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Verifica di allineamento dei dati in vista del passaggio al servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili

Osservazioni di Elettricità Futura (30/10/2023)

Elettricità Futura ha trasmesso ad ARERA le proprie osservazioni in relazione al DCO 461/2023/R/eel del 12 ottobre 2023 recante “Orientamenti in merito alla verifica di allineamento dei dati funzionali alla gestione della fornitura dei clienti finali serviti in maggior tutela, in vista del passaggio al servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili

In generale, l’Associazione ha accolto positivamente la consultazione con cui si avanzano proposte per la verifica e la bonifica dei dati presenti in RCU dei clienti attualmente serviti in Maggior Tutela (MT) e che dovranno passare al Servizio a Tutele Graduali (STG) e condivide la proposta di effettuare entro gennaio 2024 un processo di verifica e aggiornamento dei dati presenti in RCU affinché i futuri esercenti il STG possano disporre di tutte le informazioni funzionali alla fatturazione e al contatto dei clienti che acquisiranno in esito alle aste.

L’Associazione tuttavia evidenzia alcuni aspetti critici, che attengono, in particolare:

  • le tempistiche previste per la disponibilità della procedura di estrazione massiva dei dati;
  • i vincoli nelle procedure di aggiornamento della banca dati e la necessità di un riscontro di ritorno;
  • il processo di verifica e aggiornamento dei dati concerne i dati sui Codici Fiscali dei clienti;
  • le tempistiche per la gestione dei disallineamenti dei dati e il relativo sistema di indennizzi;
  • la necessità di chiarimenti sull’utilizzo del valore del PCV per definire l’ammontare dell’indennizzo.

Leggi il documento di dettaglio

Osservazioni generali

In generale, accogliamo positivamente la consultazione con cui si avanzano delle proposte per la verifica e la bonifica dei dati presenti in RCU dei clienti attualmente serviti in Maggior Tutela (MT) e che dovranno passare al Servizio a Tutele Graduali (STG) affinché siano presenti e corretti al fine di consentire la corretta fatturazione da parte dei futuri esercenti il STG e di ridurre i disagi per i clienti interessati.

Condividiamo la proposta di effettuare entro gennaio 2024 un processo di verifica e aggiornamento dei dati presenti in RCU affinché i futuri esercenti il STG possano disporre di tutte le informazioni funzionali alla fatturazione e al contatto dei clienti che acquisiranno in esito alle aste. Evidenziamo però degli aspetti critici, il primo dei  quali riguarda sicuramente le tempistiche previste. Affinché tale processo possa essere svolto dagli attuali esercenti la Maggior Tutela (EMT) entro gennaio 2024, è indispensabile che la procedura tecnica ad hoc per l’estrazione massiva da parte degli operatori dei dati in RCU dati di nome e cognome/ragione sociale e/o Codice Fiscale e P.IVA dei clienti, per successiva verifica, sia messa a disposizione da parte di AU il prima possibile a valle del DCO (e della relativa Delibera) e comunque non oltre il mese di novembre. Inoltre, chiediamo che AU fornisca agli EMT un’estrazione massiva ad hoc dei dati in RCU (dell’intero set oggetto di allineamento e bonifica) dei rispettivi clienti forniti in modo da consentire agli EMT di partire il prima possibile con la verifica tra i dati presenti in RCU e quelli attualmente presenti nei database degli operatori.

Relativamente alla procedura tecnica per la verifica e bonifica dei dati, condividiamo l’utilizzo del flusso di aggiornamento on condition AE1 che grazie ai codici di inammissibilità potrebbe dare riscontri immediati in caso di dati discordanti/errati/mancanti, permettendo così di individuare dove intervenire e fare delle correzioni. Parimenti nella modalità massiva che sarà prevista dalla procedura tecnica del SII, è assolutamente necessaria la rimozione dei vincoli che non permettono ad oggi di aggiornare la banca dati (per dati non conformi ai campi previsti) nonché la ricezione di un feedback di ritorno sull’avvenuto aggiornamento RCU. Solo con tale riscontro l’EMT potrà infatti essere sicuro dell’esito della propria azione di bonifica e, nel caso in cui ci sia stato uno scarto, procedere prontamente al recupero con un nuovo caricamento dei dati. L’assenza dell’esito sulla modalità di recupero massivo vanificherebbe l’intera operazione di bonifica proposta dal DCO.

Un aspetto particolarmente importante del processo di verifica e aggiornamento dei dati concerne i dati sui Codici Fiscali dei clienti. Sul punto, ribadiamo quanto già emerso nel GdL del 6 settembre scorso e cioè l’opportunità per l’EMT e successivamente per gli esercenti STG di utilizzare il Codice Fiscale “fittizio“ ricevuto dall’Agenzia delle Entrate per la bonifica del dato sul Codice Fiscale in RCU. Successivamente tali CF fittizi potranno essere correttamente riportati ai CF effettivi in occasione della prima eventuale movimentazione tecnico-commerciale richiesta dal cliente che, dovendosi palesare con il venditore per la richiesta stessa, dovrà necessariamente fornire i propri dati anagrafici e fiscali.

Riteniamo che le tempistiche proposte per la procedura per la gestione dei disallineamenti dei dati e il relativo sistema di indennizzi siano stringenti, sia per gli esercenti il STG che per gli EMT, e andrebbero riviste. Considerando anche il numero di clienti interessati, sia i 60-90 giorni a disposizione dei STG per segnalare al SII eventuali dati mancanti/errati che i 15-30 giorni a disposizione degli EMT per produrre e trasmettere la risposta risolutiva sono a nostro avviso insufficienti. Proponiamo quindi di aumentare tali scadenze a  aumentati ad almeno 90 giorni lavorativi per le verifiche del STG e 30 giorni lavorativi per la risposta degli EMT. Riguardo alle tempistiche concesse agli esercenti il STG riteniamo infatti che 90 giorni lavorativi siano un periodo di tempo minimo per consentire all'esercente STG di procedere con un primo ciclo di fatturazione, intercettare eventuali errori nelle anagrafiche e, per quegli importi, arrivare fino alla fase di messa in mora ed eventuale sospensione della fornitura.

Chiediamo inoltre dei chiarimenti alla base della scelta di usare il valore del PCV per definire l’ammontare dell’indennizzo. In ogni caso, la penale dovrà essere correttamente proporzionata nel valore dell’indennizzo e articolata nella sua applicazione per disincentivare richieste di verifiche massive improprie che finirebbero per appesantire inutilmente operatività e costi di EMT e SII.

Osservazioni di dettaglio

Q1. Si ritiene che gli strumenti previsti per l’aggiornamento dei dati funzionali alla gestione della fornitura siano adeguati a consentire gli allineamenti necessari?

Q2. Si ritiene vi siano altre casistiche particolari che non possono essere gestite con gli strumenti previsti?

Q3. Si ritiene che le tempistiche previste siano congrue per consentire la verifica e l’allineamento dei dati contenuti nel RCU con i dati nella propria disponibilità?

Q1-Q3: Rimandando a quanto espresso in premessa, concordiamo in generale con le misure proposte, ma ribadiamo che l’aspetto più rilevante del processo riguarda le tempistiche a disposizione, molto sfidanti, considerato l’elevato numero di clienti interessati. Inoltre, evidenziamo che eventuali ritardi nel completamento dell’attività di verifica e aggiornamento potrebbero altresì avere ripercussioni negative sull’effettiva capacità dei futuri esercenti STG di adempiere ai propri obblighi regolatori, ivi inclusa l’emissione delle prime fatture dei nuovi clienti acquisiti. In tal caso, saranno necessarie deroghe in merito agli obblighi e ai conseguenti indennizzi previsti.

Per quanto riguarda il contenuto del set di dati da verificare e aggiornare e nello specifico sul recapito del referente per le comunicazioni al cliente di cui al punto 2.4 lettera e), considerata la recente decisione di AU di rimuovere il dato sul numero telefonico dai dati anagrafici scaricabili sia massivamente che puntualmente, chiediamo se tale dato non sarà oggetto di verifica. In generale comunque esprimiamo il nostro disaccordo con la decisione, a nostro avviso controproducente, di non prevedere l’estrazione massiva del dato sui numeri di telefono in quanto, rispetto all’indirizzo e-mail, in alcuni casi è molto più utile per consentire un contatto diretto con il cliente. Chiediamo inoltre se si possa integrare il set con il campo sulla residenza o meno del cliente.

Sull’entità dell’indennizzo serve soppesare le attività dell’esercente il STG, che ha diritto a richiedere verifiche su disallineamenti, e del precedente EMT che si troveranno con tempi stretti per rispondere alle richieste di verifica. Per questo motivo, dovrebbe essere data la possibilità all’EMT di identificare e restituire come “irrecuperabili” e di conseguenza non più interrogabili quei punti per cui le informazioni non esistono e non è mai stato possibile reperirle. Si limiterebbero interazioni che comportano per l’EMT attività ulteriori che però darebbero esito negativo e immodificabile. In questi casi, sarebbe opportuno prevedere la facoltà per l’esercente STG, di ricorrere ad una way out che permetta di interrompere la fornitura. Bisogna, infatti, considerare che il bid dell’esercente è stato determinato considerando i clienti nel lotto come fatturabili e contattabili. Farsi, invece, carico di punti non paganti, perché non fatturabili, comporterebbe un’esposizione non prevista che pertanto andrebbe evitata. Diversamente, chiediamo che l’Autorità si esprima in merito a come gli esercenti il STG dovranno gestire eventuali casi di clienti non rintracciabili nei lotti ad essi assegnati.

Evidenziamo altresì che in assenza di adeguata precisazione di quali dati siano da aggiornare (facoltativi o meno) se in possesso degli EMT, il rischio di richieste massive su anagrafiche incomplete è molto alto.

Q2: Come espresso in premessa, relativamente alla bonifica dei dati sui Codici Fiscali dei clienti, ribadiamo che si conceda all’EMT e successivamente agli esercenti STG di utilizzare il Codice Fiscale “fittizio“ ricevuto dall’Agenzia delle Entrate per la bonifica del dato sul Codice Fiscale in RCU. Successivamente tali CF fittizi potranno essere correttamente riportati ai CF effettivi in occasione della prima eventuale movimentazione tecnico-commerciale richiesta dal cliente che, dovendosi palesare con il venditore per la richiesta stessa, dovrà necessariamente fornire i propri dati anagrafici e fiscali.

 

Q4. Si concorda, in generale, con la modalità di gestione dei disallineamenti che contempla anche un indennizzo a carico degli esercenti la maggior tutela?

Q5. Si ritiene adeguato il termine di 60 giorni dalla ricezione dei dati per la segnalazione da parte del nuovo esercente il STG? Se no, motivare.

Q6. Si ritiene adeguato il termine di 20 giorni per la trasmissione di una risposta risolutiva da parte dell’esercente la maggior tutela? Se no, motivare.

Q7. Si ritiene adeguata la modalità di quantificazione dell’importo unitario dell’indennizzo proposta?

Q8. Si ritengono adeguati gli importi differenziati in presenza di difformità dei dati? Se no, motivare.

 

Q4. In linea generale concordiamo con la procedura proposta e con la previsione di un indennizzo a carico degli EMT in caso di disallineamenti, ma con riserve riportate nelle risposte seguenti.

Q5-6: Come anticipato in premessa, riteniamo che le tempistiche proposte per le varie fasi della procedura di segnalazione e verifica dei dati trasferiti al nuovo esercente siano troppo stringenti, sia per gli esercenti il STG che per gli EMT. Proponiamo che tali tempistiche siano riviste, 90 giorni lavorativi per le verifiche del STG e 30 giorni lavorativi per la risposta degli EMT.

Q7: In primis, chiediamo che ARERA fornisca le proprie motivazioni alla base della scelta del PCV per la quantificazione dell’indennizzo. È chiaro che gli EMT faranno in modo di trasmettere ai futuri esercenti il STG dei set dati il più possibile corretti e che gli indennizzi fungono da strumento efficace per una trasmissione dei dati il più corretta e completa possibile. Ciò detto, se si considera l’effetto combinato dell’elevato numero di clienti interessati dal passaggio al STG, il numero potenzialmente significativo di richieste di bonifica da evadere e il tempo ristretto a disposizione, si potrebbero creare delle situazioni in cui gli EMT verrebbero pesantemente penalizzati.

È quindi importante identificare il corretto riferimento e quantum della penale oltre che un equo ed equilibrato meccanismo di applicazione della stessa.

Q8: Concordiamo con la proposta di importi differenziati dell’indennizzo, fermo restando quanto espresso alla risposta precedente.

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