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Policy / Efficienza energetica, generazione distribuita e microcogenerazione

Osservazioni su valutazione e riesame della direttiva UE sull'efficienza energetica

Commissione Europea – Osservazioni di Elettricità Futura sulla proposta di Direttiva sull’efficienza energetica presentata nell’ambito del pacchetto Fit for 55 (18/11/2021)

Elettricità Futura ha trasmesso le proprie osservazioni alla Commissione Europea in relazione alla proposta di revisione della Direttiva EED tesa ad adeguarla all’innalzamento dell’ambizione sulla riduzione delle emissioni climalteranti prevista dal Green Deal.

In generale, l’associazione approva l’orientamento del recast e gli obiettivi previsti, in particolar modo quelli attribuiti alla PA, mentre gli obiettivi di efficientamento incrementali dovrebbero considerare le politiche virtuose portate avanti negli anni passati da alcuni Stati Membri, tenendo in debito conto le baseline di partenza. Il raggiungimento dei succitati target richiederà comunque il contributo di un variegato mix di tecnologie efficienti, che non può escludere l’uso diretto delle fonti fossili già dal 2024. Coerentemente, le soglie emissive per la CAR non possono essere eccessivamente basse.

Leggi il testo integrale delle osservazioni.


Revisione Direttiva Efficienza Energetica

 

Elettricità Futura condivide il target minimo di riduzione dei consumi (art.4, -9% a livello UE al 2030 in riferimento al 2020 Reference Scenario) e ritiene le soglie relative ai consumi energetici finali (787 Mtoe) e primari (1023 Mtoe) degli Stati Membri al 2030 in linea con l’accresciuta ambizione di efficientamento. Approviamo anche la modalità di calcolo dei contributi nazionali secondo una formula armonizzata (definita dall’Annex I), utile al monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso di efficientamento ovvero alla pronta adozione di strumenti correttivi ove necessario, con ulteriori vantaggi dal punto di vista della trasparenza e dell’equità di condizioni all’interno dell’UE, nonché della coerenza con la Governance e le Direttive del Pacchetto Fit for 55.

Riteniamo l’attribuzione di target specifici alla PA (art.5) un efficace stimolo all’efficientamento del parco immobiliare caratterizzato da elevati consumi. In particolare, sembrano adeguati l’obiettivo di intervento sul 3% della superficie totale degli edifici pubblici termo-regolati, per lo più di pertinenza delle autorità regionali e locali, e l’esclusione delle misure alternative alla ristrutturazione.

Segnaliamo tuttavia che i target incrementali di risparmio energetico annuo (art.8.1(c), abbattimento dei consumi energetici finali all’1,5% annuo dal 2024) possono avere effetti distorsivi, gravando di maggiori oneri gli Stati Membri più virtuosi, che hanno già adottato meccanismi di obbligo. Occorre dunque scongiurare il pericolo di un’eccessiva eterogeneità a livello UE con misure di armonizzazione, tese a valorizzare le specificità degli Stati Membri.

Condividiamo la visione di una transizione equa ed inclusiva, che renda l’efficientamento accessibile per i clienti vulnerabili o in povertà energetica (art. 22.3 (a-f)).

Approviamo l’accento posto sulla diffusione di schemi di qualificazione, accreditamento e certificazione (art.26) per accrescere le competenze dei professionisti dell'efficienza energetica ed in particolare per permettere ai lavoratori provenienti da settori superati dalla transizione energetica di riqualificarsi nel mercato dell'efficienza mediante percorsi formativi ad hoc. Potrà così concretizzarsi una “just transition” che non lascia indietro nessuno.

Per incrementare gli investimenti nell’upgrade energetico degli edifici, occorre superare le barriere non economiche all’efficientamento, come la scarsa informazione, aumentando la consapevolezza tra i consumatori finali. A questo proposito risulta positivo l’obbligo di istituire punti di informazione del tipo one-stop-shop (art.21), per garantire adeguata consulenza tecnica, finanziaria e legale al consumatore e supportarlo nelle scelte da intraprendere.

Per quanto riguarda gli strumenti con cui raggiungere gli obiettivi, riteniamo che la prospettiva (Allegato 5) di non permettere agli Stati Membri di valorizzare (a partire dal 2024) i risparmi energetici derivanti dall’applicazione di tecnologie basate sull’utilizzo diretto di combustibili fossili (ed in particolare di gas naturale, ai fini ad es. della cogenerazione) sia eccessivamente severa oltre che poco chiara – manca nella bozza una definizione di uso diretto Vs uso indiretto dei combustibili fossili. Inoltre, rileviamo un approccio ambivalente nei confronti della cogenerazione, che nei considerando al testo (Considerando 50) sembra venire esclusa, nella parte calore, dalla contabilizzazione dei risparmi se alimentata a gas naturale, mentre nel prosieguo del testo viene mantenuto l’impianto di favore (art. 23, 24 e 25 e Allegato 11) per la cogenerazione/cogenerazione ad alto rendimento (considerando per ambedue i risparmi sia per elettricità che calore, Allegato III), teleriscaldamento efficiente e utilizzo del calore di scarto. Riteniamo che, a fronte dei progressi lenti fatti sul fronte dell’efficienza energetica sinora e della presenza di fonti fossili nell’energy mix dell’UE attuale e previsto nel medio termine, efficientare il loro consumo continui a essere una priorità per il conseguimento degli obiettivi della Direttiva. Pur concordando con il principio di progressiva esclusione delle fonti fossili, riteniamo che le tecnologie virtuose, quali la cogenerazione ad alto rendimento, che consentono di efficientare i consumi debbano partecipare ai target di decarbonizzazione stabiliti sull’orizzonte del 2030. Inoltre, il limite di emissioni di CO2 introdotto per la definizione di cogenerazione ad alto rendimento (Allegato 3) appare fortemente stringente e rischia di limitare ulteriormente la diffusione di questa tecnologia. Peraltro, il valore soglia di 270 gCO2/kWh (inadeguato soprattutto per gli impianti che producono prevalentemente elettricità) deriva da un’applicazione alla lettera del Regolamento 2020/852 sulla tassonomia che nasce con obiettivi diversi (definizione di investimenti sostenibili) e che, se applicato anche nella definizione delle politiche energetiche di breve-medio termine, rischia di penalizzare soluzioni tecnologiche di fondamentale importanza per il percorso di transizione energetica al 2030.

Elettricità Futura sostiene una declinazione del principio Energy Efficiency First nell’ambito della pianificazione infrastrutturale tesa a scongiurare investimenti in stranded assets da parte di TSO e DSO, a vantaggio di quelli in tecnologie innovative e sostenibili (art. 25.2). Tuttavia, in assenza di criteri chiari e comuni tra gli Stati Membri per qualificare gli asset investibili, un’erronea applicazione di questo principio potrebbe portare all’adozione di scelte estremamente penalizzanti e non omogenee a livello UE. Inoltre, occorre riconoscere che le infrastrutture di rete, in particolare per il settore elettrico, nel loro complesso sono un fattore abilitante cruciale nel raggiungimento dei target climatici e che gli obblighi, in capo ai DSO, di connessione alla rete pubblica degli impianti di generazione e consumo sono “universali” e non prevedono distinzioni o limitazioni legate alla natura degli impianti richiedenti, se autorizzati.

Al fine di applicare e promuovere il principio Energy Efficiency First in ambito industriale, auspichiamo che i settori hard-to-abate soggetti ad agevolazioni (energivori) siano supportati nell’intraprendere le misure di efficientamento sotto una certa soglia di pay-back time individuate dalle diagnosi energetiche, con potenziali effetti positivi sulla diffusione della certificazione ISO 50001, sugli oneri ETS e sulla competitività delle imprese.

Revisione Direttiva EED

Vedi anche la risposta di Elettricità Futura alla consultazione pubblica di febbraio 2021 e le osservazioni all’inception impact assessment di settembre 2020.

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