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Modifiche regolazione risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico

ARERA - Osservazioni di Elettricità Futura al DCO 274/2021/R/eel (30/07/2011)


Elettricità Futura accoglie positivamente la presente consultazione, utile per armonizzare la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico alla disciplina del Mercato della Capacità e del coupling del mercato elettrico infragiornaliero, entrambi ormai in procinto di essere avviati.
In linea generale, EF condivide gran parte degli orientamenti proposti.
Rileviamo delle criticità esclusivamente in relazione ad alcuni aspetti dell’approccio disgiunto per gli impianti singolarmente essenziali post-asta aderenti al regime contrattuale, in particolar modo riguardo l’introduzione del nuovo vincolo della nomina automatica prioritaria effettuata da parte di Terna. Vincolo che, essendo aggiuntivo a quanto attualmente previsto e limitando ulteriormente la libertà di azione dell’operatore, dovrebbe prevedere un adeguamento al rialzo della remunerazione. Proponiamo inoltre una possibile soluzione alternativa per l’applicazione dell’approccio congiunto nei casi di applicazione del regime di reintegrazione. Evidenziamo infine come nella sezione finale sulle modifiche e integrazioni alla disciplina dell’essenzialità per l’avvio del coupling infragiornaliero non sono fornite delle indicazioni sulle proposte di revisione della regolazione dell’essenzialità, distinte per le varie casistiche (impianti singolarmente essenziali o raggruppamenti, regime contrattuale o di reintegrazione) per armonizzarla con quella la gestione delle piattaforme europee di bilanciamento.

Osservazioni di dettaglio

Q1. Si condivide l’approccio disgiunto di cui ai precedenti punti da 3.4 a 3.6, in caso di adesione al regime contrattuale con riferimento a un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.
Q2. Ai fini dell’implementazione dell’approccio disgiunto di cui ai precedenti punti da 3.4 a 3.6, si condividono le condizioni e le implicazioni descritte ai punti 3.7 e 3.8? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.
In generale, comprendiamo l’approccio proposto. A fronte però dell’ulteriore e maggior vincolo alla nomina derivante dalla “nomina prioritaria automatica” da parte di Terna, riteniamo più
Elettricità Futura | Osservazioni DCO 274/2021/R/eel – 30/7/2021 3
adeguato che la proposta contrattuale venga commisurata ai valori di premio attualmente proposti nel regime dei contratti alternativi, prevedendo un premio più alto a quello corrispondente al Mercato della Capacità. La presenza di un vincolo maggiore, aggiunto ex-post, che limita ulteriormente la libertà di azione dell’operatore rende necessaria una maggiore remunerazione. Nel caso in cui ciò non sia possibile, chiediamo che nelle ore in cui la capacità dell’impianto non sarà nel novero della capacità qualificata si applichi esclusivamente la normativa del Mercato della Capacità, senza l’applicazione del vincolo ulteriore della nomina automatica prioritaria.
Nutriamo poi delle perplessità su quanto proposto al 3.4: “In caso di adesione al regime contrattuale con riferimento a un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta, il regime contrattuale sarà applicato nell’anno successivo esclusivamente nelle ore in cui la capacità dell’impianto non risulti più nel novero della capacità qualificata”. Non condividiamo infatti il riferimento alla capacità qualificata.
A nostro avviso sarebbe corretto fare riferimento alla capacità contrattualizzata impegnata nell’ambito del Mercato della Capacità piuttosto che alla capacità qualificata (non è detto che tale capacità sia remunerata, anche perché potrebbe non aver partecipato alle aste). Se si dovesse decidere di mantenere la formulazione attuale, chiediamo che nel caso in cui un operatore abbia della capacità qualificata ma per la quale non sussistono impegni di capacità venga quantomeno concessa la facoltà di de-qualificare la capacità qualificata e non impegnata nell’ambito del Mercato della Capacità. In alternativa, riteniamo che il regime contrattuale di essenzialità dovrebbe essere applicato nelle ore dell’anno in cui la capacità impegnata risulterà inferiore alla capacità essenziale richiesta da Terna sull’impianto in una determinata zona, sia nel caso in cui l’impianto non risulti qualificato, che nel caso in cui sia qualificato ma non disponga di una copertura di CDP sufficiente.

Q3. Si condivide l’approccio congiunto descritto al punto 3.10, nell’ipotesi di ammissione al regime di reintegrazione di un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.
Non riscontriamo criticità nell’approccio proposto se non nel fatto che rischia di ingenerare una doppia penalizzazione in caso di indisponibilità dell’UP essenziale a causa del cumulo delle penalità economiche del Mercato della Capacità (pay-back obligation) e della decurtazione dei
Elettricità Futura | Osservazioni DCO 274/2021/R/eel – 30/7/2021 4
costi fissi riconosciuti nel regime di reintegro (decurtazione prevista dalla disciplina degli impianti essenziali in caso di indisponibilità annua maggiore della media dei tre anni precedenti).
Proponiamo pertanto una soluzione che risolva questa criticità e di più semplice implementazione: nel caso in cui un impianto dovesse essere identificato come essenziale post-asta e ARERA approvasse l’applicazione del regime di reintegrazione, il regime di reintegrazione dovrebbe essere applicato così come avviene a oggi, ma riducendo dal contratto di capacità dell’operatore la quota di CDP corrispondente. Così facendo per l’operatore decadrebbero gli obblighi e i diritti del Mercato della Capacità per tale quota di potenza essenziale, si continuerebbe ad assicurare la disponibilità dell’impianto e verrebbe evitato il rischio di doppia remunerazione.
Per quanto riguarda gli impianti ammessi al regime di reintegrazione dei costi contrattualizzati per 15 anni in esito alle procedure concorsuali del mercato della capacità, proponiamo di prevedere la sospensione del relativo contratto fino a che perdurino le condizioni di essenzialità: in questo modo, da un lato verrebbe evitato il rischio di doppia remunerazione, dall’altro l’operatore, una volta terminata la necessità per il sistema dell’assoggettamento al regime di essenzialità del proprio impianto, rientrerebbe con riferimento alla CDP dell’impianto in oggetto nel meccanismo di remunerazione della capacità con gli obblighi e i diritti da esso derivanti per gli anni di contratto rimanenti.

Q4. Si ritiene condivisibile l’impostazione sopra descritta per tenere conto dei vincoli imposti dagli impegni del mercato della capacità ai fini delle determinazioni delle quantità minime di impegno relative a raggruppamenti essenziali per riserva terziaria a salire? In caso di risposta negativa, si prega di motivare
Nessuna osservazione.

Q5. Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alle modifiche e integrazione della disciplina di essenzialità per l’attuazione del coupling del mercato infragiornaliero? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.
Condividiamo la soluzione proposta per l’integrazione con il nuovo mercato intraday e si ritiene che non vi siano altre modifiche necessarie alla regolazione vigente ed applicata nel 2021 per quanto concerne l’interazione dei meccanismi di essenzialità con le nuove piattaforme europee di bilanciamento cross-border.


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