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Metodologia di calcolo del tasso di remunerazione (TR) del capitale applicato nel regime di essenzialità a reintegro

Osservazioni di Elettricità Futura (02/08/2022)

Elettricità Futura ha trasmesso ad ARERA le proprie osservazioni al DCO 303/2022/R/eel dell’8 luglio 2022 . “Modifiche e integrazioni alla regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in materia di tasso di remunerazione del capitale nel regime di reintegrazione e di gestione delle immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel medesimo regime”.

L’Autorità propone di calcolare il tasso di remunerazione in coerenza con la metodologia definita nel TIWACC, utilizzando i parametri definiti per il settore della trasmissione elettrica. Secondo Elettricità Futura tale approccio non è idoneo per rappresentare in maniera corretta il costo del capitale relativo al settore della generazione elettrica, caratterizzato da un livello di rischiosità maggiore rispetto ad un’attività interamente regolata come la trasmissione di energia elettrica.

Elettricità Futura evidenzia inoltre  - come menzionato dalla stessa Autorità fin dalla Delibera 161/2010  - che l’ammissione al regime di reintegrazione dei costi è per sua natura transitorio, il che determina l’esigenza di una maggiorazione del TR rispetto al normale livello previsto per la generazione.

Per queste motivazioni, Elettricità Futura evidenzia alcune considerazioni finalizzate a pervenire ad un TR che garantisca un’equa remunerazione agli operatori in linea con le aspettative proprie del settore della generazione elettrica.

Leggi le osservazioni di dettaglio

Osservazioni generali

In generale, condividiamo l’iniziativa dell’Autorità, che con il presente DCO intende definire in maniera esplicita la metodologia di calcolo del tasso di remunerazione (TR) del capitale applicato nel regime di essenzialità a reintegro.

L’Autorità propone di calcolare il tasso di remunerazione in coerenza con la metodologia definita nel TIWACC, utilizzando i parametri definiti per il settore della trasmissione elettrica. Tale approccio, in generale, non ci sembra idoneo per rappresentare in maniera corretta il costo del capitale relativo al settore della generazione elettrica che è organizzato in regime di mercato ed è pertanto caratterizzato da un livello di rischiosità decisamente maggiore rispetto ad un’attività interamente regolata come la trasmissione di energia elettrica.

Detto della maggior rischiosità intrinseca dell’attività di generazione elettrica, vale inoltre ricordare come menzionato dalla stessa Autorità fin dalla Delibera 161/2010 che l’ammissione al regime di reintegrazione dei costi è per sua natura transitorio, il che determina l’esigenza di una maggiorazione del TR rispetto al normale livello previsto per la generazione. Ad esempio, la redditività di un impianto essenziale al termine del periodo di reintegro, potrebbe fortemente ridursi o diventare negativa per l’inadeguato dimensionamento del TR ed esporrebbe l’operatore al rischio di non conseguire un’equa remunerazione e copertura dei costi (previsto tra i principi istitutivi del meccanismo di essenzialità ex DL 185/2008).

Per queste motivazioni, di seguito evidenziamo alcune considerazioni finalizzate a pervenire ad un TR che garantisca un’equa remunerazione agli operatori in linea con le aspettative proprie del settore della generazione elettrica.

 

Osservazioni di dettaglio

Q1. Si condividono gli orientamenti descritti nel paragrafo 2 del presente documento in merito alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito, di cui al comma 65.15 della deliberazione 111/06, applicato nel regime di reintegrazione? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Relativamente al parametro β, come già evidenziato nella nostra risposta alla consultazione di Terna del 2021 sulla Proposta in merito allo Standard di Adeguatezza del sistema elettrico italiano, riteniamo che per calcolare il WACC da applicare all’attività della produzione elettrica debba essere utilizzato un fattore β unlevered che sia effettivamente rappresentativo della rischiosità specifica di tale settore. Nelle osservazioni alla consultazione richiamata, si indicava valore medio del βu dell’ordine di 0,654. Tale valore era stato ottenuto sulla base di un panel di 13 aziende quotate attive in maniera rilevante nel settore della generazione elettrica (vedasi tabella), come media dei beta levered disponibili su base settimanale nella piattaforma Bloomberg nel periodo di osservazione 1° maggio 2016 - 1° maggio 2021), convertiti in beta unlevered in funzione della struttura patrimoniale delle società osservate.

Replicando tale procedura di calcolo al medesimo panel di aziende per il periodo quinquennale aggiornato, si ottiene un valore pari a 0,74.

 

Country

Company

Primary Exchange

Index

Full Name Index

FRANCE

ENGIE

EN Paris

MXEU

MSCI Europe Index

AUSTRIA

VERBUND AG

Vienna

MXEU

MSCI Europe Index

FINLAND

FORTUM OYJ

Helsinki

MXEU

MSCI Europe Index

CZECH

CEZ AS

Prague SE

MXEU

MSCI Europe Index

GERMANY

E.ON SE

Xetra

MXEU

MSCI Europe Index

AUSTRALIA

AGL ENERGY LTD

ASE

MXAP

MSCI AC Asia Pacific Index

BRITAIN

DRAX GROUP PLC

London

MXEU

MSCI Europe Index

UNITED STATES

NRG ENERGY INC

New York

MXNA

MSCI North America Index

FRANCE

EDF

EN Paris

MXEU

MSCI Europe Index

BRAZIL

ENEVA SA

B3 Day

MXLA

MSCI Emerging Markets Latin America Index

RUSSIA

RUSHYDRO PJSC

MICEX Main

MXEU

MSCI Europe Index

SPAIN

NATURGY ENERGY GROUP SA

Soc.Bol SIBE

MXEU

MSCI Europe Index

GERMANY

RWE AG

Xetra

MXEU

MSCI Europe Index

PANEL DI STIMA BETA – aziende ed indici di riferimento utilizzati

 

L’incremento osservato rispetto alla stima 2021 riflette l’incremento della rischiosità specifica del settore della generazione rispetto al mercato finanziario in generale che si è registrata nell’ultimo anno. Proponiamo quindi che il β unlevered utilizzato per il calcolo del WACC relativo al regime di reintegro sia dell’ordine di 0,74.

Inoltre, evidenziamo che anche a livello regolatorio nel TIWACC sono indicati per alcuni settori regolati dei β unlevered maggiori di quanto proposto per gli impianti essenziali (stoccaggio gas: β di 0,506; rigassificazione gas; β pari a 0,524), elemento che conferma che la scelta del beta della trasmissione non è la più appropriata.

Per quanto riguarda invece l’indice ia utilizzato nella formula di Fisher per il calcolo del WACC nominale, si ritiene che tale valore debba essere definito in modo da garantire la migliore rappresentatività possibile e debba essere quindi allineato alle aspettative BCE più aggiornate disponibili prima dell’aggiornamento annuo del WACC, soprattutto in un contesto come quello attuale, caratterizzato da forte volatilità dei mercati.

Per questo motivo, proponiamo che il valore dell’indice ia sia definito sulla base del più recente bollettino trimestrale BCE. Ai fini del calcolo per il 2023 in concreto dovrebbe essere utilizzato il valore pubblicato nel bollettino trimestrale BCE atteso per il 10 settembre 2022, in tempo utile per l’aggiornamento annuale.

Un altro aspetto su cui occorre porre particolare attenzione è il ritardo temporale tra anno di competenza e anno di erogazione dei corrispettivi di reintegro. Il tasso di remunerazione del capitale da utilizzare per il regime di essenzialità a reintegro deve tener conto degli effetti derivanti dal lasso temporale tra il termine dell’anno cui si riferisce il corrispettivo di reintegrazione e la data attesa del riconoscimento del corrispettivo medesimo, suddiviso in acconto e saldo, che comporta un costo finanziario. L‘esistenza di tale problematica è stata riconosciuta da ARERA che negli anni in più provvedimenti ha sottolineato che il TR includeva una maggiorazione volta ad incorporare tale effetto. Sebbene l’aggiornamento della disciplina sugli acconti abbia aumentato la possibilità degli operatori di richiedere acconti su periodi infrannuali, la problematica non è del tutto risolta come è possibile desumere dalle tempistiche di erogazione del reintegro costi.

Chiediamo quindi che sia considerata ed esplicitamente indicata la maggiorazione del WACC finalizzata a tener conto degli effetti derivanti dal lasso temporale tra il termine dell’anno cui si riferisce il corrispettivo di reintegrazione e la data attesa del riconoscimento del corrispettivo medesimo.

Con riferimento infine all’aggiornamento dei parametri, condividiamo quanto proposto da ARERA al punto 2.2 lettera c) del DCO in cui si prevede un aggiornamento su base annuale di tutti quei parametri che nel TIWACC prevedono un aggiornamento potenzialmente condizionato a specifici trigger. In ogni caso, evidenziamo l’importanza che l’aggiornamento del parametro rappresentativo del tasso di inflazione di cui al punto 2.2 lettera d) intercetti le dinamiche di inflazione rappresentative dello scenario nazionale e tenere conto di variazioni di breve periodo soprattutto in considerazione della definizione su base annua del regime di essenzialità.

Q2. Si condividono gli orientamenti descritti nel paragrafo 3 del presente documento in merito alle immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Con riferimento alla proposta di gestione del valore residuo di quelle immobilizzazioni oggetto di reintegro con vita utile accelerata, che appare volta a restituire al sistema eventuali margini residui che l’operatore potrebbe conseguire su tali cespiti e ad evitare doppie remunerazioni, condividiamo l’impianto complessivo, ma con una importante precisazione.

La verifica di cui al punto 3.10 del DCO sulla sussistenza di margini positivi nel bilancio d’impianto negli anni successivi al regime di reintegro dovrebbe essere tesa a verificare che l’impianto abbia generato una redditività tale da coprire la componente QARRi. A tal fine, la restituzione della quota di valore residuo annuo (QARRi) dovrebbe essere prevista solo nei limiti del margine che l’operatore ha conseguito sull’impianto tenendo conto dell’esigenza di coprire oltre ai costi variabili standard (proposta ARERA), anche tutti i costi fissi diversi da remunerazione e ammortamento del capitale. La lettera a.2) del punto 3.10 andrebbe integrata sommando ai costi variabili i suddetti costi fissi.

Rispetto al momento in cui l’UdD può richiedere il rimborso di cui all’articolo 3.10, chiediamo di specificare la modalità di determinazione di tale termine laddove le immobilizzazioni con ammortamento accelerato abbiano periodo di ammortamento da bilancio civilistico di durate differenti. Chiediamo inoltre di chiarire, laddove fossero autorizzate più istanze di ammortamento accelerato per il medesimo impianto su interventi e periodi diversi, con quale riferimento temporale andrebbe applicato l’articolo 3.10.

Rispetto all’ipotesi di prevedere un versamento annuale che prescinda dal margine di contribuzione dell’impianto a cui farebbe seguito un eventuale rimborso a posteriori (ragionevolmente a distanza di molti anni), chiediamo di valutare la possibilità, per ciascun anno di riferimento Y incluso tra l’ultimo termine di applicazione del regime di reintegrazione (Y0) e l’ultimo anno di applicazione delle disposizioni di cui al 3.5 (Yn), di:

  • stabilire l’importo annuale dell’anno Y (da versare a Terna se positivo, da ricevere da Terna se negativo) pari alla differenza tra:
    • il minor valore, se positivo, tra il margine di contribuzione cumulato dell’impianto relativo al periodo tra Y0 e Y e la somma dei QARRi relativi al medesimo periodo

e

  • la somma algebrica degli importi regolati nel periodo tra Y0 e Y-1;
  • prevedere una dichiarazione di atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 dell’operatore titolare dell’impianto che certifichi i suddetti importi;

rimandando all’anno Yn la verifica Terna/ARERA di cui al 3.10 (così come proposto nel DCO) volta a determinare l’importo definitivo da regolare tenendo conto delle quote effettivamente versate dall’operatore nel corso dell’intero periodo di osservazione.

Tale approccio permetterebbe di mantenere un allineamento costante tra quando dovuto e quanto effettivamente versato dagli operatori, salvo il conguaglio definitivo che avverrebbe in fase di verifica di tutte le annualità oggetto di analisi al termine del periodo di applicazione delle disposizioni di cui al punto 3.5, e ridurrebbe l’onere amministrativo in capo a Terna/ARERA che riceverebbero le dichiarazioni degli operatori a fronte delle quali Terna dovrebbe procedere con la riscossione o il versamento dell’importo.

L’ipotesi di un versamento tout-court del QARRi per un lungo periodo di tempo senza una verifica periodica (auspicabilmente annuale) dell’andamento dei margini dell’impianto non si ritiene infatti perseguibile poiché determinerebbe effetti economico finanziari distorsivi rilevanti e non giustificabili.

In subordine, proponiamo la determinazione e relativo versamento, qualora dovuto, del valore cumulato dei QARRi al termine del periodo di analisi, senza prevedere i pagamenti annuali di cui all’articolo 3.9. 


 

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