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Policy / Transizione energetica e procedure autorizzative

Soluzioni per lo sviluppo dell’agrivoltaico

Proposte congiunte di ANIE Rinnovabili, Elettricità Futura ed Italia Solare per l’aggiornamento del quadro normativo


Anie Rinnovabili, Elettricità Futura ed Italia Solare hanno trasmesso al MASE una lettera interassociativa e un position paper, condiviso con tutte le principali aziende del settore fotovoltaico attive nel Paese, in cui si riportano alcune proposte relative al ruolo degli operatori energetici nello sviluppo dell’agrivoltaico.

In generale, le Associazioni chiedono di:

  • favorire il coinvolgimento più ampio degli operatori energetici nei progetti agrivoltaici (in alcuni casi riservati a imprenditori agricoli);
  • revisionare i criteri per qualificare gli impianti tenendo conto del carattere ancora sperimentale della tecnologia e dell'esigenza quindi di non imporre parametri tecnici rigidi (come le altezze minime per gli impianti agrivoltaici avanzati);
  • individuare modalità opportune per determinare la resa agricola evitando, anche in questo caso, parametri rigidi ex-ante;
  • prevedere forme di supporto;
  • riordinare il quadro normativo di riferimento (es. disposizioni in materia di Aree Idonee, norme regionali, norme tecniche).

 

Di seguito il testo integrale della lettera

Illustre Ministro Gilberto Pichetto Fratin,

ANIE Rinnovabili, Elettricità Futura e Italia Solare, stante il complesso quadro normativo in materia di agrivoltaico in corso di definizione, desiderano fornire il proprio contributo per favorire lo sviluppo di una tecnologia fondamentale per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione e per valorizzare le possibili sinergie tra il settore agricolo e quello energetico.

Nel documento allegato - condiviso con tutte le principali aziende del settore fotovoltaico attive nel Paese e rappresentate dalle scriventi - riportiamo alcune proposte relative al ruolo degli operatori energetici nello sviluppo dell’agrivoltaico, ai criteri per qualificare gli impianti nel rispetto del carattere sperimentale che ad oggi ha la tecnologia, alle forme di supporto necessarie e all’opportunità di riordino del quadro normativo di riferimento.

Di seguito il documento integrale


L’agrivoltaico sta assumendo un ruolo sempre più centrale nello sviluppo del fotovoltaico nel nostro Paese.

Nel percorso di decarbonizzazione, l’obiettivo di raggiungere circa 85 GW (1) di fonti rinnovabili entro il 2030, si fonda in gran parte (circa il 70%) sulla tecnologia fotovoltaica. Per raggiungere tali obiettivi è indispensabile creare le condizioni per uno sviluppo delle rinnovabili e del fotovoltaico nettamente superiore alla capacità di installazione media registrata negli ultimi anni, supportato da un contesto di regole sempre più chiaro, a tutela sia degli operatori economici - che investono ingenti risorse per lo sviluppo di progetti - che dei territori e delle comunità che ospitano questi impianti.

(1) Piano Elettrico 2030 presentato da Elettricità Futura alla istituzioni.

In questo contesto l’agrivoltaico rappresenta una delle soluzioni progettuali maggiormente orientate a valorizzare i benefici e le interazioni tra produzione di energia da fonti rinnovabili e produzione agricola.

Gli ambiziosi target da raggiungere, la forte spinta verso queste soluzioni innovative di integrazione delle rinnovabili con il territorio, il crescente interesse degli operatori - sia energetici che agricoli - e le evoluzioni tecnologiche e delle soluzioni progettuali, rendono dunque indispensabile il progressivo adeguamento del quadro normativo per lo sviluppo dell’agrivoltaico nel rispetto dei principi fondanti di tutela della continuità dell’attività agricola.

Le configurazioni di agrivoltaico, sulla base degli indirizzi ad oggi forniti (2), sono:

  • Agrivoltaico in linea con i requisiti A, B e D2 delle Linee Guida del giugno 2022, ovvero che ha una configurazione spaziale tale da consentire l’integrazione fra attività agricola e produzione di energia, e prevede l’installazione di moduli a terra o ad altezze ridotte, a distanze tali da consentire la coltivazione/allevamento tra le fila di moduli (Comunemente identificato come agrivoltaico “base”);
  • Agrivoltaico Avanzato (in linea con i requisiti A, B, C e D delle citate Linee Guida) che integra soluzioni innovative, fra cui requisiti di altezza minima dei moduli da terra tale da facilitare la coltivazione/allevamento anche al di sotto degli stessi;
  • Agrivoltaico Avanzato “PNRR”, che soddisfa ulteriori requisiti (A, B, C, D, E delle Linee Guida) tra cui il monitoraggio della fertilità del suolo, per l’accesso ai contribuiti previsti dal PNRR.

(2) Linee Guida MASE 2022

Per ciascuna configurazione sono previsti specifici requisiti spaziali, progettuali e di monitoraggio, finalizzati a garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli. Alcuni di questi requisiti, tuttavia, alla luce degli sviluppi del settore, possono risultare limitanti e non necessariamente rispondenti al condiviso obiettivo di salvaguardia delle attività agricola e pastorale.

L’agrivoltaico, per sua natura, è sostenibile indipendentemente dal tipo di configurazione adottata. Lo sviluppo di tale tecnologia è oltretutto in una fase ancora sperimentale; pertanto, non è possibile definire già oggi in maniera rigida i limiti o le  potenzialità di alcune configurazioni rispetto ad altre.

Simili considerazioni potranno essere elaborate solo a valle di un costante sviluppo degli impianti e dopo averne monitorato adeguatamente gli impatti.

Con il presente documento, ANIE Rinnovabili, Elettricità Futura ed Italia Solare, nel sottolineare il decisivo contributo che l’agrivoltaico può fornire nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, intendono analizzare caratteristiche e requisiti ad oggi noti di queste configurazioni (ad. es. altezza minima, resa agricola, partecipazione dei player energetici) che meriterebbero di essere specificati e rivalutati alla luce del contesto sopra descritto, per consentire l’effettivo sviluppo di progetti sostenibili sia dal punto di vista delle ricadute sul territorio, sia in relazione alla fattibilità economica.

 

Osservazioni puntuali e proposte

  • FAVORIRE IL PIÙ AMPIO COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI ENERGETICI

Uno degli aspetti che si intende evidenziare e su cui sarebbe necessario intervenire è la necessità di favorire il più ampio coinvolgimento degli operatori, anche energetici, che, nell’ambito delle configurazioni previste possono essere soggetti cardine per la realizzazione e gestione degli impianti agrivoltaici. Infatti, sia in sede di consultazione per le misure PNRR a sostegno degli impianti agrivoltaici, che per le semplificazioni autorizzative per impianti fotovoltaici su aree agricole previste dal DL 13/2023 (convertito con legge del 21 aprile 2023, n. 41), emergono limiti piuttosto stringenti in merito ai soggetti titolati all’installazione degli impianti in questione che sembrano dover essere esclusivamente “imprenditori agricoli” o “società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia”. Questo approccio può essere comprensibile nel caso delle misure del PNRR per il quale sono erogati contributi statali destinati a migliorare direttamente la sostenibilità del settore agricolo, ma non lo è nel caso di iniziative di libero mercato, in quanto si limita fortemente l’operatività dei produttori energetici, prevedendo peraltro adempimenti che rischiano di rendere poco efficiente l’organizzazione delle attività e di limitare ulteriormente le potenzialità di integrazione fra il mondo agricolo e quello energetico. Al contrario, uno schema maggiormente flessibile, in cui anche l’operatore energetico possa agire nel pieno delle sue capacità, garantirebbe all’agrivoltaico un apporto più equilibrato di competenze, con risultati migliori anche dal punto di vista delle ricadute sull’attività agricola. L’agrivoltaico è materia interdisciplinare, dove operatori agricoli ed energetici sono chiamati a condividere una progettualità, e che presuppone necessarie integrazioni tra attività agricola ed energetica.

L’orientamento sopra espresso ricalca quello già evidenziato da Elettricità Futura in sede di risposta alla consultazione del MASE sulla Misura PNRR “Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.1 (Sviluppo Agrovoltaico)”.

Proposte

Promuovere il ruolo degli operatori energetici nello sviluppo/gestione di sistemi agrivoltaici. Il successo di tali impianti, infatti, è legato al possesso di un elevato know-how tecnico inerente sia alla tecnologia e alla progettazione impiantistica, sia alla produzione e gestione dell’energia elettrica. Inoltre, è rilevante avere la capacità economico-finanziaria necessaria a sostenere gli importanti investimenti da intraprendere (i sistemi agrivoltaici, al pari di tutti i progetti legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, sono infatti investimenti estremamente capital intensive).

La partecipazione di questi soggetti nei sistemi agrivoltaici andrebbe consentita, a condizione che le stesse imprese energetiche si obblighino a garantire, per tutta la durata dell’incentivazione e di vita utile dell’impianto, la continuità dell’attività agricola nei termini indicati dalla normativa, attraverso la stipula di contratti con agricoltori.

È necessario quindi scongiurare l’introduzione di criteri soggettivi eccessivamente stringenti, come ad esempio quelli richiesti per l’accesso ai fondi PNRR, riservati alle sole ATI, che per definizione hanno un carattere di temporaneità; tale vincolo lascia comunque un alone di incertezza a configurazioni che accedono ad un meccanismo di incentivazione ventennale, quindi di lungo periodo. La configurazione temporanea delle ATI è critica anche sotto il profilo della bancabilità delle iniziative e pone quindi un limite significativo alla fattibilità e alla scalabilità dei progetti. Per risolvere questa problematica, mantenendo il ruolo centrale delle imprese agricole, potrebbero essere incluse tra i soggetti beneficiari anche le società la cui proprietà sia ripartita tra aziende agricole e aziende energetiche. Permettendo a società partecipate da imprese agricole ed energetiche di beneficiare degli incentivi attraverso veicoli societari predisposti ad operare nel lungo termine si consentirebbe di finanziare le operazioni con prestiti e gli investimenti in conto capitale necessari all’installazione di impianti agrivoltaici avanzati che altrimenti, dati i costi di CAPEX elevati, avrebbero difficoltà ad essere economicamente sostenibili e scalabili.

Va considerata l’opportunità che l’agrivoltaico dà alle coltivazioni in esso presenti di sfruttare le infrastrutture caratteristiche di un impianto fotovoltaico di grande taglia e che solitamente non sono presenti in una coltivazione agricola a sé; basti pensare ad una fornitura di energia elettrica in media tensione con una qualità di fornitura sicuramente superiore a quella normalmente presente in aree rurali o ad esempio alle infrastrutture di connessione internet presenti e degli eventuali impianti ausiliari.

Queste infrastrutture sono necessarie per un’agricoltura moderna di qualità e di precisione.

 

  • REVISIONARE I CRITERI PER QUALIFICARE GLI IMPIANTI AGRIVOLTAICI

Un ulteriore aspetto di grande rilievo è quello dei criteri per qualificare gli impianti agrivoltaici.

Gli sviluppi tecnologici e gli studi sulle configurazioni idonee all’integrazione della produzione energetica con l’attività agricola o pastorale, mettono in luce sia la necessità di promuovere un aggiornamento delle Linee Guida emanate dal MASE a giugno del 2022, che l’esigenza di addivenire ad un quadro normativo- regolatorio coerente, in modo da scongiurare il rischio di limitare lo sviluppo di soluzioni efficienti dal punto di vista della continuità dell’attività agricola e sostenibili dal punto di vista economico (3). Non può inoltre essere trascurato che la tecnologia agrivoltaica, allo stato attuale, risulta ancora sperimentale e non si dispone di sufficienti evidenze pratiche delle specificità e degli effetti delle diverse tipologie progettuali.

Obiettivo della disciplina dell’agrivoltaico dovrebbe essere quello di favorire la coesistenza tra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la pratica agricola e la salvaguardia di fertilità dei suoli, biodiversità e paesaggio, abilitando tutte le soluzioni tecnologiche possibili.

(3)ANIE Rinnovabili, Elettricità Futura e Italia Solare, ha elaborato a marzo 2022 un position paper sull’agrivoltaico, finalizzato a definire requisiti minimi necessari a classificare un impianto agriFV e premialità per soluzioni più avanzate di agrivoltaico quali quelle con moduli in elevazione. Le evoluzioni intervenute richiedono un aggiornamento ed arricchimento di tali requisiti volto a rappresentare le prospettive via via emergenti di questo settore.

Dovrebbero, ad esempio, essere promosse soluzioni che diano la possibilità di coltivare e allevare non solo tra le fila dei moduli ma anche al di sotto di essi, soprattutto nel caso di moduli fotovoltaici montati su sistemi ad inseguimento del Sole che possono lasciare spazio al passaggio dei mezzi agricoli, soluzioni peraltro economicamente sostenibili e pertanto essenziali al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Europa.

Esistono, infatti, ad oggi esperienze che dimostrano la possibilità di integrare pienamente la coltivazione (si pensi, a solo titolo d’esempio, alla coltivazione degli ortaggi o all’erba medica e vari altri foraggi) e/o l’allevamento di animali con soluzioni impiantistiche che differiscono da quelle finanziate dallo schema di decreto PNRR (che finanzierà solo 1,04 GW di progetti agrivoltaici).

Infatti, l’utilizzo di inseguitori solari, in particolare mono-assiali, sui quali vengono montati i moduli fotovoltaici permette facilmente il passaggio dei mezzi agricoli tra le file dei moduli fotovoltaici e, entro certi limiti, anche al di sotto di questi, almeno nell’area resa libera quando gli inseguitori si trovano alla massima inclinazione, pur non rispettando necessariamente le altezze minime consigliate dalle linee guida del MASE (posto che, come accennato sopra, nulla osta alla possibilità di optare per colture differenti tra la fila dei moduli e la parte al di sotto degli stessi; soluzione che potrebbe addirittura rivelarsi particolarmente efficiente nel caso di compresenza nello stesso campo di colture con diverse esigenze idriche e di irradiazione solare).

Occorre inoltre considerare come l’integrazione della produzione di energia elettrica possa avvenire anche con specifiche forme di attività agricole volte anche alla salvaguardia della biodiversità (si pensi, ad esempio, all’integrazione con l’apicoltura e la coltivazione di prati melliferi).

Se l’introduzione di indicazioni predefinite sull’altezza minima da terra dei moduli degli impianti agrivoltaici “avanzati” risulta comprensibile al fine di stabilire una chiara distinzione tra questa tipologia di progetti e i più comuni impianti fotovoltaici a terra, tuttavia deve sempre essere tenuto in considerazione il fine di consentire e valorizzare al massimo la coltivazione/allevamento. Perciò, perlomeno nel caso di iniziative che non concorrano ai fondi PNRR, l’altezza dei moduli da terra dovrebbe tenere conto dell’effettiva possibilità di coltivare/allevare e della tipologia di attività agricola che si intende implementare, tutto ciò asseverato da un tecnico agronomo abilitato, all’interno di un piano agronomico predisposto dallo stesso in coordinamento con il progettista dell’impianto fotovoltaico.

L’introduzione di un riferimento all’altezza dei moduli trova origine nell’attuale quadro normativo che regola l’incentivazione degli impianti agrivoltaici; in particolare, l’articolo 65, comma 1-quater del Dlgs 1/2012 prevede l’accesso agli incentivi per gli impianti agrovoltaici “che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola”.

Tale definizione, tuttavia, pone l’accento sulla continuità dell’attività agricola, anche grazie all’utilizzo di moduli elevati, senza richiamare una soglia numerica di altezza prestabilita a prescindere dal progetto agrivoltaico.

Un progetto che rispetti l’articolo 65, comma 1-quater del Dlgs 1/2012 dovrebbe essere, quindi, tale se l’altezza delle strutture permetta la coltivazione, anche in parte, del terreno al di sotto dei moduli fotovoltaici e la metodologia di calcolo della superficie agricola non utilizzata (SN) dovrebbe indicare la sola parte di terreno non effettivamente coltivabile, senza alcun riferimento all’altezza delle strutture.

Tale declinazione delle previsioni di cui all’Articolo 65 è peraltro in linea con la recente Sentenza del Consiglio di Stato (n. 8029/2023), con la quale è stato chiarito che la disciplina di riferimento relativamente agli impianti agrivoltaici non contempla un’altezza minima da terra dei moduli, ma si concentra su l’adozione di soluzioni in grado di preservare la continuità dell’attività agricola.

La crescente esperienza nella progettazione di queste soluzioni evidenzia infatti, come descritto sopra, che è possibile non solo coltivare sotto i pannelli, almeno nell’area resa libera quando gli inseguitori si trovano alla massima inclinazione, ma anche provvedere ad una raccolta meccanizzata delle colture anche in prossimità dei pali di sostegno. Infatti, così come per gli impianti agrivoltaici elevati sopra i 2,1 metri, per i quali la superficie agricola viene calcolata comprendendo l’area sottostante i pannelli, esistono colture che godono delle condizioni offerte dall’ombreggiamento dai pannelli e possono essere praticate al di sotto degli stessi, anche per altezze inferiori alla soglia di 2,1m, grazie a:

  • l’utilizzo di inseguitori solari mono assiali, che consentono di muovere i pannelli anche in funzione delle necessità di raccolta degli agricoltori;
  • la necessità, per alcune colture, di una raccolta manuale non meccanizzata, che è quindi possibile anche ad altezze limitate (come nel caso di colture orticole);
  • la disponibilità di tecnologie agricole già consolidate e presenti sul mercato (come, ad esempio, i rover agricoli) che permettono la raccolta meccanizzata anche ad altezze inferiori i 1 metri.

I moduli posti ad altezze superiori a due metri, in aggiunta, oltre a comportare elevati costi di installazione potrebbero presentare, in alcuni contesti, problematiche di impatto visivo e di incompatibilità paesaggistica, tali da renderli non sempre la soluzione ideale per l'integrazione con l'agricoltura.


Proposte

La regolazione dell’agrivoltaico dovrebbe richiamare parametri chiari, flessibili e non predeterminati rigidamente, per tenere conto del carattere sperimentale della tecnologia.

Il requisito dell’altezza minima dei moduli, pur rappresentando un parametro semplice e chiaro per la caratterizzazione di progetti fotovoltaici con particolare grado di innovatività ed elevati costi di realizzazione, tali ad esempio da richiedere l’accesso ai fondi PNRR, non dovrebbe rappresentare un vincolo inderogabile allo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative in grado di garantire la sinergia tra produzione di energia e agricoltura anche con altezze differenti dei moduli.

Sarebbe quindi opportuno integrare tale requisito con criteri alternativi maggiormente idonei a certificare l’effettivo utilizzo del suolo ai fini agricoli e differenziare la fattispecie avanzata da quella base. A titolo di esempio:

  • l‘asseverazione del piano agronomico da parte di un tecnico qualificato;
  • il rispetto di requisiti aggiuntivi rispetto alla configurazione base sulla superficie agricola occupata dall’impianto fotovoltaico (Es. rapporto vela/pitch, o LAOR < 40%, o eventuali altri requisiti simili).

Laddove fosse quindi dimostrabile, attraverso il rispetto di criteri oggettivi quali quelli sopra citati, la possibilità di coltivare una maggior porzione di superficie anche al di sotto della struttura dei pannelli, dovrebbe essere possibile classificare il sistema agrivoltaico come avanzato anche con moduli posti ad altezze differenti da quelle minime ad oggi stabilite. In assenza della perizia di un agronomo, invece, non sarebbe possibile derogare il requisito dell’altezza minima per qualificare il progetto come Avanzato.

Il parametro dell’altezza minima resterebbe inoltre confermato per l’accesso ai contribuiti previsti dal PNRR (configurazione agrivoltaico Avanzato “PNRR”).

Allo stesso modo, il parametro superficie agricola non utilizzata (SN) dovrebbe essere determinato sulla base della superficie sottostante i moduli, derivante dalla proiezione degli stessi. Tale proiezione, nel caso di sistemi a inseguimento, non dovrebbe essere calcolata quando i moduli sono in posizione orizzontale (4) ma alla massima inclinazione tecnica operativa. Poiché, tuttavia, la disponibilità di terreno coltivato può variare a seconda del tipo di coltura, dalla tecnologia utilizzata e dal tipo di pianificazione agricola, la superficie agricola dovrebbe essere valutata mediante un progetto agricolo in forma di Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) o di Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA) redatto da un professionista iscritto all’albo che definisca le superfici interessate, il piano colturale, l’indirizzo produttivo, le tecniche colturali e i risultati economici attesi dall’attività. La SN calcolata sulla base della proiezione dei moduli potrebbe pertanto essere variata in funzione delle considerazioni dello specifico piano agronomico.

I piani agronomici, in aggiunta, dovrebbero stabilire il perimetro di eventuali opere di mitigazione, anche se esterne alle recinzioni, includendole, o meno, nel computo della Superficie di un sistema agrivoltaico (Stot) a seconda delle caratteristiche delle stesse.

Le considerazioni sopra esposte suggerirebbero una riflessione sui principi stessi della norma primaria identificata con l’art. 65 comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di superare il principio che il concetto di altezza sia a priori ciò che può garantire la migliore integrazione di attività agricola e produzione energetica.

(4) Secondo le Linee Guida CEI la superficie non utilizzata SN è quella “ottenuta dalla proiezione al suolo dei moduli nel caso in cui l’“altezza minima” h1 della struttura porta moduli (sia fissa che mobile) sia inferiore all’“altezza minima ammessa” hmin; […] SN consiste nella superficie all’interno della proiezione al suolo del profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici installati nella struttura; se la struttura è ad inseguimento solare, la superficie sottostante i moduli fotovoltaici è calcolata con i moduli in posizione orizzontale;” Tale definizione è ad oggi in corso di aggiornamento proprio al fine di superare l’assunto che la massima proiezione al suolo dei moduli costituisca necessariamente una superficie interamente sottratta alla coltivazione.

  • INDIVIDUARE MODALITA’ OPPORTUNE PER DETERMINARE LA RESA AGRICOLA

Stante la fase sperimentale delle soluzioni tecnologiche, occorrerebbe evitare l’introduzione di parametri ex-ante sulla resa agricola.

La resa agricola è infatti un parametro chiave per tutte le tipologie di agrivoltaico, sul quale tuttavia sussistono ad oggi elementi di incertezza sulle modalità di calcolo e monitoraggio. Si tratta infatti di parametri che risultano estremamente influenzabili da variabili esogene al sistema agrivoltaico, con particolare riferimento agli eventi di natura climatica (p.e. siccità, eventi calamitosi, etc.) e non risultano quindi adatti a qualificare un sistema agrivoltaico come tale, anche in relazione alla possibilità di modificare l’attività agricola prevista nel piano agronomico allegato al titolo autorizzativo, ad esempio nell’eventualità di resa non soddisfacente. Inoltre, questo approccio risulta difficilmente applicabile/valutabile nel caso di terreni che non sono oggetto di preesistente attività agricola (sia per questioni tecniche sia per questioni economiche).

Inoltre, è bene considerare che l’attività agricola è innanzi tutto un’attività economica, il cui parametro guida non è pertanto quello quantitativo. Oggi molte aziende agricole non perseguono primariamente l’aumento della quantità della produzione, ma della qualità e del suo valore di mercato, ad esempio attraverso la produzione di prodotti tipici, la loro trasformazione, la loro commercializzazione, legandoli a valori territoriali, ecologici, identitari, ecc. 

Visto che la superficie necessaria allo sviluppo di nuova capacità rinnovabile del Sistema Paese è marginale se raffrontata all’attuale utilizzo del suolo, ove sia già presente un’attività agricola a livello aziendale, occorrerebbe evitare di vincolare il progetto al mantenimento dell’indirizzo produttivo o all’eventuale passaggio ad un nuovo di valore economico più elevato. Nel rispetto del requisito sulla superfice minima destinata all’attività agricola, la scelta colturale dovrebbe essere definita attraverso un apposito studio agronomico redatto da un professionista iscritto all’albo, in grado di selezionare le attività maggiormente idonee per il sito specifico nel rispetto delle tradizioni dei territori.

 

Proposte

Approfondire la determinazione della resa agricola attraverso una consultazione pubblica, prima dell'emanazione delle Regole Operative GSE in attuazione del Decreto agrivoltaico oggi in corso di perfezionamento e considerare, in ogni caso, la fase “sperimentale” in cui ci troviamo.

Prevedere, ad esempio, la semplificazione del LAOR (Land Area Occupation Ratio) introducendo un vincolo basato sul rapporto tra la superficie dei moduli e dimensione del terreno sul quale insiste l’impianto (che rappresenta nei fatti una modalità di calcolo del LAOR meno complessa rispetto a quanto prospettato nelle Linee Guida ex MiTE).

La superficie totale del terreno potrebbe corrispondere alla superfice catastale nella disponibilità del proponente per la realizzazione dell’impianto. Allo stesso modo le aziende agricole dichiarano nei propri fascicoli aziendali, ai fini della riscossione di contributi PAC e delle Misure PSR la superficie catastale dei loro terreni, e ai fini della determinazione degli importi vengono considerate delle tare applicate dagli organismi pagatori, costituite dalle porzioni di suolo non coltivabile (fosse campestri, siepi, capezzagne, viabilità poderale, ecc).

In subordine, valutare l’introduzione di parametri alternativi quali il rapporto vela/pitch (tra lunghezza dei moduli e distanza interasse struttura) che rappresentino, analogamente, una misura di impiego contestuale del terreno ai fini agricolo ed energetico nota ex-ante agli operatori, facilmente verificabile anche nel corso dell’iter autorizzativo del progetto, e in grado di garantire che la maggior parte del terreno rientrante nel perimetro del sistema agrivoltaico sia destinato all’attività agricola.

Evitare di vincolare il progetto agrivoltaico al mantenimento dell’indirizzo produttivo o all’eventuale passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato, ove sia già presente un’attività agricola a livello aziendale, in modo che lo studio agronomico possa individuare le attività maggiormente idonee per il sito specifico.

In conclusione, si potrebbe valutare, in questa fase sperimentale, l’ipotesi di dimostrare la resa agricola attraverso una relazione agronomica annuale, contenente il dettaglio delle attività agricole svolte e la rendicontazione dei dati e delle informazioni implicate.

 

  • PREVEDERE OPPORTUNE FORME DI SUPPORTO

Il Decreto Legislativo n. 199/2021 (di recepimento della Direttiva RED II) prevede la futura definizione di un nuovo meccanismo di supporto quinquennale per gli impianti ‘‘tradizionali’’ principalmente eolici e FV e agrovoltaici con un accesso prioritario agli incentivi per gli impianti ubicati in aree idonee.

Tale provvedimento risulterà essenziale per fornire al mercato italiano delle rinnovabili un maggior grado di competitività sul piano europeo. Alla luce della centralità che i meccanismi di supporto rivestono nel contesto delle FER, l’obiettivo è di fornire per gli impianti agrivoltaici un contesto maggiormente attrattivo e partecipativo dal punto di vista degli operatori che tenga in considerazione sia dei contingenti che delle tariffe adeguate ad un fiorente sviluppo.

La previsione di meccanismi di sostegno serve oggi a garantire una stabilità delle entrate necessaria alla bancabilità delle iniziative, con l’ulteriore beneficio per il sistema di assegnare una remunerazione a questi impianti non soggetta alle significative fluttuazioni di mercato registrate in questi anni, che hanno visto per i progetti merchant una valorizzazione dell’energia sul mercato ben superiore a quella degli impianti incentivati, esponendoli al contempo alle misure sui cosiddetti Extra-profitti.

Proposte

Dedicare all’agrivoltaico avanzato un contingente adeguato e prevedere una eventuale distinzione per quello anche elevato da terra. Prevedere tariffe maggiorate che tengano in considerazione sia l’incremento degli LCOE sia la maggior area di cui necessita un operatore per lo sviluppo di impianti che integrino l’attività agricola con la produzione di energia.

Prevedere, in linea con l’orientamento dello schema di decreto in corso di finalizzazione, differenziazioni della tariffa sulla base dell’ubicazione geografica dell’impianto e della sua producibilità. Ad esempio, +10% per gli impianti situati nelle regioni del nord Italia e +5% per impianti situati nelle regioni del centro che presentano un’insolazione minore [in questo caso oltre che ragionare esclusivamente per collocazione geografica si potrebbe ragionare su un fattore di aggiustamento della tariffa per gli impianti meno produttivi, anche con l’obiettivo di privilegiare uno sviluppo più uniforme].



  • RIORDINARE IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La tecnologia agrivoltaica è richiamata in numerose norme nazionali e regionali, nonché nella normativa tecnica di settore, spesso non coordinate tra loro.

Anzitutto, è utile citare lo schema di DM Aree Idonee in corso di definizione che, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 199/21, dovrà stabilire i principi per l’identificazione delle aree in cui l’installazione di impianti rinnovabili sia soggetta a una procedura autorizzativa accelerata. Stando al testo ad oggi disponibile, il decreto prevederebbe l’introduzione di limitazioni di utilizzo del suolo (al massimo tra il 5% ed il 10%) per gli impianti fotovoltaici in aree agricole, nonché la classificazione di non idonee (indipendentemente dal loro reale utilizzo) per tutte le aree DOP, IGP, DOC, coltivazioni biologiche, coltivazioni tradizionali, ecc… Tali limitazioni non si applicherebbero nel solo caso di installazione di impianti agrivoltaici che rispettino le caratteristiche di cui all’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ovvero che risultino elevati da terra. Per l’identificazione di tali impianti, tuttavia, il decreto non fa esplicito richiamo alle Linee Guida MASE 2022.

Ad appesantire il quadro normativo, inoltre, subentrano le numerose disposizioni regionali, le quali, in molti casi, risultano più restrittive rispetto alla normativa nazionale, adottando un’interpretazione penalizzante per i progetti di impianti fotovoltaici su aree agricole e agrivoltaici.

Anche le misure già introdotte, quali il cosiddetto Decreto Energia entrato in vigore dal 29 aprile (Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17), o

D.L. Attuazione PNRR-ter (Decreto-legge N. 13 del 24 febbraio 2023 convertito con modificazioni nella legge di conversione 21 aprile 2023 n. 41), hanno introdotto novità e semplificazioni in ambito agrivoltaico e fonti rinnovabili che vanno nella giusta direzione, ma che evidenziano la necessità di maggior chiarezza nell’applicazione di alcune delle modifiche introdotte e, più in generale, l’importanza di un testo unico autorizzativo per impianti agrivoltaici e a fonti rinnovabili che permetta il riordino e la razionalizzazione della normativa vigente e in corso di adozione.

Proposte

Prevedere un percorso di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo per gli impianti agrivoltaici che si ponga in continuità con il Decreto Energia e il Decreto Attuazione PNRR-ter, rafforzando le disposizioni ivi presenti in tema di agrivoltaico.

Coordinare la disciplina delle aree idonee, con le Linee Guida agrivoltaiche e le norme tecniche di settore, oltre che con la disciplina regionale, prevedendo che quest’ultima non possa introdurre criteri maggiormente restrittivi della norma nazionale.

Prevedere che le eventuali restrizioni all’installazione di impianti diversi da quelli agrivoltaici di cui all’articolo 65, comma 1-quater del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, nelle aree agricole classificate come D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni biologiche, produzioni tradizionali, siano applicabili solo laddove tali coltivazioni siano effettivamente in corso.

Chiarire che, con riferimento all’art. 6 comma 9-bis del DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28, sia possibile applicare la PAS agli impianti agrivoltaici di cui all’articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, senza alcun limite di potenza.

Al fine di favorire il compito degli enti chiamati ad autorizzare i progetti, confermare che, per l’esperibilità della PAS, rileva esclusivamente quanto previsto dall’art. 65, comma 1-quater del DL 24 gennaio 2012, n.1, e non è pertanto necessario il rispetto del requisito C delle LLGG del MASE in tema di agrivoltaico, relativo alle altezze minime degli impianti agrivoltaici.

Lo sviluppo dell’agrivoltaico, anche attraverso il superamento delle criticità sopra evidenziate e l’attuazione degli interventi sulla regolazione proposti, costituisce solo uno dei tasselli necessari a traguardare gli obiettivi 2030 e realizzare la capacità fotovoltaica prevista. Gli investimenti del settore vanno infatti indirizzati verso tutte le tipologie di installazioni, che comprendono (5):

  • impianti agrivoltaici in aree produttive
  • impianti su edifici e fabbricati rurali ad uso strumentale
  • impianti realizzati nell’ambito di Comunità Energetiche
  • impianti “galleggianti” su bacini idrici
  • campi fotovoltaici totalmente dedicati alla produzione rinnovabile in aree marginali, abbandonate o degradate.

(5) Paper Impianti fotovoltaici in aree rurali: sinergie tra produzione agricola ed energetica di Elettricità Futura e Confagricoltura sui nuovi sviluppi del fotovoltaico, con particolare riferimento agli impianti agrivoltaici (luglio 2021).

Affinché tutte queste iniziative possano essere realizzate attraverso progetti in grado di portare effettivi benefici (al sistema agricolo, energetico e al sistema Paese nel suo complesso), è importante che siano definiti un quadro chiaro di regole autorizzative e gli eventuali schemi di sostegno, che siano rese note le diverse tipologie di aree (idonee, marginali, abbandonate, ecc..) e che lo sviluppo del settore sia accompagnato da un adeguato rafforzamento degli organici delle Pubbliche Amministrazioni preposte alla valutazione dei progetti e da una concreta azione di sensibilizzazione e informazione dei territori e di tutte le parti interessate.

 

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