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Esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale - Regolazione dello scambio dati tra Terna S.p.A., imprese distributrici e “Significant Grid User”

Osservazioni Elettricità Futura (14 aprile 2023)

Elettricità Futura ha trasmesso ad ARERA alcuni quesiti e richieste di chiarimento in relazione alla Delibera 540/2021/R/eel - Regolazione dello scambio dati tra Terna S.p.A., imprese distributrici e “Significant Grid User” ai fini dell’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale.

I chiarimenti richiesti riguardano, in particolare:

  • le caratteristiche del dato di misura da trasmettere a Terna, anche in relazione alla tipologia di impianto interessato;
  • il perimetro di applicazione della Delibera, nel caso di rifacimenti (riduzione di potenza).

Leggi il testo integrale del documento

Osservazioni di dettaglio

Trasmissione misure

Chiediamo conferma se sia possibile utilizzare il dato di misura della stessa grandezza P in produzione a partire dai dati dei sistemi di monitoraggio, in molti casi già presenti negli impianti, senza verificare in modo documentale l’accuratezza prescritta (<2,2%), visto che il dato di monitoraggio, se letto direttamente da elementi di produzione (motori per cogenerazione, inverter solari ecc.) o da elementi di supervisione e controllo (SCADA), non risulta facilmente certificabile a partire dai dati tecnici resi disponibili. In molti casi la catena di misura interna non è esplicitata o, alle volte, non viene corredata di una valutazione facilmente comprensibile sull’errore complessivo; quindi, in fase di adeguamento dell’impianto bisogna duplicare le misure?

Nel caso degli impianti in cessione totale - che immettono in rete la totalità dell’energia prodotta da gruppi di generazione appartenenti tutti alla medesima tipologia di fonte di produzione (ad esempio centrali idroelettriche, campi solari o parchi eolici) – per i quali quindi sussiste che:

  • la misura dell’energia auto consumata è relativa al solo consumo degli ausiliari di impianto e questa differenza risulta trascurabile rispetto alla misura dell’energia prodotta dall’impianto stesso;
  • la misura della Potenza Attiva (P) per fonte primaria è pressoché identica alla misura dell’energia al Punto di Consegna (POD);

    è possibile utilizzare la sola misura di P al POD utilizzandola come valore presunto della P per fonte primaria, eventualmente con una correzione percentuale per tenere conto delle piccole perdite? In alternativa, sarebbe possibile anche costruire, con validazione da parte del distributore, un algoritmo ad hoc che stimi le perdite?

    Riguardo alla misura della P in produzione rilevata per “fonti primarie”, è possibile acquisire la misura tramite strumentazione posta sia prima che dopo il trafo?

    Poiché la Delibera oltre che la P e la Q al Punto di Consegna (POD) obbliga ad acquisire anche la P prodotta per “fonti primarie”, come occorre comportarsi in caso di accumuli che evidentemente non ricadono nella fattispecie ma partecipano alla generazione? È necessario misurare anche la P fornita da queste unità?

     

    Perimetro di applicazione della Delibera – Riduzione di potenza

    Abbiamo ricevuto una richiesta di chiarimento su una situazione particolare in cui un operatore sta completando proprio in questi giorni un intervento di rifacimento di un proprio impianto che ne determina la riduzione di potenza da 1MW a 990 kW, compreso l’aggiornamento su GAUDI.  Sulla base della regolazione (Delibera 540/21 e s.m.i.), al momento, e fintantoché l’operatore non completerà la riduzione di potenza dell’impianto, continuerà a far parte del “perimetro standard”, ossia gli impianti con potenza >1 MW che devono installare il CCI al fine di diventare “osservabili” da parte di Terna.

    Ciò detto, chiediamo di confermare o meno le seguenti interpretazioni:

    • Riducendo la potenza sotto il 1MW, l’impianto abbandonerebbe il perimetro “standard”, entrando in quello “esteso” (per il quale non sono ancora previsti obblighi di monitoraggio specifici), e quindi sarebbe esentato dall’obbligo di installazione del CCI. Questo anche se il completamento del rifacimento e della riduzione di potenza avviene dopo il 31 marzo 2023 (termine di cui all’art. 1.2 che determina la categoria degli “impianti esistenti”).
    • Considerato che le disposizioni della Delibera 540/21 riguardano gli impianti del perimetro standard (del quale l’impianto non farebbe più parte) e che invece gli interventi per i restanti impianti del perimetro esteso saranno delineati solo in futuro, se l’operatore dovesse decidere di installare comunque già adesso il CCI, perderebbe il diritto di ricevere il contributo forfettario.

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