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Obblighi informativi dei venditori - interventi di aggiornamento ed efficientamento

Osservazioni Elettricità Futura e Proxigas (23 gennaio 2023)

Elettricità Futura e Proxigas hanno trasmesso ad ARERA le proprie osservazioni al DCO 668/2022/R/com del 9/12/2022 recante “Interventi di aggiornamento ed efficientamento degli obblighi informativi dei venditori a vantaggio dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale”.

Le due Associazioni forniscono una dettagliata distinzione tra variazioni unilaterali “ius variandi” e i rinnovi, tematica oggetto di un acceso confronto in sede giudiziaria a causa dei provvedimenti cautelari di sospensione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e dei rinnovi di contratti in scadenza emessi dall’AGCM. Sempre in relazione alla casistica del rinnovo contrattuale, le due Associazioni non comprendono il parallelo che viene fatto tra l’offerta di mercato libero “PLACET” – in cui le condizioni contrattuali e la struttura di prezzo sono state definite dall’Autorità – e tutte le altre diverse offerte del mercato libero, tenuto conto che le modalità di rinnovo delle condizioni economiche sono concepite in base a scelte diverse e dunque non assimilabili.

Per quanto riguarda invece gli interventi in tema di oneri per il recesso anticipato, le due Associazioni condividono gli orientamenti per l’aggiornamento degli obblighi informativi nei confronti dei clienti finali, ma rilevano delle criticità di fondo che meritano particolare attenzione, attinenti l’ambito di applicazione di tali oneri

Un altro aspetto evidenziato riguarda la quantificazione dell’onere per recesso anticipato, in quanto si ritiene non percorribile la proposta di indicare un importo massimo nelle informazioni contrattuali, non potendo prevedere come evolveranno i prezzi di mercato nonché i consumi e il rapporto contrattuale con il cliente finale cui l’onere si applica.

Infine, per quanto riguarda la confrontabilità delle offerte di mercato libero, vista l’elevata eterogeneità tra alcune tipologie di offerta, si rimarca l’importanza di un approccio razionale negli interventi regolatori che punti a garantire semplicità di lettura e comprensione della documentazione contrattuale e della bolletta, evitando un’eccessiva standardizzazione delle offerte di mercato libero a discapito della competizione tra gli operatori e dei benefici che ne derivano per i clienti finali.

Leggi il testo completo delle osservazioni



Osservazioni generali

Accogliamo positivamente la presente consultazione con cui ARERA procede nel completamento dei procedimenti avviati con la Delibera 121/2021/R/eel per l’aggiornamento della regolazione sugli obblighi informativi riguardo l’onere per recesso anticipato, i prezzi dinamici, le tipologie di offerta più evolute e complesse in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa UE, e in cui soprattutto fornisce un contributo estremamente rilevanti sul tema del rinnovo delle condizioni economiche dei contratti di fornitura. Tematica che proprio in queste settimane è stata, e ancora sarà, oggetto di un confronto in sede giudiziaria  a causa dei provvedimenti cautelari di sospensione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e dei rinnovi di contratti in scadenza emessi dall’AGCM nei confronti di diverse imprese di vendita di energia elettrica e gas, poi parzialmente modificati a seguito della nota ordinanza del Consiglio di Stato n. 5986 del 22 dicembre scorso che sembrerebbe circoscrivere l’ambito di applicabilità dell’art 3 del DL aiuti bis alla mera sfera delle modifiche unilaterali di contratto

Come infatti viene puntualmente illustrato nel quarto capitolo del documento di consultazione in esame, durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, e quindi in piena vigenza di contratto, la casistica che può generare una modifica delle condizioni stipulate ab origine tra le parti è duplice. La prima è una variazione unilaterale delle condizioni contrattuali operata dal venditore in virtù di una clausola che, in caso di giustificati motivi, gli consenta di effettuare una modifica secondo contenuti non previsti, né del resto prevedibili, alla nascita del rapporto contrattuale di fornitura e, pertanto, del tutto sconosciuta tanto al venditore che al cliente. la seconda riguarda, invece, le cosiddette evoluzioni “automatiche”, in quanto note sin dall’origine e che si vengono poi a realizzare secondo una tempistica differita per una precisa scelta dei contraenti, esempio calzante quello di sconti applicati solo per un certo periodo di tempo.  

Del tutto dissimile, invece, è la fattispecie del rinnovo contrattuale oggetto dell’odierno spunto di consultazione, posto che essa riguarda la diversa vicenda della “scadenza” delle condizioni economiche negoziata tra le parti e caratterizzata, sin dalla genesi, da una limitata durata temporale di validità del prezzo, decorsa la quale è facoltà del venditore formulare al proprio cliente una proposta di nuovo prezzo in linea con le attuali condizioni del mercato, fermo restando il diritto del cliente stesso di recedere dal contratto senza costi nel caso in cui il nuovo prezzo proposto non fosse confacente alle sue aspettative.

Come noto, sino ad oggi, gli operatori, nella loro prassi, anche per comunicare l’aggiornamento delle condizioni economiche in scadenza, hanno adottato prevalentemente le modalità e le tempistiche di effettuazione e di comunicazione previste dall’art. 13 del Codice di Condotta Commerciale in quanto tutelanti per il cliente.

Invece non comprendiamo il parallelo che viene fatto tra la nota offerta di mercato libero denominata “PLACET” – in cui le condizioni contrattuali e la struttura di prezzo sono state definite inderogabilmente dall’Autorità– e tutte le altre diverse offerte del mercato libero. Questa osservazione di carattere generale assume maggior rilievo con riferimento alle modalità di rinnovo delle condizioni economiche poiché concepite in base a scelte legittimamente diverse e dunque non assimilabili.

Nelle offerte PLACET, infatti, è previsto che in caso di tardiva comunicazione delle nuove condizioni economiche il rinnovo del contratto avviene automaticamente e tacitamente al prezzo più conveniente tra quello stipulato nel contratto in scadenza e quello attualmente proposto sul mercato dal venditore. Questa previsione è ovviamente inserita nel contratto tra venditore e cliente finale in virtù di quanto disposto, per l’appunto, dalla regolazione. Tuttavia, questo meccanismo di rinnovo tacito ed automatico appena descritto è spesso sconosciuto ai documenti contrattuali delle diverse aziende di vendita, posto che una tale clausola può essere apposta o meno dagli operatori del tutto liberamente, in ossequio di quel margine di discrezionalità che le disposizioni codicistiche conferiscono ai venditori sul libero mercato. Ma certo è che potrebbe spiegare gli effetti descritti solamente se espressamente previsto nel contratto, e non se ne può ipotizzare l’esistenza a prescindere dalla puntuale verifica che le parti l’abbiano effettivamente prevista nel documento contrattuale sottoscritto.

Ci preme che questo aspetto, posta la sua delicatezza ed importanza, sia chiaro al fine di prevenire qualsiasi dubbio interpretativo in merito.

Per quanto riguarda invece gli interventi in tema di oneri per il recesso anticipato, condividiamo gli orientamenti per l’aggiornamento degli obblighi informativi nei confronti dei clienti finali, ma rileviamo delle criticità di fondo che meritano particolare attenzione. Riteniamo infatti che, implementando quanto proposto al punto 3.20 del DCO si restringerebbe in modo eccessivo l’ambito di applicazione di tali oneri. Infatti, escludendo dall’ambito di applicazione i contratti di durata indeterminata con condizioni economiche di durata determinata (la tipologia contrattuale più diffusa a oggi), si circoscriverebbe l’applicazione degli oneri di recesso anticipato a un numero molto ristretto di contratti, di fatto riducendone l’applicabilità per il venditore. Per la medesima motivazione, non condividiamo con l’impostazione che sia offerta la possibilità di introdurre l’onere unicamente per le offerte a prezzo fisso, in quanto dovrebbe essere garantita la medesima copertura ai per la quota parte del prezzo fisso presente nelle offerte miste (prezzo fisso più prezzo variabile). Anche in questo caso i venditori dovrebbe essere offerta l’opportunità di essere ristorati, per la solo quota parte afferente al prezzo fisso, nel caso di recesso anticipato del cliente. 

È infatti opportuno ricordare come la previsione del legislatore europeo abbia un duplice obiettivo: consentire al cliente finale di avere un prezzo fisso (contenuto) e tutelare anche il fornitore da una eventuale ed effettiva perdita (ed in quanto tale da dimostrare) laddove il cliente decida di recedere anticipatamente rispetto alla naturale scadenza del contratto ed il contesto del mercato sia sfavorevole. Difatti va osservato che, a prescindere dal modello contrattuale in uso, che sia esso indeterminato o determinato, il venditore potrebbe sostenere in ogni caso una perdita in caso di recesso anticipato.

Un altro aspetto di rilievo riguarda la quantificazione dell’onere per recesso anticipato. L’ammontare dell’onere per il recesso anticipato dipende infatti dall'evoluzione dei prezzi all'ingrosso, dal livello di consumo e dalle specificità del rapporto contrattuale sottoscritto con il cliente al quale verrebbe applicato, in primis il valore dell’effettiva perdita economica diretta derivante dal recesso anticipato e il gap temporale tra il momento del recesso e il termine del contratto. Ciò considerato, se la proposta di differenziare l’ammontare dell’onere sulla base del numero di mesi o giorni intercorrenti tra il recesso e il termine del contratto è condivisibile, indicare un importo massimo nelle informazioni precontrattuali, contrattuali e nelle schede sintetiche e di confrontabilità ci sembra difficilmente percorribile in quanto sarebbe impossibile calcolare a priori un importo preciso dell’onere per il recesso anticipato senza poter sapere come evolveranno i prezzi di mercato nonché i consumi e il rapporto contrattuale con il cliente finale cui l’onere si applica. Suggeriamo pertanto di consentire alle società di vendita di fornire le informazioni circa le modalità di calcolo che il venditore utilizzerà per definire l’ammontare dell’onere di recesso anticipato.

Infine, riguardo il capitolo 6 del DCO, condividiamo la precisazione secondo cui l’obiettivo della confrontabilità tra offerte del mercato libero molto eterogenee caratterizzate da formule di prezzo non convenzionali e accompagnate dalla fornitura di prodotti/servizi aggiuntivi è un obiettivo estremamente complesso e, in alcuni casi, impossibile da raggiungere. Vista l’elevata eterogeneità tra alcune tipologie di offerta nel mercato libero, è difficile individuare degli indicatori per effettuare una comparazione efficace. È quindi importante che nell’ottica di consentire la maggiore confrontabilità possibile, si proceda con un approccio razionale che, contemperando benefici e costi di ciascun intervento di aggiornamento della regolazione, punti a garantire semplicità di lettura e comprensione della documentazione contrattuale e della bolletta e a evitare un’eccessiva standardizzazione delle offerte di mercato libero a discapito della competizione tra gli operatori e i benefici che ne derivano per i clienti finali.

Osservazioni di dettaglio

Q1. Si condivide l’orientamento relativamente agli obblighi informativi sugli oneri di recesso anticipato nelle informazioni precontrattuali? Se no, per quale motivo?

Q2. Si condivide l’orientamento relativamente agli obblighi informativi sugli oneri di recesso anticipato nel contratto di fornitura? Se no, per quale motivo?

Q3. Si condivide l’orientamento relativamente agli obblighi informativi sugli oneri di recesso anticipato nella Scheda di confrontabilità dei clienti domestici di energia elettrica? Se no, per quale motivo?

Q4. Si condivide l’orientamento relativamente agli obblighi informativi sugli oneri di recesso anticipato nelle Schede sintetiche delle offerte di energia elettrica? Se no, per quale motivo?

 

Condividiamo con gli orientamenti proposti.

Come indicato in premessa, nell’ottica della continuazione del procedimento avviato con la Delibera 121/2021/R/eel, è fondamentale che si allarghi il perimetro per l’applicazione degli oneri per il recesso anticipato anche ai contratti di durata indeterminata con condizioni economiche di durata determinata. In alternativa la previsione risulterebbe quasi inapplicabile per il venditore. Questo comporterebbe che non potrebbe essere garantita l’applicazione della direttiva in questione e quindi ne deriverebbe una possibile violazione del principio dell’effetto utile della stessa normativa comunitaria. Inoltre, se l’obiettivo della misura proposta è quello di consentire al cliente di essere consapevole circa l’esistenza e l’entità dell’onere, si ritiene che questo obiettivo sia parimenti raggiunto in entrambi i modelli contrattuali: indeterminato/determinato che sia.

Evidenziamo inoltre che il perimetro di applicazione degli oneri delineato al punto 3.20 del DCO andrebbe corretto, allineandolo all’art. 7.5 del DL 210/21. Questo perché secondo quanto proposto nel DCO l’applicazione degli oneri sarebbe possibile solamente se entrambe le condizioni di cui ai punti i. e ii. sono rispettate, mentre nel DL 210/21 le due condizioni non sono complementari, ma alternative.

Comprendendo la difficoltà di individuare criteri univoci per la quantificazione dell’ammontare dell’onere per recesso anticipato, riteniamo difficilmente percorribile la proposta di indicare un importo massimo nelle informazioni precontrattuali, contrattuali e nelle schede sintetiche e di confrontabilità, in quanto sarebbe impossibile calcolare a priori un importo preciso dell’onere per il recesso anticipato senza poter sapere come evolverà il rapporto contrattuale con il cliente. Reputiamo invece corretta la proposta di differenziare l’ammontare dell’onere sulla base del numero di mesi o giorni intercorrenti tra il recesso e il termine del contratto.

 

Q5. Si condivide l’orientamento relativamente alla modifica della deliberazione 302/2016/R/COM? Se no, per quale motivo?

Condividiamo con gli orientamenti proposti.

 

Q6. Si condivide l’orientamento relativamente all’integrazione delle informazioni minime dell’elenco delle offerte del Portale Offerte? Se no, per quale motivo?

Q7. Si condivide l’orientamento relativamente all’integrazione delle informazioni puntuali minime dell’affinamento della ricerca del Portale Offerte? Se no, per quale motivo?

Q8. Si condivide l’orientamento relativamente all’integrazione delle informazioni minime della pagina di dettaglio del Portale Offerte? Se no, per quale motivo?

 

Q6/7/8: Condividiamo con gli orientamenti proposti.      

Non essendo specificato all’interno del DCO, evidenziamo che, essendo importi correlati ad una condizione che potrebbe non verificarsi e che sono importi non quantificati a priori, gli oneri per recesso anticipato non dovrebbero essere inseriti nella quantificazione della spesa annua.

Inoltre, riteniamo poco utile inserire la presenza o meno dell’onere tra i filtri messi a disposizione del cliente: difatti, come profilato anche dalla norma, questo stesso va correlato alla perdita che l’operatore potrebbe sostenere per assicurare un prezzo fisso al cliente per un determinato periodo e quindi potrebbe essere, per esempio, più elevata in caso di offerte vantaggiose per il cliente.

 

Q9. Si condivide l’orientamento relativo all’introduzione di obblighi informativi in capo al venditore nel caso di rinnovo delle condizioni economiche?

Condividiamo il quadro interpretativo descritto da ARERA nel DCO, alla base dell’introduzione di obblighi informativi in capo al venditore in caso di rinnovo delle condizioni economiche (di seguito CE).

Tralasciando la materia della evoluzione automatica delle CE, in quanto già pacificamente regolata dall’art.13.5 del Codice di Condotta Commerciale, ARERA distingue in modo chiaro due fattispecie:

  • le variazioni unilaterali, ius variandi, definite come i “casi in cui, durante il periodo di esecuzione di un contratto di fornitura, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali (anche relative al prezzo)”;
  • i rinnovi su condizioni economiche (di seguito CE) scadute: “clausole contrattuali che regolano, in modo espresso, le modalità di rinnovo del contratto, ed in particolare delle sue condizioni economiche (che sono proposte quindi come condizioni a termine)”.

La distinzione di ARERA fra le due fattispecie è fondata su un elemento relativo alla tutela del consumatore.

  1. Nel caso dello ius variandi il cliente è soggetto a una modifica unilaterale delle promesse contrattuali ed, in alcune circostanze, anche delle condizioni economiche originariamente pattuite. In questo scenario, appare evidente, come al cliente è nota la facoltà del venditore di poter apportare delle modifiche ma, ne acquisirà piena conoscenza, solo al momento della ricezione della comunicazione da parte dello stesso. In questo senso la variazione unilaterale è tale perché “eccezionale” e non predeterminabile da parte del cliente e la sua esistenza si verifica solo laddove venga a sussistere un giustificato motivo, riconoscibile come tale solo dal venditore, che ne determini la necessità dell’esercizio da parte di quest’ultimo.
  2. Nel caso del rinnovo invece c’è un pieno e totale rispetto delle “promesse contrattuali” e una piena aderenza a scadenze oggetto di predeterminazione (sempre contrattuale): le CE sono mantenute fino a loro scadenza.

Il cliente infatti, sulla base delle previsioni del contratto a cui ha aderito, è perfettamente consapevole (sia perché gli viene illustrato in fase pre-contrattuale, sia perché ha sottoscritto il contratto che lo disciplina) del fatto che il venditore può procedere alla proposta di nuove condizioni economiche (e quindi, eventualmente, anche di una nuova struttura di prezzo)  (i) entro  la scadenza delle CE vigenti nel rispetto dei termini di preavviso previsti oppure (ii) al termine di preavviso previsto dal contratto per la comunicazione dei nuovi corrispettivi. La promessa contrattuale è dunque integralmente rispettata.

La distinzione essenziale sopra richiamata è stata confermata sia dal Consiglio di Stato, nell’Ordinanza n. 5986 del 22 dicembre scorso sul caso IREN, sia, e soprattutto, dalla recente approvazione del cosiddetto DL Milleproroghe che introduce importanti modifiche al suddetto art. 3 del DL aiuti.

Il Consiglio di Stato infatti ha confermato, al di là di ogni dubbio, che “l’art. 3 del dl n. 115 del 2022 [peraltro anche nella versione antecedente alla modifica intercorsa con il cosiddetto DL Milleproroghe] menzionando le modificazioni unilaterali dei contratti si riferisce al solo ius variandi per contratti che non siano scaduti e non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti e che pertanto esso sembra non poter incidere su rinnovi contrattuali predeterminati nell’esercizio della libertà negoziale se non a condizione di una inammissibile interpretazione estensiva della disposizione nazionale limitativa della libertà di mercato a situazioni non espressamente previste” (nostre sottolineature).

A differenza dello ius variandi, il Consiglio di stato qualifica come rinnovi quelli attuati a scadenze oggetto di predeterminazione contrattuale nell’esercizio della libertà negoziale. Questa differenza fra variazioni unilaterali (ius variandi) e rinnovi è stata ulteriormente confermata nel DL Milleproroghe del 29 dicembre 22, che ha stabilito che la sospensione delle clausole unilaterali “non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte”.

Dato questo scenario, la proposta di ARERA si deve quindi leggere in coerenza con questo limpido contesto normativo dove lo specifico obiettivo è quello di introdurre “a maggior tutela dei clienti finali, specifici obblighi informativi in capo ai venditori anche nel caso di rinnovo delle CE […] “. In questo senso determinante, per il corretto inquadramento della fattispecie, è la “la validità delle CE per un periodo temporale determinato…”: la validità e la determinazione del periodo temporale sono quelle, come ben chiarito dal Consiglio di Stato nella Ordinanza richiamata, “concordate dalle parti” ovvero “rinnovi contrattuali predeterminati nell’esercizio della libertà negoziale” e come precedentemente illustrato. Peraltro, nella prassi contrattuale, il rinnovo di cui al caso ii) si traduce in un regime di ultrattività delle CE scadute, a tutela del cliente in un momento di altissima volatilità dei prezzi verso l’alto, con la contestuale previsione contrattuale di rinnovo delle stesse a periodo successivo con preavviso predeterminato.

Il rinnovo delle CE sarà oggetto di una specifica comunicazione in forma scritta con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti CE:

  • da trasmettere separatamente dalla bolletta, deve contenere intestazione “Proposta di rinnovo delle condizioni economiche” e le seguenti informazioni:
    • illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti delle nuove e differenti condizioni economiche;
    • la relativa decorrenza;
    • le modalità e i termini per la comunicazione da parte del cliente finale dell’eventuale non accettazione del rinnovo e della conseguente volontà di esercitare il recesso;
    • il nuovo codice offerta risultante dal rinnovo medesimo;
    • la stima della spesa annua, escludendo le imposte, calcolata secondo i criteri definiti dall’articolo 13 del CCC
    • il riferimento al Portale Offerte”.

Considerato che tale comunicazione andrebbe a ricalcare quanto previsto dall’art. 13 del Codice di condotta commerciale, diamo per scontato che, analogamente al comma 13.1, la comunicazione di rinnovo si presumerà ricevuta dal cliente una volta trascorsi 10 gg dall’invio.

Infine, diamo per appurato che la spesa annua aggiornata che dovrà essere inserita nella comunicazione al cliente sarà la stima di spesa con le nuove condizioni economiche dell’offerta.

 

Q10. Si condivide l’orientamento relativo alle tempistiche di attuazione? Se no, per quale motivo e quale tempistica si ritiene più adeguata?

Condividiamo con le tempistiche proposte.

 

Q11. Considerando gli elementi illustrati, come si ritiene opportuno introdurre specifici obblighi informativi in capo ai venditori relativamente ai contratti con prezzo dinamico dell’energia elettrica?

Q12. Ritenete che ci siano ulteriori elementi che devono essere obbligatoriamente comunicati preventivamente ai clienti di contratti con prezzo dinamico dell’energia elettrica?

 

Q11/12: Prima di definire nel dettaglio gli obblighi informativi in capo ai venditori, riteniamo utile un migliore chiarimento della definizione di prezzo dinamico in virtù della previsione, piuttosto generale, fornita dal decreto di recepimento n. 210/2021 (“Il contratto con prezzo dinamico dell’energia elettrica è un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia la variazione del prezzo sui mercati a pronti, inclusi i mercati del giorno prima e i mercati infra-giornalieri, a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato.” (art. 3.14) e dell’analogia, proposta nel presente documento, con i c.d. prezzi in tempo reale. Tale definizione è necessaria per distinguere i prezzi dinamici dalle altre tipologie indicate al punto 6.7 alle lettere da i. a iv..

A una nostra prima analisi, che non si discosta molto dalle evidenze emerse nella ricerca della BEUC riportate al punto 6.13, nonostante gli sviluppi tecnologici permettano ai venditori di formulare offerte basate su un prezzo che si forma e aggiorna dinamicamente con frequenza elevata, riteniamo che il prezzo dinamico sia comunque molto complesso da implementare dal punto di vista non gestione solo della dei sistemi di fatturazione, ma anche dei rapporti e degli obblighi informativi nei confronti del cliente (in ogni caso, si immagina un utilizzo residuale di questa tipologia di prezzo nel segmento domestico, con l’eccezione dei clienti più “smart”, mentre possono esserci sbocchi maggiori con la clientela di tipo commerciale/industriale). Date queste considerazioni si potrebbe ipotizzare che la frequenza minima di aggiornamento dei prezzi sia almeno mensile lasciando, ovviamente, la facoltà ai venditori di aumentarla (questo soprattutto con riferimento ai clienti non domestici dove le esigenze e la propensione al cambiamento sono differenti). Questo permetterebbe ai clienti di approcciarsi a questa tipologia contrattuale in modo più sereno e consapevole evitando, al contempo, agli operatori grandi sviluppi sui propri sistemi.

È poi opportuno evidenziare come la natura peculiare dei contratti a prezzo dinamico rende difficile, se non impossibile, la loro comparazione sul Portale Offerte (1) sia a parità di struttura (in quanto i venditori potrebbero utilizzare indici diversi) (2) sia rispetto ad offerte a prezzo fisso/variabile rispetto alle quali il contratto a prezzo dinamico differisce ampiamente.

Dal punto di vista degli obblighi informativi, andrebbe chiarito meglio che cosa si intende con “informare sui rischi” dei prezzi dinamici, in quanto in base al livello di dettaglio che si intende garantire, il set di informazioni e nozioni da mettere a disposizione del cliente potrebbe essere molto corposo. Questo aspetto assume maggior rilievo, poi, con riferimento ai documenti di fatturazione. Il cliente che sceglie un contratto a prezzo dinamico dovrebbe essere, tendenzialmente, un cliente smart. In questo senso si propone che i dati di dettaglio dei consumi, impiegati ai fini della fatturazione, siano resi (1) in forma aggregata in bolletta (2) in forma di dettaglio nell’area riservata del cliente sul sito web.

Un aspetto su cui ci interroghiamo concerne quando nel DCO viene proposta la messa a disposizione, da parte del venditore, di uno strumento gratuito per il monitoraggio dei prezzi. Però se il venditore utilizza indici pubblici (quali il PUN ad esempio) che senso avrebbe realizzare questo nuovo strumento? Il cliente, infatti, potrebbe prendere coscienza dei prezzi applicati (e quindi rimodulare i propri consumi) consultando il sito del GME (per esempio) in quanto fonte ufficiale.

In ultimo, viste le pratiche intraprese in altri Stati Membri UE (es. Francia), manifestiamo sin d’ora forti perplessità circa l’inserimento di un eventuale cap al prezzo applicato al cliente finale. A nostro parere, questa misura porterebbe con sé l’evidente criticità per cui la necessità dell’esercente di coprirsi dall’eventualità di applicazione del cap al prezzo richiesto al cliente, si tradurrebbe automaticamente in maggiori costi applicati al cliente stesso per beneficiare dell’offerta. 

 

Q13. Si ritiene che, in aggiunta alle offerte descritte al punto 6.22, nei prossimi anni si possano sviluppare ulteriori offerte con strutture di prezzo diverse da quelle a prezzo fisso e a prezzo variabile? Se sì, quali?

Q14. Considerando gli elementi illustrati, come si ritiene opportuno introdurre specifici obblighi informativi in capo ai venditori relativamente alle offerte di mercato libero con strutture di prezzo non convenzionali? Indicare eventuali proposte con riferimento alle singole tipologie di offerte.

Nella considerazione di eventuali sviluppi futuri, è bene valorizzare le proprietà degli smart meter 2G nel settore elettrico, che mettono ormai a disposizione funzionalità che permettono di avvisare i clienti al raggiungimento di soglie predeterminate di consumo. Si pensi quindi ad offerte che agevolerebbero un utilizzo dell’energia responsabile e consapevole da parte del consumatore. Si associ poi a questa possibilità il recente sviluppo nell’ambito del SII, con la Delibera 638/2022/R/eel, del processo di gestione delle prestazioni legate alla morosità che consentirebbe una gestione rapida di tutte le attività di riduzione potenza, distacco e riattivazione del contatore del cliente che dovesse trovarsi in situazione di morosità avendo esaurito il credito caricato sul proprio punto di fornitura. Si potrebbero quindi configurare offerte prepagate che avrebbero l’indubbio vantaggio di riammettere nel mercato quei clienti che ad oggi, presentando una storia creditizia sfavorevole, faticano a trovare un fornitore e di aumentare la possibilità dei veditori di ridurre la propria esposizione creditizia favorendo maggiore stabilità del mercato stesso.

Inoltre, segnaliamo anche l’assenza delle c.d. “offerte flat a consumo” (es: offerte a consumo con un prezzo all inclusive, che prevedono uno sconto per consumi entro una determinata soglia di consumo).

In generale, però, riteniamo che gli obblighi precontrattuali e contrattuali sono soddisfacenti.

Proprio in virtù di questa eterogeneità delle offerte, proponiamo ad ARERA di rivalutare l’art. 5 del Codice di Condotta commerciale con riferimento all’obbligo di indicare i prezzi delle componenti fisse esclusivamente in termini annui. Difatti, per alcune tipologie di offerta, sarebbe utile che il venditore fornisse anche il dato mensile (oltreché annuale) per dare una migliore percezione dell’impatto al cliente finale.

 

Q15. Si ritiene che, in aggiunta ai servizi e prodotti aggiuntivi descritti al punto 6.27, nei prossimi anni si possano sviluppare ulteriori servizi e prodotti aggiuntivi? Se sì, quali?

Q16. Considerando gli elementi illustrati, in che modo si ritiene opportuno rafforzare gli obblighi informativi in capo ai venditori relativamente alla presenza di servizi/prodotti aggiuntivi?

 

Sul punto proponiamo di integrare la categoria “altri servizi e prodotti” con i beni fisici (a titolo esemplificativo: lampadine, prodotti di efficienza energetica, etc…) inclusi a pagamento nell’offerta commodity. Con riferimento, poi, al Portale Offerte si propone di rendere visibile il prodotto/servizio e se gratuito o a pagamento, integrando le icone relative già presenti, e di distinguere le loyalty dagli altri servizi aggiuntivi, con una esposizione grafica differente.

Anche in questa sede, ripetiamo la necessità di valorizzare la presenza dei servizi a valore aggiunto diversi dalla commodity nel calcolo della spesa annua: la presenza, infatti, della sola spesa per l’energia/gas è parziale in quanto il beneficio atteso del cliente potrebbe essere correlato anche a servizi di altra natura offerti dal venditore.

In generale, comunque, ad oggi non è possibile definire a priori i possibili sviluppi delle offerte nel settore energetico, in quanto dipendono da come evolverà in futuro il settore. Come espresso in premessa, rimarchiamo la necessità che l’introduzione di ulteriori obblighi informativi debbano essere valutati di concerto con le Associazioni dei consumatori al fine di evitare che un sovraregolazione determini una percezione di estrema complessità del mercato da parte dei clienti. L’obiettivo primario che l’Autorità dovrebbe perseguire non è quello di garantire la piena confrontabilità di tutte le diverse offerte presenti sul mercato, alquanto difficile in presenza di servizi o prodotti innovativi, ma la piena comprensione da parte del cliente dell’offerta che sta sottoscrivendo. In quanto è noto che sempre più spesso i clienti scelgono un’offerta in base ai prodotti e ai servizi offerti dai venditori che per loro natura sono difficilmente confrontabili.

 

Q17. Considerando gli elementi illustrati, in che modo si ritiene opportuno rafforzare gli obblighi informativi in capo ai venditori relativamente alle offerte con disponibilità di energia rinnovabile?

Comprendiamo l’interesse di ARERA di arginare il problema di greenwashing delle offerte di energia, ma non ci sono chiari i benefici della proposta indicata al punto 6.42 di rendere edotti i clienti “[…] dell’effettiva relazione tra l’approvvigionamento del venditore dei quantitativi di energia certificata come proveniente da fonti rinnovabili come attestato dalla certificazione del Gestore Servizi Energetici (GSE) e il consumo fatturato […]” tramite l’utilizzo di “[…] una scala percentuale che indichi l’effettiva quota di energia rinnovabile nel mix energetico dell’offerta oppure di etichette grafiche standardizzate” in quanto, nella pratica, non costituisce un’evoluzione di quanto già previsto dalla normativa e dalla regolazione. Inoltre, tale proposta risulta di difficile attuazione, specialmente qualora l’approvvigionamento a monte dell’energia avvenga sul mercato all’ingrosso e non direttamente da produttori di energia da fonti rinnovabili.


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