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Policy / Efficienza energetica, generazione distribuita e microcogenerazione

Titoli di Efficienza Energetica (TEE): revisione del contributo tariffario in acconto

Osservazioni Elettricità Futura (8/09/2023)

Elettricità Futura ha trasmesso ad ARERA le proprie osservazioni in relazione al DCO 382/2023/R/eel del 7 agosto 2023 in tema di “Revisione del contributo tariffario in acconto nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica”:

Elettricità Futura apprezza la proposta dell’Autorità di aumentare il contributo tariffario in acconto a un valore pari a 240€/TEE volta a contenere l’esposizione finanziaria dei soggetti obbligati chiamati a operare in un contesto caratterizzato da un elevato costo del denaro. Tuttavia, Elettricità Futura reputa che in aggiunta a quanto proposto, sia necessario un riconoscimento ad hoc nella forma di un premio e, a tendere, l’aumento delle finestre di annullamento nel corso dell’anno d’obbligo. In alternativa, l’Associazione propone di anticipare ai soggetti obbligati l’erogazione di una parte del contributo tariffario all’inizio dell’anno d’obbligo.

Per calcolare l’ammontare del contributo in acconto, secondo Elettricità Futura sarebbe più corretto prevedere un meccanismo che colleghi il valore del predetto contributo al prezzo medio rilevato sul mercato dei certificati bianchi nel semestre giugno-novembre dell’anno d’obbligo, allo scopo di limitare ulteriormente l’esposizione finanziaria delle imprese.

Elettricità Futura segnala inoltre che la disciplina del meccanismo dei TEE non permette il pieno recupero dei costi sostenuti dagli operatori nell’assolvimento degli obblighi di efficienza e sottolinea la necessità di interventi per garantire che il contributo tariffario in acconto venga versato al più tardi entro il 31 dicembre dell’anno in cui viene effettuato l’annullamento nella finestra in acconto.

Sempre al fine di ridurre gli oneri finanziari, l’Associazione propone che si innalzi la soglia dei volumi complessivamente annullabili almeno al 60% dell’obiettivo specifico per il medesimo anno d’obbligo (t), fermo restando la possibilità di annullare fino al 100% dell’eventuale quota residua dell’obiettivo dell’anno d’obbligo (t-2) a proprio carico.

Leggi il testo integrale delle osservazioni


Osservazioni generali

Apprezziamo la proposta dell’Autorità volta alla revisione del contributo tariffario in acconto, al fine di contenere l’esposizione finanziaria dei soggetti obbligati chiamati ad operare in un contesto, quale quello attuale, caratterizzato da un elevato costo del denaro.

Di seguito le nostre risposte ai quesiti di dettaglio.

Osservazioni di dettaglio

Q1. Si condividono gli orientamenti finalizzati all’aumento del contributo tariffario in acconto a un valore pari a 240,00 €/TEE, a valere dalla sessione di acconto di novembre 2023?

Già con lettera interassociativa dello scorso aprile, le imprese distributrici avevano avuto modo di evidenziare le ingenti perdite economiche connesse agli elevati tassi d’interesse applicati all’ammontare economico di certificati bianchi, non completamente coperti dalla sessione di annullamento intermedia. In tale circostanza, si era quindi proposto di adottare, per l’anno 2022, un contributo straordinario nell’ordine di circa 6€/TEE. Auspichiamo quindi un intervento straordinario da parte dell’Autorità, per l’anno d’obbligo 2022, volto a ristorare i soggetti obbligati per gli oneri finanziari sostenuti per l’acquisto dei certificati bianchi.

Ciò premesso, riteniamo comunque positiva la previsione dell’Autorità di aumentare il contributo tariffario in acconto a un valore pari a 240€/TEE.

Tuttavia, il solo intervento sul valore del contributo tariffario in acconto non risulta sufficiente per sterilizzare, anche solo in parte, l’esposizione finanziaria per i soggetti obbligati. In aggiunta a quanto proposto, è necessario un intervento ex-post da parte del regolatore a valle della chiusura dell’anno d’obbligo 2023 (da valutare anche per i successivi anni), sulla base di un’analisi puntuale sull’evoluzione del contesto macroeconomico e sugli impatti, in termini di oneri finanziari, per i soggetti obbligati. Tale intervento si tradurrebbe in un riconoscimento ad hoc nella forma di un premio in aggiunta al contributo tariffario definitivo.

L’intervento puntuale ex-post da parte dell’Autorità permetterebbe quindi di garantire ai soggetti obbligati la riduzione dell’esposizione finanziaria senza alterare gli attuali equilibri di mercato ed il quadro regolatorio dello strumento. A tendere, con un intervento di natura normativa, è auspicabile l’aumento delle finestre di annullamento nel corso dell’anno d’obbligo (prevedendo almeno una finestra ogni bimestre): tale modifica, unita all’incremento del contributo tariffario in acconto a 240 €/TEE, consentirebbe una buona copertura dell’esposizione finanziaria dei soggetti obbligati.

In alternativa, un’ulteriore proposta è quella di anticipare ai soggetti obbligati l’erogazione di una parte del contributo tariffario all’inizio dell’anno d’obbligo, utilizzando temporaneamente le risorse nella disponibilità di CSEA relative all’acquisto da parte dei soggetti obbligati dei titoli virtuali.

Relativamente alle modalità per calcolare l’ammontare del contributo in acconto, in alternativa a quanto svolto a oggi, sarebbe più opportuno e corretto prevedere un meccanismo che colleghi il valore del predetto contributo al prezzo medio rilevato sul mercato dei CB nel semestre giugno-novembre dell’anno d’obbligo. Riteniamo, infatti, che un simile sistema possa limitare ulteriormente (e più rapidamente) tale esposizione finanziaria, scongiurando al contempo il rischio di conguagli a dare per le imprese. 

A tal fine potrebbe essere implementato il seguente meccanismo di maggiore aderenza del contributo tariffario in acconto rispetto all’esborso finanziario sostenuto dai soggetti obbligati nel primo semestre dell’anno d’obbligo:

  • se il prezzo medio di scambio sul mercato dei TEE nel periodo giugno - novembre fosse superiore a 250€/TEE, allora potrebbe essere riconosciuto un acconto di importo pari a 250€;
  • se il prezzo medio di scambio giugno – novembre fosse uguale o inferiore ai 250€/TEE, allora potrebbe essere riconosciuto un acconto pari al prezzo medio di borsa, decurtato di un valore (epsilon) ipotizzabile nella misura di 1€/TEE.

 

Q2. Si ritiene necessario tenere conto di ulteriori considerazioni?

Oltre a quanto già citato, appare opportuno ricordare come la disciplina del meccanismo dei certificati bianchi, a oggi, non permetta il pieno recupero dei costi sostenuti dagli operatori nell’assolvimento degli obblighi di efficienza imposti per legge.

Considerando che questi dovrebbero invece operare in condizioni di economicità e redditività, secondo quanto disposto dalla L. 481/1995 (art. 1), continuiamo a ritenere necessario definire un adeguato meccanismo di recupero dei costi sostenuti, inclusi quelli relativi ai TEE virtuali.

Sottolineiamo inoltre come il ricorso alla sessione di annullamento di novembre presenti alcune criticità che, se non risolte, rischiano di rendere ancor meno efficacie l’aumento del valore del contributo in acconto ai fini del contenimento degli oneri finanziari.

In alcuni casi, i certificati bianchi annullati in sessione di novembre sono stati liquidati ai soggetti obbligati a partire da gennaio dell’anno successivo. Questa eventualità comporterebbe un impatto sulla posizione finanziaria netta societaria dei soggetti obbligati, a causa del disallineamento tra l’anno in cui viene sostenuta la spesa per l’acquisto dei certificati e l’anno in cui viene riconosciuto il contributo tariffario in acconto.

Risulta quindi necessario, affinché l’intervento di rimodulazione del contributo in acconto massimizzi i suoi effetti positivi, prevedere degli interventi al fine di garantire tale contributo venga versato al più tardi entro il 31 dicembre dell’anno in cui viene effettuato l’annullamento nella finestra in acconto. Consapevoli dei vincoli di natura normativa (il DM 11 gennaio 2017 prevede espressamente una finestra di acconto al 30 novembre dell’anno d’obbligo in corso) e dei tempi necessari per condurre le appropriate verifiche da parte del GSE, una possibile soluzione potrebbe essere consentire ai soggetti obbligati di comunicare in anticipo (p.e. entro il 31 ottobre dell’anno in corso) l’ammontare complessivo di certificati che si intendono annullare nella sessione di acconto, congelando quindi tale quantitativo e consentendo al GSE di avviare le verifiche in anticipo rispetto alla finestra di annullamento. In questo modo, si raggiungerebbe l’obiettivo di ottenere la liquidazione del contributo entro la fine dell’anno solare rispettando le previsioni normative e garantendo al GSE i tempi necessari per le verifiche.

Un secondo ostacolo al pieno utilizzo della sessione di acconto è rappresentato dal vincolo sui volumi complessivamente annullabili (pari al 40% dell’obbiettivo specifico nell’anno d’obbligo in corso e al 75-100% del residuo dei due anni precedenti rispettivamente per distributori di energia elettrica e gas). Tali vincoli riducono notevolmente il beneficio economico potenzialmente ottenibile da parte dei soggetti obbligati (in termini di riduzione degli oneri finanziari). Suggeriamo quindi di prevedere, oltre all’incremento del valore del contributo, un contestuale rilassamento dei vincoli legati ai volumi, consentendo l’annullamento di una quota maggiore dell’obiettivo specifico e di parte del target residuo dell’anno d’obbligo precedente. Proponiamo ad esempio che si innalzi detta soglia almeno al 60% dell’obiettivo specifico per il medesimo anno d’obbligo (t), fermo restando la possibilità di annullare fino al 100% dell’eventuale quota residua dell’obiettivo dell’anno d’obbligo (t-2) a proprio carico.

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