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Consultazione Terna sul Codice di Rete – Modifiche Capitoli 4 e 7 e Allegati A.23 e A.25

Osservazioni di Elettricità Futura (30/11/21)

Elettricità Futura ha trasmesso le proprie osservazioni a Terna su alcune modifiche de Codice di Rete esprimendo una valutazione generalmente positiva. Tuttavia, Elettricità Futura evidenzia anche diverse criticità presenti in ognuna di tali proposte. In particolare, un limitato livello di trasparenza e chiarezza e la necessità di maggiore dettaglio, che potrebbe essere fornito anche attraverso l’organizzazione di un workshop da parte di Terna, e di chiarezza sulle tempistiche di entrata in vigore delle modifiche.

In particolare l’Associazione segnala come le modifiche sulle modalità di calcolo del fabbisogno per la Piattaforma RR rappresentano un downgrade in termini di dettaglio informativo rispetto alla versione attuale dell’Allegato A.23 e per poter essere comprese appieno richiedono ulteriori chiarimenti.
 
Riguardo gli intervalli di fattibilità, è stato evidenziato che le modifiche proposte consentiranno un’applicazione più precisa e aggiornata dei dati tecnici in sede di definizione degli intervalli di fattibilità (IF) definitivi, ma che è necessario in generale che i Terna rispetti sempre pienamente i dati tecnici aggiornati delle unità siano nella definizione degli IF.
 
Da ultimo, l’Associazione segnala dei dubbi relativi alla proposta per la verifica del rispetto del vincolo di rampa e sul corrispettivo di mancato rispetto di tale vincolo, evidenziando come quest’ultimo costituirebbe un’ulteriore penalizzazione degli sbilanciamenti.

 

Leggi il testo integrale delle Osservazioni.

Osservazioni generali

La nostra valutazione delle proposte di intervento oggetto della presente consultazione è generalmente positiva. Alcune delle innovazioni proposte, in particolare quelle relative l’aggiornamento degli intervalli di fattibilità definitivi e la verifica del rispetto del vincolo di rampa contribuiscono a migliorare la disciplina attuale.

Detto ciò, ognuna di tali proposte presenta diverse criticità che illustriamo con maggiore dettaglio nella seguente sezione della nostra risposta.

In generale, abbiamo riscontrato un basso livello di trasparenza e di chiarezza nelle proposte di modifica ai Capitoli e Allegati del Codice di Rete sottoposte a consultazione. Ad esempio, la proposta di revisione dell’Allegato A.23 inerente all’aggiornamento delle modalità di calcolo del fabbisogno della Piattaforma RR prevede la cancellazione delle formule matematiche utili a calcolare tale fabbisogno. Cancellazione che, di fatto, rappresenta un downgrade in termini di dettaglio informativo rispetto alla versione attuale dell’Allegato A.23. Inoltre, tale modifica, come spesso accade anche in altre consultazioni per la modifica del Codice di Rete, non è accompagnata da un’apposita motivazione. Ciò rende particolarmente difficile per gli operatori comprendere appieno le varie modifiche al Codice di Rete e i relativi effetti. Auspichiamo quindi che Terna sia più trasparente e chiara nelle proprie consultazioni per la modifica al Codice di Rete, motivando ove possibile (es. con commenti a lato delle modifiche ai vari Capitoli/Allegati) le proprie proposte di revisione, facilitandone la comprensione da parte degli operatori, e fornendo dei riscontri alle richieste di chiarimento contenute nelle risposte ai DCO.

Per quanto riguarda le proposte di modifica del presente DCO, sarebbe utile che, come anche richiesto in concerto con Energia Libera, Terna organizzi un workshop in cui le illustri e le spieghi con maggiore dettaglio e chiarezza, fornendo degli esempi pratici di come verranno applicate e sfruttando dell’occasione di confronto per eventualmente rispondere ai quesiti che dovessero emergere dai partecipanti. In alternativa, è indispensabile che a DCO chiuso e prima dell’entrata in vigore delle modifiche al CdR metta a disposizione maggiori dettagli e chiarimenti sugli aspetti dubbi evidenziati dagli operatori. Una chiarificazione degli aspetti segnalati in dettaglio nella presente risposta e inerenti sia gli intervalli di fattibilità che la nuova disciplina del vincolo di rampa è importante per consentire agli operatori di integrare le proprie osservazioni alle proposte presentate da Terna. Diversamente il processo di consultazione, concentrato in un periodo temporale estremamente ridotto, rischia di non essere sufficiente. 

Un ultimo tema sicuramente rilevante è quello delle tempistiche di entrata in vigore delle modifiche oggetto del presente DCO, non esplicitato nella documentazione condivisa per la consultazione. Per esempio, prima dell’entrata in vigore del corrispettivo di mancato rispetto del vincolo di rampa occorre che Terna metta a disposizione degli operatori tutte le informazioni e i dettagli a essi necessarie per poter verificare e validare al proprio interno le verifiche effettuate da Terna secondo le modalità illustrate nel CdR (modalità che, in alcuni aspetti, richiedono delle delucidazioni, come evidenziato in seguito).

 

Osservazioni di dettaglio

Calcolo del fabbisogno per la Piattaforma RR

Come riportato in premessa, le modifiche al paragrafo 6 dell’Allegato A.23 semplificano notevolmente la disciplina del Codice di Rete in tema di calcolo del fabbisogno per la Piattaforma RR, rimuovendo elementi molto utili per gli operatori quali le formule di calcolo alle pagine 39 e 40. Tali modifiche rappresentano un downgrade in termini di dettaglio informativo rispetto alla versione attuale dell’Allegato A.23 e per poter essere comprese appieno richiedono ulteriori chiarimenti da parte di Terna.

 

Aggiornamento intervalli di fattibilità definitivi a seguito di variazioni dei dati tecnici

È positivo che le modifiche proposte consentiranno un’applicazione più precisa e aggiornata dei dati tecnici in sede di definizione degli intervalli di fattibilità (IF) definitivi. Affinché, tuttavia, l’innovazione proposta abbia piena efficacia, è necessario in generale che i dati tecnici aggiornati siano pienamente rispettati della definizione degli IF. Condizione che oggi non sempre è rispettata, come già evidenziato nella nostra recente lettera relativa all’andamento del SIDC.

Nell’attuale gestione di MSD, infatti, gli IF non sempre sono rispettati i dati tecnici delle UP (pur aggiornati secondo le tempistiche attualmente vigenti di 4 ore prima di ogni sottofase MSD), determinando di fatto intervalli non eseguibili e sbilanciamenti imposti.

Come noto gli IF sono rappresentati da una coppia di valori (Fmin/Fmax) che in fase di sottomissione delle offerte rappresentano i margini stessi di offerta: sono emersi ad esempio diversi casi in cui la Fmax era inferiore alla potenza minima dichiarata sul Rup Dinamico, generando quindi un vincolo tecnicamente infattibile per l’unità interessata.  

Inoltre, le formule dei limiti di fattibilità (A.22, paragrafo 7.1.5) fanno riferimento in alcuni casi al programma cumulato MSD (????????(?)) e viene esplicitamente indicato che questo deve ricadere all’interno di una fascia di funzionamento. Non è chiaro come Terna determini gli IF se il ????????(?) ricade fuori una fascia di funzionamento valida. È dunque necessario che Terna specifichi in modo chiaro come vengono determinati gli IF se ????????(?) > Potenza massima dinamica oppure se ????????(?) < Potenza minima dinamica.

In dettaglio, in aggiunta a quanto illustrato nella lettera, evidenziamo che in alcune occasioni gli intervalli di fattibilità sono stati applicati anche in fase di avviamento e spegnimento degli impianti termoelettrico nonostante fossero stati programmati da Terna stessa. Così facendo sono stati imposti degli intervalli di fattibilità incompatibili con le rampe di avviamento di tali impianti.

A nostro avviso, questa problematica è dovuta al fatto che il Programma Vincolante che si forma in fase di programmazione è basato sui parametri PQNR (Profilo Quartorario Normalizzato di Rampa), comunicati dagli operatori a Terna, mentre, nelle medesime fasi di programmazione, spesso accade che vengano imposti erroneamente degli intervalli di fattibilità che rappresentano il valore medio dell’energia dell’ora. Allo scadere della tempistica di nomina di ciascuna ora, l’intervallo di fattibilità si traduce in un Programma Vincolante che va a sostituire la rampa definita in base ai parametri PQNR. gli avviamenti richiesti sono caratterizzati da un profilo che probabilmente l’impianto non è in grado di seguire (non essendo basato sui parametri PQNR ma su degli intervalli di fattibilità definiti erroneamente), con conseguenti oneri di sbilanciamento per l’utente del dispacciamento.

Per risolvere questa criticità proponiamo che:

  • Non si applichino intervalli di fattibilità nei periodi orari oggetto di avviamento o spegnimento delle unità, oppure
  • Gli intervalli siano applicati ma nel rispetto dei due seguenti criteri:
    1. L’estremo inferiore dell’intervallo di fattibilità dovrà essere pari al valore minimo del Programma vincolante quartorario dell’ora oggetto di avviamento o spegnimento;
    2. L’estremo superiore dell’intervallo di fattibilità dovrà essere pari al valore massimo del medesimo Programma vincolante.

Come ribadito nella lettera prima citata, riteniamo quindi fondamentale e urgente che Terna aggiorni e migliori le proprie procedure per l’applicazione degli intervalli di fattibilità, facendo sì che l’algoritmo utilizzato per quantificarli tenga sempre conto dei parametri tecnici delle unità interessate, e comunichi ai singoli operatori le motivazioni alla base della loro applicazione. Ogni volta in cui un intervallo di fattibilità e applicato in modo incoerente con i parametri tecnici degli impianti, di fatto Terna impone uno sbilanciamento all’operatore, con ovvie ricadute negative per quest’ultimo; quindi, l’intervento prima citato è indispensabile per evitare che ciò si verifichi nuovamente.

Inoltre, richiediamo che, esclusivamente nelle situazioni di idraulicità eccezionale in cui un impianto idroelettrico dovesse essere soggetto a indisponibilità al bilanciamento, tale impianto possa modificare comunque i propri programmi, non rispettando quindi gli intervalli di fattibilità, oppure in alternativa che possano essere superati gli intervalli di fattibilità provvisori (rispettando sempre e comunque quelli definitivi). Per tali casistiche eccezionali, l’esonero dai vincoli di fattibilità (in generale o solo per quelli provvisori) potrebbe essere gestito con la MIB (dichiarazione di indisponibilità a MSD e dunque anche ai vincoli di fattibilità) ed un eventuale opportuna casistica di segnalazione su RUP dinamico.

Con riferimento a quanto previsto da Terna “[…] qualora l’UdD comunichi un valore di potenza massima di un’unità abilitata inferiore sia rispetto a quello di potenza minima” chiediamo di chiarire a quale periodo temporale si riferisce la “potenza minima”. Riteniamo che tale potenza, rispetto alla quale la potenza massima che viene comunicata deve risultare inferiore, debba riferirsi alla Potenza minima valida per la sottofase MSD in oggetto utilizzata per la precedente valorizzazione degli intervalli di fattibilità.

Chiediamo poi conferma che il periodo orario H indicato coincida con quello in cui viene comunicata l’avaria/il disservizio.

Da ultimo evidenziamo che nella consultazione non vengono dettagliate le tempistiche con cui Terna procederebbe a pubblicare gli aggiornamenti degli intervalli di fattibilità definitivi. Riteniamo estremamente importante che Terna pubblichi “esplicitamente” (es. non in modo “implicito” tramite aggiornamento dei dati tecnici dell’impianto) tali tempistiche di aggiornamento in quanto sono essenziali per permettere agli operatori di utilizzare i nuovi intervalli di fattibilità, ridurre gli sbilanciamenti e non rendere vani i miglioramenti apportati con le modifiche proposte.

 

Verifica del rispetto del vincolo di rampa e corrispettivo di mancato rispetto del vincolo di rampa

Come per gli interventi per la revisione delle modalità aggiornamento degli intervalli di fattibilità, apprezziamo le proposte di modifica nella verifica del rispetto del vincolo di rampa in quanto migliorative rispetto alla formulazione attuale del CdR, in particolar modo l’introduzione nell’Allegato A.25 di una “banda di tolleranza” attorno alla rampa ideale.

Tuttavia, in fase di introduzione del corrispettivo sarebbe opportuno che Terna, utilizzando i dati di monitoraggio disponibili a partire dall’introduzione del vincolo tecnico di rampa ai sensi della Deliberazione 202/2020/R/eel:

  1. Comunichi individualmente agli operatori l’esito del monitoraggio del rispetto del vincolo di rampa;
  2. Dia conto dell’effettiva necessità di introdurre una penalizzazione in caso di mancato rispetto di tale vincolo.

Con riferimento ai casi di esclusione dal rispetto dal vincolo (Allegato A.25, pag. 9, lettera a)) si richiede di escludere anche i periodi in cui la potenza immessa è minore della potenza minima dell’assetto in cui ricade il programma vincolante. Inoltre, rimane da chiarire se Terna intende prevedere l’emissione di una specifica fattura per il vincolo di rampa oppure se intende inglobare il corrispettivo nelle fatture esistenti.

Evidenziamo, infine, che alcune delle modifiche proposte sembrano essere in contraddizione con altre parti del Codice di Rete, in particolare:

  • Definizione della rampa e programma vincolante: abbiamo riscontrato una contraddizione tra la definizione della rampa, lineare, e del Programma vincolante, quartoraria. Essendo il PV in potenza costante nel quarto d’ora e utilizzato come riferimento per eventuali ordini di dispacciamento, l’operatore verrebbe posto in una situazione tale in cui si troverebbe a scegliere tra rispettare la rampa, oppure minimizzare il proprio possibile sbilanciamento in quanto gli ordini di dispacciamento sono basati sul PV quartorario e non sull’ipotetica rampa ideale.

Inoltre, sottolineiamo che lo sbilanciamento diviene sostanzialmente obbligato qualora dovesse pervenire un ordine di dispacciamento tra l’ultimo quarto d’ora dell’ora h-1 e il primo dell’ora h che richiede di partire dal PV durante la rampa ideale stabilita da Terna. L'impianto sarebbe infatti vincolato ad interrompere la rampa in atto per eseguire la nuova rampa imposta dall’ordine di dispacciamento, in discontinuità con il Programma Vincolante Modificato (PVM). Pertanto, in fase di settlement, la rampa eseguita prima dell’ordine di dispacciamento sarebbe considerata sbilanciamento senza garantire all’operatore alcuna possibilità di bilanciare la suddetta quantità nel tempo reale.

Per limitare questo problema, la banda di tolleranza dovrebbe essere ampliata affinché possa arrivare fino a un valore massimo del 12%. Inoltre, dato che non si è nelle condizioni di stabilire se la banda di tolleranza sia effettivamente coerente con i vincoli tecnici degli impianti termoelettrici a ciclo combinato, suggeriamo che si verifichino delle prove in regime di esonero in modo tale da testare che ci sia un riscontro tra il vincolo tecnico e la banda. In subordine, si richiede quantomeno di prevedere nell’intervallo df < 50 mHz una tolleranza del 6% (eliminando la prima fascia della tabella dell’all. A 25 in consultazione che prevede una soglia del 4%),

  • Modalità di verifica del vincolo di rampa: considerato quanto detto anche al punto precedente, ci risultano poco chiare le modalità di verifica del vincolo di rampa, in quanto il Programma Vincolante ha un livello di definizione quartorario, mentre per seguire la rampa ideale sarebbe necessario seguire programmi con livello di definizione pari al massimo al minuto. Pertanto, al fine di seguire la rampa ideale proposta da Terna occorrerebbe introdurre, con riferimento al vincolo di rampa e alla pubblicazione di tutte le relative informazioni, un settlement al minuto;
  • Allegato A.25, pag. 9, lettera a), condizioni di esclusione della verifica: al primo bullet viene previsto che “presenza di ordini di dispacciamento e/o di quantità accettate nel Mercato di Bilanciamento per l’utilizzo della riserva secondaria nell’intervallo temporale compreso tra l’ultimo quarto d’ora dell’ora h-1 ed il primo quarto d’ora dell’ora h”. Non è chiaro se l’esclusione verrebbe effettuata durante l’esecuzione della rampa dell’ordine, oppure per tutta la durata dell’ordine di dispacciamento. Inoltre, considerato che la regolazione secondaria ha carattere orario, chiediamo di confermare, nel caso in cui solo uno dei due periodi rilevanti adiacenti avesse quantità accettate per riserva secondaria, che verranno esclusi entrambi i periodi rilevanti. Occorre poi chiarire se con “quantità accettata” si intende soltanto la prenotazione della semibanda di riserva oppure se ci sia un segnale di livello che denota l’erogazione della riserva secondaria da parte dell’impianto;
  • Allegato A.25, pag. 10, lettera b), massimo scarto frequenza di rete: dalle modifiche apportate all’Allegato non è chiaro su quale intervallo temporale viene calcolato. Occorre quindi chiarire se il valore f(t) rappresenta una media della frequenza nel quarto d’ora, oppure un valore minimo/massimo;
  • Allegato A.25, pag. 11, lettera c), “campioni consecutivi: l’integrazione prevede che Terna “attribuisce all’UP abilitata di tipo termoelettrico un mancato rispetto del vincolo di rampa se, per almeno cinque campioni consecutivi, calcolati a partire dalle telemisure acquisite dal sistema di telecontrollo del Gestore, l’immissione in rete dall’UP di tipo termoelettrico non sia ricompresa nella banda di tolleranza di cui al precedente punto b)”. Anche in questo caso, l’intervento di modifica non è ben dettagliato e motivato. In generale, la procedura per la verifica del rispetto del vincolo di rampa merita un approfondimento in quanto la formulazione della revisione non è sufficientemente chiara. In particolare, occorre chiarire a quale tipologia di telemisura si fa riferimento. Nel caso in cui si trattasse di misure in tempo reale, andrebbe poi chiarito come il campione con cui Terna effettua la verifica del vincolo di rampa viene costruito. Infine segnaliamo che la verifica di conformità dovrebbe essere condotta a partire dalle misure utilizzate dall’unità termoelettrica di regolazione del carico senza inficiare il programma in energia;
  • Capitolo 7. Par. 7.3.1.12: in generale, riteniamo che l’introduzione di un corrispettivo per il mancato rispetto del vincolo di rampa costituisce un’ulteriore penalizzazione degli sbilanciamenti. Evidenziamo inoltre che:
    • Non è chiaro quando verrà applicato il corrispettivo. Infatti, non solo non è chiaro come saranno costruiti i “campioni consecutivi”, come evidenziato al punto precedente, ma anche non è dettagliato quale campioni verrà utilizzato ai fini della verifica del rispetto del vincolo di rampa. Chiediamo quindi che Terna fornisca degli esempi o informazioni aggiuntive che permettano agli operatori di comprendere meglio le cause e le modalità di applicazione del corrispettivo;
    • Componente ?Pi: riteniamo che la definizione della componente è poco precisa in quanto viene definita come “per ciascun mese di riferimento, il valore assoluto della differenza tra i programmi vincolanti in potenza dell’UP abilitata di tipo termoelettrico relativi a due periodi orari adiacenti con periodi rilevanti successivi…” facendo riferimento a dei PV in potenza relativi a due periodi orari adiacenti, mentre il PV è quartorario.

In base alla regola stabilita, se il vincolo di rampa non è rispettato per più di 5 campioni consecutivi, viene applicata la penale. Assumendo di utilizzare come riferimento i campioni di telecontrollo, la penale si attiverebbe dopo un tempo pari a 20 secondi. La regola proposta equiparerebbe un comportamento anomalo (essere fuori fascia) sia se questo si verifica per 20 secondi sia se si verifica per 30 minuti. Proponiamo quindi di lasciare inalterata la penale massima proposta ma di modularla in funzione del rapporto tra il periodo di mancato rispetto della rampa e la mezz’ora complessiva, in modo da disincentivare maggiormente eventi di mancato rispetto aventi durata maggiore (la penale proposta in consultazione si applicherebbe con questo approccio ad un comportamento fuori fascia pari a 30 minuti). Considerate le tempistiche ristrette della consultazione e la necessità di maggiori dettagli e chiarimenti sulla proposta di intervento sul CdR, le osservazioni contenute nel presente paragrafo sule modalità di applicazione del corrispettivo non possono che essere preliminari. Ci riserviamo quindi la possibilità di integrarle a valle dei chiarimenti sul campionamento.

Per quanto riguarda le tempistiche di entrata in vigore del corrispettivo di mancato rispetto del vincolo di rampa, chiediamo che venga introdotto solo quando Terna potrà in grado di fornire agli operatori tutte le informazioni e i dettagli a essi necessarie per poter verificare e validare al proprio interno le verifiche effettuate da Terna.

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