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Consultazione n.46 per la modifica del Codice di Rete – Revisione del contratto di dispacciamento

Leggi le Osservazioni che Elettricità Futura ha trasmesso a Terna (05/07/2021)

In linea generale, Elettricità Futura ritiene condivisibile la proposta di Terna relativa all’introduzione di requisiti di solvibilità che devono essere rispettati da parte dell’Utente del Dispacciamento per poter sottoscrivere e mantenere un contratto di dispacciamento. Tali interventi muovono infatti nella direzione di tutela del Sistema da sempre promossa da codesta associazione.

Un sistema elettrico affidabile è il vero motore del mercato, perché garante dello sviluppo di sane dinamiche concorrenziali. Ciò a vantaggio di tutti gli operatori che in esso vi operano, ma anche e soprattutto a vantaggio dei clienti finali, che si possono muovere più confortevolmente nel mercato se sanno di poter scegliere il proprio fornitore esclusivamente fra operatori affidabili. In altri termini, soprattutto in questa fase storica, in vista del superamento dei regimi di prezzo, è importante avallare interventi come quello in oggetto, volti proprio a rafforzare le tutele del Sistema e ad aumentare la fiducia dei clienti nel mercato.

Fatte queste premesse, la criticità principale rilevata tra le varie proposte di modifica è la certificazione del possesso dei requisiti di solvibilità non solo da parte dell’utente del dispacciamento, ma anche dalle altre società del gruppo (controllate indirettamente, sottoposte al medesimo controllo dell’utente del dispacciamento e, controllanti). Nel caso in cui l’utente del dispacciamento sia diverso dal titolare dell’impianto di produzione, sottolineiamo l’importanza che il Contratto di Dispacciamento rifletta le diverse responsabilità dell’utente del dispacciamento e del titolare in coerenza con la regolazione vigente (ad esempio, le disposizioni previste dal TIME).

 

Visualizza il testo integrale del documento, che include le osservazioni di dettaglio.

Osservazioni generali

In linea generale, Elettricità Futura ritiene condivisibile la proposta di Terna relativa all’introduzione di requisiti di solvibilità che devono essere rispettati da parte dell’Utente del Dispacciamento per poter sottoscrivere e mantenere un contratto di dispacciamento. Tali interventi muovono infatti nella direzione di tutela del Sistema da sempre promossa da codesta associazione.

Un sistema elettrico affidabile è il vero motore del mercato, perché garante dello sviluppo di sane dinamiche concorrenziali. Ciò a vantaggio di tutti gli operatori che in esso vi operano, ma anche e soprattutto a vantaggio dei clienti finali, che si possono muovere più confortevolmente nel mercato se sanno di poter scegliere il proprio fornitore esclusivamente fra operatori affidabili. In altri termini, soprattutto in questa fase storica, in vista del superamento dei regimi di prezzo, è importante avallare interventi come quello in oggetto, volti proprio a rafforzare le tutele del Sistema e ad aumentare la fiducia dei clienti nel mercato.

Nella seguente sezione riportiamo alcune osservazioni di dettaglio sulle proposte di modifica dell’Allegato 4 e dei contratti di dispacciamento in immissione e prelievo.

Qui in premessa teniamo comunque ad anticipare la criticità principale rilevata tra le varie proposte di modifica, ossia la certificazione del possesso dei requisiti di solvibilità non solo da parte dell’utente del dispacciamento, ma anche dalle altre società del gruppo (controllate indirettamente, sottoposte al medesimo controllo dell’utente del dispacciamento e, controllanti).

Infine, nel caso in cui l’utente del dispacciamento sia diverso dal titolare dell’impianto di produzione, sottolineiamo l’importanza che il Contratto di Dispacciamento rifletta le diverse responsabilità dell’utente del dispacciamento e del titolare in coerenza con la regolazione vigente (ad esempio, le disposizioni previste dal TIME). 

 

 

Osservazioni di dettaglio

 

Modifiche al Capitolo 4 - Requisiti di solvibilità

Condividiamo la proposta di introdurre i requisiti di solvibilità di cui ai punti i., ii. e iii. del paragrafo 4.3.1.2 atta a ridurre il rischio di inadempimento degli utenti del dispacciamento, ma rileviamo delle criticità nelle modifiche applicate all’articolo. Il terzo requisito inserito nell’art. 4.3.1.2 impone che gli Utenti del Dispacciamento “non abbiano amministratori o procuratori con poteri di gestione, in comune con società inadempienti rispetto ad obbligazioni di pagamento nei confronti del Gestore della rete”. Ciò viene poi aggravato dalle puntualizzazioni successive, in cui viene specificato che il requisito verrà applicato

  • alle società direttamente o indirettamente controllate dalla società che richiede la sottoscrizione del contratto di dispacciamento;
  • alle società controllanti direttamente o indirettamente, anche in forma congiunta, la società che richiede la sottoscrizione del contratto di dispacciamento e/o collegate a quest’ultima ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
  • società sottoposte al medesimo controllo e/o alla medesima direzione e coordinamento della società che richiede la sottoscrizione del contratto.

Segnaliamo in proposito alcune difficoltà operative e di gestione per l’attestazione del possesso di tali requisiti da parte delle società controllate indirettamente, delle società sottoposte al medesimo controllo dell’utente del dispacciamento e, ancora di più, delle società controllanti (direttamente o indirettamente) l’utente del dispacciamento. In quest’ultimo caso, le società controllanti potrebbero anche essere localizzate all’estero.

Per tale motivo le modifiche proposte in consultazione potrebbero essere mitigate limitando il possesso dei requisiti, oltre che dall’utente del dispacciamento, dalle sole società direttamente controllate dal medesimo utente del dispacciamento. Proponiamo quindi la seguente formulazione “i requisiti di cui alle precedenti lettere i, ii e iii devono essere posseduti anche dalle società direttamente controllate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., dalla società che richiede la sottoscrizione del contratto di dispacciamento”.

In merito al rilascio della dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, chiediamo inoltre che si preveda la facoltà di firma non solo del Legale Rappresentante, ma anche della figura del Procuratore munito di idonei poteri.

Al medesimo art., lettera ii. è specificato che possono stipulare un contratto di dispacciamento con Terna le società che “non si trovino in uno stato di inadempimento rispetto ad obbligazioni di pagamento nei confronti del Gestore della rete”. Riteniamo che la formulazione del comma sia troppo generica e dovrebbe quanto meno escludere i casi in cui vi sia una contestazione in buona fede tra le parti.

Inoltre, l’ultimo periodo dell’art. 4.3.1.2 prevede che tra i diritti e gli obblighi dell’UdD sia compreso “l’obbligo dell’UdD di prestare idonee garanzie secondo quanto previsto nel documento A.61”. Ciò significa che anche l’obbligo di versamento di garanzie è da intendersi come requisito di solvibilità? Chiediamo conferma della correttezza di questa interpretazione.

 

Contratto di Dispacciamento in immissione

Articolo 4 – Requisiti di solvibilità

L’art. 4.2 prevede che l’UdD “è tenuto a comunicare tempestivamente a TERNA eventuali variazioni afferenti ai predetti requisiti di solvibilità, nelle modalità di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000”. Riteniamo che la formulazione adottata sia troppo generica. Andrebbe infatti precisato che sono da comunicare con immediatezza le variazioni intese come peggioramento delle condizioni/requisiti di solvibilità e, di conseguenza, inserito un indice di misura della variazione in pejus.

 

Articolo 5 – Diritti e obblighi Utente del Dispacciamento

Evidenziamo una criticità relativa alla presentazione delle richieste di collaudo in conformità a quanto previsto nel Capitolo 7 del Codice di rete. In particolare, il Capitolo 7 prevede che l’UdD debba aver:

  • nel caso di UP rilevanti o significative ai fini della sicurezza del SEN, adempiuto agli obblighi di programmazione delle indisponibilità con le modalità e le tempistiche previste per il processo di gestione delle indisponibilità nel Capitolo 3 del Codice di rete e nel caso di collaudo successivo a quello di prima attivazione dell’UP, comunicato a consuntivo, fornendo la relativa documentazione tecnica a supporto, il periodo effettivo di svolgimento del collaudo secondo le modalità indicate nel contratto di dispacciamento;
  • per le altre UP, in caso di prima attivazione, richiesto a Terna entro la data del primo parallelo, secondo le modalità previste dal contratto di dispacciamento, l’applicazione del prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel Mercato del Giorno Prima.

Ciò comporta una criticità per l’UdD nel caso in cui sia diverso dal titolare dell’impianto di produzione, in quanto il collaudo di un impianto di generazione viene avviato dal titolare dell’impianto stesso (e non dall’UdD). Sarebbe pertanto necessario prevedere un congruo lasso di tempo (almeno 3 o 4 giorni lavorativi) dall’avvio del collaudo alla presentazione a Terna della richiesta da parte dell’utente del dispacciamento al fine di permettere a quest’ultimo la predisposizione della richiesta stessa (che necessita, tra l’altro, della data e della firma legale). Precisiamo comunque che, anche nel caso in cui questo lasso temporale fosse riconosciuto, la valorizzazione a prezzo MGP decorrerebbe dal primo giorno del collaudo.

Terna, nella proposta posta in consultazione, riporta poi che “qualora la variazione riguardi una unità di produzione che si trovi in collaudo, all’Utente del dispacciamento subentrante sarà riconosciuto il periodo residuo previsto per il completamento del collaudo”. Nel caso in cui l’UdD uscente abbia richiesto un periodo inferiore a sei mesi, chiediamo conferma che all’UdD sia comunque lasciata la facoltà di prorogare il periodo previsto per il completamento del collaudo purché il periodo complessivamente previsto per il medesimo collaudo non superi i sei mesi, come previsto dall’articolo 7.3.1.5 del Capitolo 7 del Codice di rete (“per le UP in collaudo, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di primo parallelo alla rete per ciascun assetto di funzionamento previsto, e comunque per un periodo complessivo non superiore a un anno, […]”).

In aggiunta a ciò, Dall’art. 5.1 viene eliminato il terzo paragrafo “L’Utente del dispacciamento dà altresì atto che le modificazioni del Codice di Rete nonché di ogni altra disposizione prevista dalla normativa vigente in materia di allacciamento, accesso ed uso della rete di trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione, che dovessero sopravvenire successivamente alla firma del presente contratto, si applicheranno ai rapporti tra le Parti senza necessità di modifica o rinegoziazione del presente contratto e sostituiranno automaticamente le regole tecniche e la normativa previgente”. Segnaliamo che le modifiche apportate al contratto sono unilaterali e si attuano tramite recepimento delle eventuali nuove previsioni normative. 

 

Articolo 7 – Determinazione dell’energia elettrica immessa

Pur non essendo oggetto della presente consultazione, evidenziamo che l’articolo 6 del TIME prevede che il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e di manutenzione delle apparecchiature di misura sia il produttore e non l’UdD.

L’articolo 7.5 del Contratto di Dispacciamento in immissione posto in consultazione, prevede invece che l’utente del dispacciamento sia “tenuto a presentare un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante l’energia elettrica immessa nei medesimi punti”. Riteniamo che tale obbligo sia in compatibile, con quanto previsto dal TIME poiché non è l’utente del dispacciamento il responsabile delle apparecchiature di misura e quindi non dovrebbe essere l’utente del dispacciamento il soggetto tenuto a presentare la richiamata autocertificazione (che, tra l’altro, ha anche effetti penali).

Pertanto, proponiamo di modificare la formulazione dell’articolo 7.5 prevedendo che sia il titolare dell’impianto di produzione il soggetto responsabile, ai sensi del TIME, della presentazione all’utente del dispacciamento dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante l’energia elettrica immessa. Sarà poi compito dell’UdD trasmettere tale autocertificazione a Terna.

 

Ex articolo 8 – Disservizi di rete

Chiediamo un chiarimento in merito alle motivazioni che hanno portato all’eliminazione dell’ex-articolo 8 del Contratto di Dispacciamento in immissione in quanto Terna non ha riportato alcuna giustificazione nella propria presentazione di accompagnamento alla consultazione. A nostro avviso, l’obbligo per Terna di comunicare all’UdD disservizi di rete determinati da cause accidentali e che comportano l’impossibilità di rispettare i programmi comunicati dovrebbe essere mantenuto e quindi richiediamo il ripristino almeno dei due commi 8.1 e 8.3

 

Articolo 11 – Limitazione delle responsabilità e forza maggiore

Sebbene non riguardi una delle modifiche previste nella presente consultazione, evidenziamo comunque come il presente articolo del contratto prevede che Terna sia responsabile esclusivamente dei danni che costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, ma senza che sia previsto un obbligo risarcitorio. Riteniamo che in ottica futura l’articolo venga modificato prevedendo una qualche forma risarcitoria per danni che dovesse subire l’UdD e riconducibili a Terna, in particolare nei casi in cui l’evento che ha procurato il danno dovesse protrarsi nel tempo (esclusa la Forza Maggiore).

 

Ulteriori osservazioni – Contratto di Dispacciamento in immissione

Agli articoli 5.1 e 6.3, Terna propone di eliminare la parola “rilevante” nelle disposizioni che prevedono che l’utente del dispacciamento sia, rispettivamente, dotato di tutti i dispositivi necessari a garantire l’integrazione dei punti di dispacciamento nei sistemi di controllo di Terna e che sia tenuto a consentire, per ogni unità di produzione, la rilevazione dell’energia elettrica immessa e la telelettura delle apparecchiature di misura ed a fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta telelettura ed al corretto calcolo dell’energia elettrica immessa.

Riteniamo che l’estensione di tali obblighi alle unità di produzione non rilevanti dovrebbe essere stabilita in conformità con il quadro regolatorio vigente (dovrebbe riguardare, a titolo di esempio, le unità di produzione partecipanti ai Progetti Pilota di cui alla Delibera 300/2017/R/eel) e non da una modifica del contratto di dispacciamento.

Chiediamo, quindi, conferma che tali modifiche non comporteranno l’obbligo automatico per l’utente del dispacciamento e per i produttori di conformare tutte le unità di produzione non rilevanti alle disposizioni di cui agli articoli 5.1 e 6.3 del contratto di dispacciamento.

Segnaliamo infine l’esigenza che sia introdotto nel contratto un riferimento ad opportune misure di tutela per quegli UdD risultino gravati in modo significativo da indisponibilità per vincoli di rete ex par. 3.7.5 del Capitolo 3 CdR Terna. Tali misure, la cui entità e disciplina specifica richiedono approfondimenti in consultazioni ad hoc, ha la finalità al fine di sterilizzare l’operatore da svantaggi competitivi derivanti dai maggiori vincoli di rete gravanti su un operatore rispetto ad opportuni livelli soglia (ad esempio il livello medio di indisponibilità dovuto a vincoli di rete registrato in ciascun anno dall’insieme degli impianti di generazione nella titolarità di tutti gli UdD).

 

 

Contratto di Dispacciamento in immissione/in prelievo

Articolo 13 – Risoluzione

L’art. 13 in entrambi i contratti viene modificato facendo sì che la risoluzione del contratto abbia efficacia a decorrere dalla data in cui TERNA dichiara di avvalersi della clausola risolutiva. Riteniamo preferibile e meno penalizzante per l’operatore la formulazione originale e quindi ne auspichiamo il ripristino.

L’articolo prevede inoltre che Terna possa avvalersi della facoltà di risolvere il contratto nel caso di non soddisfacimento da parte dell’UdD dei requisiti di solvibilità. Anche in questo caso, la formulazione adottata ci sembra troppo generica. Ad esempio, andrebbe specificato che la risoluzione del contratto avrà luogo solo nel caso in cui le garanzie non saranno prestate o ricostituite entro un certo termine.

Infine, pur non essendo oggetto della presente consultazione, richiediamo un chiarimento in merito al termine massimo di 5 giorni previsto all’articolo 13.2, concesso all’utente del dispacciamento per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 13.1 prima che Terna si avvalga della clausola risolutiva, in quanto non è specificato se Terna intenda 5 giorni lavorativi o solari.

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