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Aggiornamento della regolazione della bolletta 2.0

Osservazioni di Elettricità Futura e Proxigas (14/10/2022)

Elettricità Futura e Proxigas hanno trasmesso le proprie osservazioni al DCO ARERA 441/2022/R/com del 23 settembre 2022 - Aggiornamento della regolazione della bolletta 2.0: ulteriore maggiore trasparenza e sistematizzazione delle comunicazioni dell’Autorità.

Elettricità Futura e Proxigas ribadiscono che l’aggiunta di ulteriori elementi informativi alla bolletta sia sbagliata e controproducente, per tre ragioni principali:

  • il sovraccarico informativo potrebbe generare ulteriore confusione, anziché chiarezza;
  • più oneri e ai costi implementativi in capo agli operatori;
  • non completo sfruttamento dei benefici derivanti dalla digitalizzazione.

Infine, le due Associazioni ritengono che alcune delle scadenze previste per il recepimento delle misure siano particolarmente sfidanti tenuto conto che gli operatori hanno già stanziato le proprie risorse per gestire gli altri aggiornamenti alla disciplina della Bolletta 2.0 previsti recentemente.

 

Leggi il testo integrale del documento


Osservazioni generali

Sebbene comprendiamo le intenzioni e l’obiettivo che ARERA si prefigge con questo DCO, ossia supportare il più possibile i consumatori per renderli maggiormente edotti e consapevoli dei propri consumi e dei relativi costi soprattutto in questo particolare momento storico, riprendendo quanto espresso in precedenti occasioni di confronto (es. DCO 148/2022/R/com, Tavolo Tecnico bolletta), ribadiamo come la strada di aggiungere sempre più elementi informativi alla bolletta sia sbagliata e controproducente.

La funzione principale della bolletta è quella di rendicontare i consumi del cliente, garantendo chiarezza informativa e coerenza con le condizioni contrattuali dell’offerta stipulata. Per fare ciò occorre fornire al cliente un set informativo mirato che, fornendo degli elementi chiave, faciliti la lettura e la comprensione della bolletta. Invece, le funzioni di veicolazione di informazioni di vario tipo (tariffarie, regolatorie, istituzionali, etc…) o di confrontabilità con altre offerte (non oggetto di questo DCO, ma di quelli precedenti) devono essere perseguite con altre modalità e soprattutto non continuando a sovraccaricare la bolletta con un set informativo sempre più ampio. Set informativo che peraltro, con le integrazioni previste dalla Delibera 209/2022/R/eel, sarà già allargato.

Come espresso in precedenti occasioni, non comprendiamo e non condividiamo il percorso delle misure intraprese finora, tra cui alcune di quelle oggetto del presente DCO, per due ragioni principali:

  • La prima è che il sovraccarico informativo del cliente, oltre ad avere benefici discutibili, può provocare l’effetto contrario di quello sperato, generando confusione piuttosto che chiarezza, dato che il cliente si trova a dover gestire una mole sempre maggiore di informazioni di non semplice
  • La seconda è inevitabilmente collegata agli oneri e ai costi implementativi da parte degli operatori: modifiche continue alla disciplina, previste senza una pianificazione temporale ottimizzata, richiedono interventi pressoché costanti sui sistemi di fatturazione degli operatori. Interventi i cui costi e sforzi implementativi sono in costante crescita, sono difficilmente ottimizzabili considerato che le scadenze per recepire gli aggiornamenti alla regolazione sono scaglionate tra loro e non sono oggetto di alcun riconoscimento economico.

A queste due ragioni si aggiunge il fatto che le misure finora proposte da ARERA non sfruttano appieno i benefici che la digitalizzazione potrebbe dare sia a clienti che a operatori per una gestione sempre più semplice, efficace, immediata e meno onerosa dei processi di fatturazione.

Gli interventi proposti con il presente DCO, purtroppo, presentano le stesse problematiche appena evidenziate. Ad esempio, la messa a disposizione obbligatoria degli elementi di dettaglio (ED) a tutti i clienti, indipendentemente dalle modalità di trasmissione delle bollette (cartacea o dematerializzata), sarebbe molto onerosa per i venditori che, nell’attuale contesto di crisi, dovrebbero sostenere costi implementativi aggiuntivi per una misura solamente temporanea. A ciò si aggiungono anche i costi e le problematiche legate all’attività di stampa, vista la crisi che il settore cartario sta affrontando, e di postalizzazione delle bollette.

A tal proposito, come già fatto con comunicazione inviata alla stessa Autorità il 6 maggio 2022, richiediamo che venga disciplinata la modalità di passaggio semplificato dei clienti alla bolletta dematerializzata.

Analogo ragionamento va fatto sulla proposta di aggiungere agli ED il dettaglio sulle componenti tariffarie ASOS e ARIM degli Oneri di Sistema. Per quanto possano essere utili per quei consumatori realmente interessati a comprendere come le somme pagate contribuiscono a sostenere lo sviluppo delle FER o altre misure sistemiche, tale dettaglio è poco utile e ridondante.

Da ultimo evidenziamo che alcune delle scadenze previste per il recepimento delle misure, soprattutto quelle previste decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della Delibera in esito al DCO, sono particolarmente sfidanti considerato che gli operatori hanno già stanziato le proprie risorse e personale per gestire gli altri aggiornamenti alla disciplina della Bolletta 2.0 previsti recentemente.



Osservazioni di dettaglio

Q1. Si condivide l’orientamento di rendere obbligatoria la trasmissione degli ED a tutti i clienti finali come misura temporanea per un periodo pari ad almeno 6 mesi in deroga alle previsioni attualmente definite dalla regolazione della Bolletta 2.0? Motivare la risposta.

Q2. Si condivide l’orientamento di prevedere una comunicazione in bolletta relativa alla disponibilità della Guida alla lettura?  Si ritengono sufficienti le modalità individuate per la comunicazione a regime e la comunicazione temporanea della guida?

 

Q1. Non condividiamo la proposta. Riteniamo che la trasmissione obbligatoria degli ED, oltre ad avere una scarsa utilità complessiva per i clienti – che, in una bolletta già ricca di informazioni, si troverebbero a consultare una mole considerevole di dati aggiuntivi peraltro nemmeno richiesti capace di generare più confusione che chiarezza – è molto impattante dal punto di vista dei costi implementativi e gestionali se si tiene conto delle modalità di trasmissione della bolletta. Se i costi implementativi per la messa a disposizione ai clienti che usufruiscono della bolletta web degli ED sono più contenuti, ben diverso è per coloro che ricevono bollette cartacee. Trasmettere a questi ultimi gli ED si traduce in considerevoli costi aggiuntivi legati alle attività di stampa e postalizzazione.

Riteniamo invece opportuno prevedere che i venditori siano liberi di scegliere se inviare gli ED limitatamente ai soli clienti che usufruiscono di bollette dematerializzate e, sempre al fine di limitare i costi, prevedere che almeno nelle bollette dei clienti che hanno scelto la modalità cartacea (o anche nelle bollette dematerializzate, qualora non siano inviati in allegato) venga inserito un messaggio per indicare che per poter ottenere gli ED occorre registrarsi alle aree riservate dei siti web dei venditori. Così facendo si incentiverebbe anche la fetta di clienti rimasta ancorata alla bolletta cartacea ad avvicinarsi a soluzioni digitali.

Q2. Riteniamo che l’inserimento in bolletta di una prima pagina separata che riporti esclusivamente la frase di cui al punto 3.6 (creando una sorta di “cover” della bolletta) sia eccessivo e, nel complesso, evitabile. A nostro avviso, la comunicazione potrebbe essere inserita direttamente nello spazio riservato alle comunicazioni da parte di ARERA, oppure si dovrebbe lasciata libertà al venditore di individuare la posizione migliore all’interno del proprio layout della bolletta.

Q3.Si ritengono correttamente individuati i criteri proposti per consentire ai clienti finali di accedere alle componenti tariffarie ASOS e ARIM a copertura degli oneri generali di sistema?

Riprendendo quanto espresso in premessa, riteniamo che il dettaglio sulle componenti tariffarie ASOS e ARIM sia ridondante e non effettivamente utile per il cliente nelle sue valutazioni in merito al prezzo della bolletta. Inoltre, per quanto possa sembrare semplice, inevitabilmente anche questa misura richiede interventi sui sistemi informatici dei venditori con relativi oneri e costi.

Segnaliamo inoltre che l’impatto economico della misura è ancora meno giustificabile per gli operatori della maggior tutela i quali dovrebbero effettuare modifiche di sui propri sistemi che, con la piena liberalizzazione del mercato dal 1° gennaio 2024, diventeranno superflue.

Per quanto concerne le tempistiche di recepimento, considerati i già numerosi interventi prospettati a valle dei recenti aggiornamenti della disciplina della Bolletta 2.0, la data del 1° aprile 2023 potrebbe essere sfidante.

Inoltre, il Governo ha previsto fino al 31 dicembre 2022 che siano azzerati gli oneri di sistema e non è possibile escludere un’eventuale ulteriore proroga per il 2023, dato il perdurare dello stato di crisi.

Q4.Si ritiene esaustiva la soluzione individuata per la sistematizzazione delle comunicazioni dell’Autorità? Motivare la risposta.

Diversamente dalle altre proposte di intervento illustrate nel DCO, riteniamo che l’inserimento in bolletta di un box dedicato a raccogliere tutte le comunicazioni istituzionali da parte dell’ARERA, e la contestuale realizzazione di un’apposita pagina web sul sito dell’Autorità, sia una modifica utile per il cliente.

Per quanto riguarda le informazioni di cui alla tabella 2 condividiamo l’orientamento proposto, al fine di lasciare discrezionalità al venditore di individuare la posizione più idonea all’interno della bolletta.

Q5.Si ritiene opportuno l’inserimento tra le comunicazioni dell’Autorità dell’informazione prevista dal punto 1.1, lettera a) dell’Allegato 1 del d.lgs 210 del 2021, e dunque nell’apposito spazio riservato della bolletta sintetica? Si concorda con la proposta di trasmettere il messaggio una volta, nonché alla prima bolletta di ciascun nuovo contratto?

Ferme restando le motivazioni sopra espresse, non ci opponiamo alla richiesta. Riteniamo comunque che il testo formulato sia poco chiaro e pertanto ne chiediamo una riformulazione.

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