costituisca requisito eccessivamente stringente, tale da non consentire l’accesso a imprese che si occupano della produzione di energia elettrica come core business e che comunque potrebbero impegnarsi in modo fattivo a preservare la vocazione agricola dei terreni oggetto dell'installazione degli impianti. Peraltro, le ATI sono caratterizzate dall’elemento della Temporaneità, questo aspetto non si addice alla progettualità di lunga durata per impianti con una vita utile trentennale.

Inoltre:

  • l’imprenditore non agricolo, al fine di accedere all’agrivoltaico, sarebbe di fatto costretto a costituirsi mandatario di un’ATI verticale, solidalmente responsabile degli inadempimenti della mandante società agricola, di fatto accollandosi il rischio d’impresa relativo all’agricoltura, settore imprenditoriale al quale l'investitore non appartiene;
  • il requisito della limitazione di accesso alle imprese agricole e alle ATI che includono almeno un’impresa agricola rischia, anzi, di rivelarsi un meccanismo disincentivante l’utilizzo dell’agrivoltaico in Italia, considerato che l’imprenditore non agricolo finirebbe per ricorrere alle procedure del fotovoltaico “tradizionale", svincolato dall’agricoltura.

In alternativa, mantenendo fermo l’obiettivo di preservare la vocazione agricola dei terreni oggetto di installazione e allo stesso tempo estendendo la possibilità di accesso all’agrivoltaico anche alle altre tipologie di imprese che abbiano diverso accordo di natura obbligatoria, si propone di eliminare tale limitazione;

  • prevedendo che l’impresa istante debba comprovare di essere parte di accordi di collaborazione con uno o più soggetti che svolgono attività di impresa agricola in modo da rispettare i requisiti delle linee guida; o in alternativa
  • consentire l’accesso agli incentivi anche ad operatori del settore energetico che presentino – tra la documentazione necessaria per l’accesso ai bandi – un contratto stipulato con un’impresa agricola (anche diversa da quella proprietaria del sito dell’impianto agrivoltaico) che preveda la coltivazione delle superfici agricole per una durata pari, ad esempio, a 10 anni (con obbligo di rinnovo per ulteriori 10 anni, anche con un’impresa agricola diversa dalla prima). L’orizzonte temporale è infatti limitato dall’attuale propensione degli agricoltori a impegnarsi con altri soggetti per un tempo superiore a 10 anni (anche per via dell’età media elevata degli agricoltori italiani).
  • inserendo un meccanismo sanzionatorio teso al mantenimento della struttura così creata per la durata dell’investimento agrivoltaico di volta in volta considerato, consistente:
    1. nel caso di agrivoltaico con accesso ai contributi PNRR, in caso di perdita delle condizioni che costituiscono presupposto per il riconoscimento della qualifica di investimento/iniziativa nel settore agrivoltaico, nella revoca degli incentivi pro futuro e, qualora sussistano le condizioni, conversione del provvedimento autorizzativo che permetta attività di fotovoltaico “semplice”; oppure
    2. nel caso di agrivoltaico senza accesso ai contributi PNRR, qualora sussistano le condizioni, conversione del provvedimento autorizzativo che permetta attività di fotovoltaico “semplice”.

In sintesi, i requisiti previsti dalle Linee Guida prevedono evidentemente la formazione di un rapporto serio e vincolante tra operatore elettrico e quello agricolo, ma ciò non necessita dell’inserimento dello stesso in una fattispecie complessa come quella dell’ATI. Sarebbe auspicabile la previsione di una terza categoria dei beneficiari con una struttura simile a quella utilizzata da oltre 10 anni per le serre fotovoltaiche incentivate: le imprese energetiche possano essere ammesse ai contributi a condizione che le stesse si obblighino a garantire, per tutta la durata dell’incentivazione e di installazione dell’impianto, la perdurante attività agricola nei termini indicati dalle Linee Guida, attraverso la stipula di contratti (di natura obbligatoria) con agricoltori.

Qualora invece dovesse essere confermato il meccanismo dell’ATI con la necessaria partecipazione di almeno un’impresa agricola, si chiede di prevedere meccanismi che consentano di modificare la composizione dell’ATI in corso di esercizio.

È necessario inoltre chiarire se l’impresa/imprenditore agricola/o debba essere proprietaria dei terreni oggetto dell'installazione degli impianti stessi.

Q8. I requisiti previsti mirano ad avere una ragionevole certezza che al momento della presentazione della richiesta di finanziamento gli Operatori abbiano già tutti gli accordi/permessi indispensabili a garantire l’esecuzione dei lavori nei 12 mesi successivi. Si concorda con l’elenco di requisiti formulato?
R8.
Si chiede di definire un ulteriore limite temporale per l’entrata in esercizio per gli impianti risultati in posizione utile nelle relative graduatorie ai fini dell’accesso agli incentivi. Si suggerisce a tal riguardo un periodo di 24-36 mesi con possibilità di proroga di 6 mesi. I limiti temporali dovrebbero inoltre essere considerati al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell’impianto e delle opere connesse derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall’autorità competente, o da altre cause di forza maggiore.

Le tempistiche di permitting attuali non consentono di soddisfare il requisito di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto entro il primo bando previsto per il Dicembre 2022. Si chiede di valutare se la richiesta di finanziamento possa essere effettuata già in fase di iter autorizzativo, quindi con istanze di procedura recepite e risultate procedibili dalle relative amministrazioni.

Si chiede di chiarire gli ulteriori termini di ‘’semplificazione dell’iter autorizzativo’’ per progetti definiti agrivoltaico base e avanzato, rispetto alle Linee Guida sull’Agrivoltaico e rispetto ai vari decreti di semplificazione sino ad oggi recepiti. A titolo di esempio si chiede di valutare la corretta applicabilità del DL “Energia” n. 17/2022.

Sì concorda infine con la documentazione richiesta. Si suggerisce tuttavia di :

  • estendere i mesi previsti (12 mesi) per la realizzazione dell’impianto oppure di prevedere la possibilità di una proroga di 6 mesi al fine di rispondere alle sopracitate difficoltà nella supply chain e nella logistica
  • prevedere un fast track come quello ipotizzato nel position paper inter-associativo (protocollo dedicato in fase di richiesta di autorizzazione) al fine di garantire la presenza dei progetti autorizzati necessari per soddisfare l’obiettivo previsto nel PNRR.

Ulteriori considerazioni e richieste di chiarimento

Dall’analisi congiunta del Documento di Consultazione in esame e le Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici, pubblicate lo scorso 27 giugno 2022, emergono inoltre alcuni aspetti che riteniamo sia necessario chiarire. Cogliamo inoltre l’occasione per evidenziare anche ulteriori spunti di riflessione sul tema.

Richieste di chiarimento

  • Le linee guida, nella descrizione dei soggetti che "meglio si adattano" allo svolgimento combinato della produzione agricola ed energetica, fanno riferimento all'imprenditore agricolo e all’ATI, formata da imprese del settore energetico e da imprese agricole. E’ opportuno chiarire dunque se queste due categorie debbano considerarsi tassative (ed esaustive) o meramente esemplificative e, quindi, se si possa ritenere ammesso l’utilizzo di altre forme di joint venture societarie/contrattuali, anche eventualmente con il coinvolgimento di soggetti terzi rispetto alle imprese del settore energetico e a quelleE’ necessario specificare inoltre in cosa consista la differenza tra il requisito B1 “Continuità dell’attività agricola” e il requisito D2 “Monitoraggio della continuità dell’attività agricola”. Entrambi i requisiti, infatti, sono composti dai sotto-requisiti de “l’esistenza e la resa della coltivazione” e del “mantenimento dell’indirizzo produttivo”. In entrambi i casi, inoltre, il secondo sotto-requisito (“mantenimento dell’indirizzo produttivo”), di fatto si traduce in una specifica attività diIn entrambi i casi indicanti i soggetti che “meglio si adattano” alla realizzazione di impianti agrivoltaici di cui alla domanda che precede, sembrerebbe che l’impresa/imprenditore agricola/o debba essere proprietaria dei terreni oggetto dell'installazione degli impianti stessi. L’Associazione chiede di chiarire se tale requisito debba considerarsi sempre necessario, oppure se sia ammesso che proprietario del terreno in questione possa essere anche un soggetto diverso dall’impresa/imprenditore agricola/o; ciò in quanto, spesso accade che i terreni siano di proprietà di un soggetto diverso dall’impresa/imprenditore agricola/o che materialmente coltiva gli stessi, verosimilmente in forza di un rapporto obbligatorio o reale.

Osservazioni sulle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici

  •  Par. 1.1. lettera c.

In merito alla definizione impianto FV si chiede di escludere la parte di opere di connessione.

  • Par. 2.3.

È necessario comprendere cosa si intende per “superficie totale” occupata dal sistema agrivoltaico (Stot nelle Linee Guida) al fine di verificare il rispetto dei requisiti di cui al punto A1 e A2 delle Linee Guida. In particolare non si comprende se si faccia riferimento alle particelle catastali nella disponibilità del proponente o alla superficie di effettiva realizzazione dell’impianto (area recintata, spesso non coincidenti) o alle sole aree di progetti destinate all’installazione dei pannelli, in questo ultimo caso sarebbe impossibile definire in maniera univoca un perimetro.

  • Par. 2.3.
  • Si chiede un chiarimento in merito a cosa si intenda per “superficie occupata dai moduli” dell’impianto, in particolare se ci si riferisca soltanto alla proiezione sul suolo o a tutta la superficie del modulo Par 2.4.

In merito alla variazione dell’indirizzo agricolo, si richiedere la definizione di una gerarchia chiara degli indirizzi agricoli al fine di verificare correttamente il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato, previsto per il rispetto del requisito BB1 lett. b). Si potrebbe suggerire al MiTE di introdurre una tabella ad hoc che identifichi i differenti indirizzi produttivi.

Ultime Osservazioni

Potrebbe rivelarsi importante dare una definizione di “appezzamento”. Questo, infatti, dovrebbe coincidere con la superficie totale della parte attiva dell’azienda agricola, cioè la parte coltivata compresi eventuali campi a riposo.

L’impianto fotovoltaico occupa, con il suo perimetro (Stot) una parte dei terreni coltivati. Nelle aree recintate si continuerà a coltivare e la superficie totale coltivata sarà la somma della superficie dell’azienda estranea alla recinzione più quella coltivata all’interno del perimetro.

Se ne deduce che per un impianto agrivoltaico che coltiva con continuità anche le superfici al di sotto dei moduli, la sottrazione di suolo all’agricoltura è praticamente nulla. Se invece non si coltivasse sotto i moduli rientreremmo agevolmente in tutti i parametri indicati nelle linee guida.

 

Le Linee Guida affrontano solo marginalmente il tema della PAC: un punto essenziale nelle relazioni tra investitori elettrici e mondo agricolo. La percezione è diversa tra nord e sud d’Italia, ma la maggior parte delle imprese agricole non vuole rischiare di perdere i contributi della politica europea. I meccanismi di concessione della PAC vanno rivisti tenendo in considerazione le nuove opportunità offerte dall’agrivoltaico.

 

 


 

 

 

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