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Policy / Emissioni climalteranti, tutela ambientale ed economia circolare

Decreto sulla certificazione della sostenibilità

Osservazioni Elettricità Futura (30 giugno 2023)

 

Elettricità Futura ha trasmesso al MASE le proprie osservazioni sullo schema di decreto sulla certificazione di sostenibilità. La principale novità e criticità evidenziata è l’estensione dei criteri di sostenibilità a biomasse e biogas, che andrebbero applicati da subito, nonostante il ritardo nell’aggiornamento del sistema nazionale di certificazione.

L’Associazione ha quindi evidenziato l'esigenza di un transitorio in cui le biomasse siano esonerate dall'obbligo.

È inoltre stato segnalato che l’adempimento della certificazione appare eccessivamente oneroso poiché aggiuntivo a quanto già fatto per la tracciabilità e la gestione forestale sostenibile. Sono pertanto state evidenziate l'esigenza di snellimento, per non scoraggiare l'impiego di biomasse residue altrimenti abbandonate, e di coordinamento con le altre disposizioni.


Leggi il testo integrale delle osservazioni

Alla luce del nuovo testo dello schema di decreto che istituisce il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, la certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e quella dei carburanti da carbonio riciclato, riportiamo alcune ulteriori osservazioni che integrano quanto già trasmesso lo scorso 10 febbraio.

Ribadiamo innanzitutto che sarebbe opportuno valutare l’introduzione di un periodo transitorio nel quale le biomasse siano esonerate dagli obblighi di certificazione sino al completamento dell’aggiornamento ed all’effettiva applicazione del Sistema nazionale di certificazione.

Come già evidenziato infatti, nelle more della definizione di un quadro normativo completo e in considerazione delle poche informazioni disponibili sui sistemi di certificazione volontari, gli operatori elettrici della filiera della biomassa hanno approfondito solo recentemente il processo di certificazione. Ciò anche in ragione dell’ambiguità della previsione di cui all’art. 42 del DLgs 199 che, al comma 14, nello specificare che i soli impianti da biomassa entrati in esercizio o convertiti per l’utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25 dicembre 2021 rispondenti ai requisiti di sostenibilità concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, sembra escludere dall’applicazione dei criteri, e quindi dalla certificazione, gli impianti antecedenti a tale data.

Già il regolamento di esecuzione (UE) 2022/388 della commissione dell’8 marzo 2022 aveva previsto che, in deroga a quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, l’applicazione dei criteri di sostenibilità e di GHG saving per biocarburanti, bioliquidi e biomassa fossero rinviati di un anno, cioè al 2023, proprio in considerazione dei ritardi nell’adeguamento delle discipline dei singoli stati alla RED 2.

In funzione di tali motivazioni, peraltro aggravate dalle numerose misure emergenziali a cui gli operatori elettrici sono stati sottoposti per far fronte alla crisi energetica, i soggetti interessati hanno ragionevolmente ritenuto di dover attendere il completamento del quadro normativo.

Rispetto ai contenuti del decreto, continua a preoccupare l’onerosità dei numerosi adempimenti a cui le bioenergie sono soggette nonché la frammentazione e numerosità degli operatori - sia nella fase di produzione che di commercializzazione - che se da un lato rende difficile la applicazione delle previsioni del decreto, dall'altro fa prevedere una consistente modifica della conformazione/organizzazione del settore e dei meccanismi di funzionamento del mercato (pluralità e durata delle relazioni commerciali e concorrenzialità del mercato).

Con riferimento alle materie prime agricole, in particolare, un’attività di certificazione troppo complessa potrebbe tradursi, nel lungo periodo, in indisponibilità di feedstock (con incremento dei costi operativi) anche tenuto conto della scarsa propensione del mondo agricolo a procedure di certificazione. Inoltre, la complessità ed onerosità delle attività avrà impatto anche sulla riduzione della disponibilità di biomassa oltre che sul prezzo della stessa che potrà determinare discontinuità di funzionamento degli impianti.

Le biomasse sono già oggetto di ottemperamento a requisiti di tracciabilità ai fini dell’erogazione dell’incentivo, di gestione sostenibile delle foreste ecc... Ne deriva la ragionevole opportunità di allineare e razionalizzare le informazioni da richiedere in ambito di certificazione della sostenibilità rispetto a quelle già richieste per altri fini, allo scopo di non gravare ulteriormente gli oneri amministrativi in capo ai soggetti interessati.

Inoltre, buona parte della biomassa utilizzata nelle centrali deriva da residui agricoli di aziende locali di piccole dimensioni che praticano, ad esempio, espianti di frutteti, potature di oliveti e frutteti, ecc. Tali residui, in coerenza con il principio dell’utilizzo a cascata della biomassa, trovano un valore economico esclusivamente se riutilizzati ai fini della produzione di energia. Tuttavia, gli oneri aggiuntivi correlati alla certificazione, potrebbero rendere più conveniente per le aziende distruggere i residui a scapito del riutilizzo ai fini energetici.

Allo stesso modo, la destinazione energetica dei residui dell’attività forestale è da sempre il principale stimolo alla manutenzione boschiva di aree che altrimenti sarebbero soggette ad abbandono.

Eccessivi oneri in capo ai soggetti coinvolti in questa attività potrebbero far venir meno l’interesse per la manutenzione dei boschi e delle aree agricole.

A tal fine sarebbe opportuno valutare l’esenzione dai bilanci del carbonio di un elenco di residui la cui asportazione è una normale pratica colturale, con ricadute positive sul sistema agricolo-forestale (e che quindi non ha effetto - se non positivo - sulla maggiore o minor sostenibilità della biomassa asportata).

In aggiunta, la disciplina della sostenibilità dovrebbe tener conto dell’elevata eterogeneità che caratterizza le biomasse solide rispetto ad altre tipologie di combustibili. Le caratteristiche della biomassa variano, infatti, oltre che per le modalità di gestione del suolo anche per le condizioni atmosferiche sia in fase di raccolta che di deposito visto che il materiale è normalmente stoccato all’aperto.

I dati riferiti al contenuto energetico, pertanto, potrebbero non essere attendibili e sottostimati rispetto all’effettivo impiego in condizioni di sostenibilità.

Di conseguenza sarebbe opportuno optare per metodologie semplificate per la verifica dei criteri.

Laddove inoltre il decreto richiama le emissioni dei consumi ausiliari, suggeriamo, con particolare riferimento agli impianti di biometano alimentati a FORSU incentivati ai sensi del DM 2 marzo 2018 che prelevano metano dalla rete, che all’interno dello schema di decreto venga specificata la possibilità di utilizzare le Garanzie d’Origine del biometano per certificare l’utilizzo di metano nei consumi ausiliari. Tale aspetto non sarebbe infatti scontato in sede di revisione della norma UNI 11567, in cui si prospetta l’introduzione di valori specifici per il calcolo delle emissioni attribuibile ai consumi ausiliari e non viene contemplata la possibilità di utilizzare Garanzie d’Origine vista l’assenza di previsioni normative in questo senso. Si consideri inoltre che il medesimo DM 2 marzo 2018 non prevedeva particolari disposizioni per il calcolo dei consumi ausiliari; pertanto, molti impianti si sono indirizzati verso la soluzione del prelievo dalla rete, rendendo dunque la platea degli operatori impattati molto vasta. Si ravvede pertanto la necessità di una disposizione normativa in tal senso. Alternativamente si potrebbe introdurre una clausola di salvaguardia sull’applicazione della nuova norma UNI TS 11567 per gli impianti attualmente in esercizio.

Suggeriamo in aggiunta di valutare la rimozione della previsione di cui all’art. 16 comma 1 lettera b) che prevede che dal 1° gennaio 2024, le materie prime di cui all’allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 non devono subire alcuna lavorazione al di fuori del territorio europeo ivi inclusa la successiva trasformazione in biocombustibili. Tale previsione infatti - potenzialmente limitativa rispetto agli sbocchi di utilizzo delle materie prime ed alla dimensione internazionale di molte aziende del settore lungo l’intera catena del valore - necessita di un approfondimento maggiore e, in prospettiva, di un intervento di rango primario.

Per quanto riguarda le biomasse sarebbe inoltre auspicabile introdurre chiarimenti riguardanti:

  • le biomasse di tipologia 3 del DM2/3/2010, se da disciplinare in un capitolo dedicato o già ricomprese all’art. 9 comma 3 che suggerisce l’utilizzo dell’Allegato 1 parte B;
  • le biomasse provenienti da calamità naturali, con riferimento alla documentazione equiparabile all’autorizzazione al taglio;
  • le biomasse provenienti da terreni di proprietà di enti pubblici, se cioè l’ente pubblico è soggetto agli obblighi di certificazione di sostenibilità nel caso di produzione di biomasse agricole;
  • l’utilizzo del DdT ai fini della compilazione dell’Allegato 1 previsto all’art 9 in coerenza con la definizione di partita e la tempistica di rilascio delle dichiarazioni di sostenibilità (es. inserire in to 1 una elencazione di DdT riferiti all’intera partita/cantiere con una tempistica di consegna di 15 gg dalla fine della consegna della partita, art 9 comma 2));
  • nel caso di certificato di sostenibilità dell’utilizzatore, la possibilità di modificare il riferimento alle biomasse bruciate nel corso di un mese con le biomasse entrate in impianto nel corso di un mese (art. 9 comma 12 to c (iv)) per difficoltà di individuazione puntuale di quanto andato in combustione rispetto alle singole provenienze;
  • con riferimento all’art 11, la frequenza del calcolo della riduzione di emissioni di GHG che consente la verifica per il riferimento ai valori standard: se deve effettuarsi cioè in relazione ad ogni partita e come si debbono comportare gli impianti esistenti ed in esercizio prima del 2020;
  • l’applicazione del sistema di equilibrio di massa (art.12) per le biomasse forestali che non sempre transitano attraverso un sito delimitato con preciso confine spaziale (comma 5).

Da ultimo, relativamente alla tipologia di impianti sottoposti all’obbligo di certificazione, suggeriamo di esplicitare nello schema di decreto che la disciplina non si applica agli impianti di potenza inferiore a 2 MWt (per biogas) e inferiori a 20 MWt (per biomasse solide).

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