Si riporta un commento della recente sentenza del Consiglio di Stato sull’idoneità delle aree prive di vincoli, a cura dell'Avv. Stefania D'Amato
Con la sentenza n. 1099/2026, pubblicata l’11 febbraio 2026, il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha chiarito, nel solco di precedenti pronunce in materia, l’interpretazione dell’importante previsione della lettera c-quater)[1] del comma 8, dell’art. 20, D.lgs. n. 199/2021, che, prima della sua recente abrogazione ad opera del D.L. 175/2025, individuava come “aree idonee” all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, in via generale, tutte le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e non ricadenti nelle relative fasce di rispetto (500 metri per il fotovoltaico e 3 km per l’eolico), con carattere autonomo, e non necessariamente contestuale, rispetto alle altre ipotesi di idoneità elencate dal legislatore al medesimo comma 8.
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