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Modifiche al Codice di Rete (Capitolo 7)

Osservazioni di Elettricità Futura (28/02/2022)

 

Elettricità Futura ha trasmesso le proprie osservazioni a Terna in relazione al Documento di consultazione in titolo, del 15 febbraio 2022. In generale, l’Associazione accoglie positivamente la consultazione, necessaria per il completamento della riforma della disciplina degli sbilanciamenti, con il passaggio all’applicazione del single pricing entro il 1° aprile 2022 e che rappresenta un altro step nel percorso di aggiornamento della regolazione sul dispacciamento avviata con il DCO 322/2019/R/eel sul TIDE.

Più nel dettaglio, le osservazioni di Elettricità Futura toccano i seguenti aspetti della regolazione:

  • corrispettivo MROD per il mancato rispetto degli ordini di dispacciamento;
  • corrispettivo mancato rispetto intervallo di fattibilità;
  • calcolo del VoAA;
  • progetti pilota ex. Delibera 300/2017/R/eel.

 

Leggi il documento integrale.

 

Osservazioni generali

Accogliamo positivamente la presente consultazione, necessaria per il completamento della riforma della disciplina degli sbilanciamenti, con il passaggio all’applicazione del single pricing, entro il 1° aprile 2022 e che rappresenta un altro step nel percorso di aggiornamento della regolazione sul dispacciamento avviata con il DCO 322/2019/R/eel sul TIDE.

Di seguito riportiamo le nostre osservazioni ad alcuni aspetti di dettaglio sui temi oggetto del DCO e forniamo anche alcune indicazioni sugli aspetti che saranno trattati nella prossima consultazione.

 

Osservazioni di dettaglio

Corrispettivo MROD per il mancato rispetto degli ordini di dispacciamento

In generale condividiamo che con le modifiche applicate al Capitolo 7 gli operatori abbiano una visione più chiara, rispetto alla versione attuale del documento sul funzionamento del corrispettivo. Come poi espresso nella risposta al DCO 292/2021/R/eel, abbiamo espresso parere favorevole all’introduzione del corrispettivo MROD (così come configurato nel DCO), in quanto rappresenta un corretto e opportuno incentivo per le unità abilitate al rispetto degli ordini di dispacciamento impartiti da Terna.

Detto ciò, non si ritiene opportuno adottare una valorizzazione del corrispettivo MROD che segua una logica di portafoglio (cioè basato sul prezzo massimo (minimo) delle offerte in vendita (in acquisto) accettate per tutte le unità abilitate nella titolarità del medesimo utente del dispacciamento e nel medesimo aggregato di aree di prezzo di sbilanciamento) e che comporta l'applicazione della stessa penale unitaria a quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento verificatisi in  diverse aree all'interno della medesima macrozona.

In particolare, riteniamo che il corrispettivo MROD così definito sia eccessivamente penalizzante il mancato rispetto degli ordini di dispacciamento sia sempre legato a condotte opportunistiche effettuale dall’utente del dispacciamento a livello di portafoglio. In realtà, vi sono molti casi, ad esempio quando l’unità abilitata non esegue l’ordine di dispacciamento inviato da Terna a causa di un guasto, in cui il non rispetto dell’ordine di dispacciamento non dipende da strategie opportunistiche messe in atto dall’utente del dispacciamento.

Per questi motivi, gli eventuali comportamenti opportunistici dovrebbero essere individuati tramite l’attività di monitoraggio mirato assegnata a Terna dalla Delibera 523/2021/R/eel mentre il corrispettivo MROD dovrebbe limitarsi a sterilizzare, per ciascun punto di dispacciamento, qualsiasi possibilità di guadagno relativo agli sbilanciamenti legati al mancato rispetto degli ordini di dispacciamento.

Qualora l’utente del dispacciamento abbia opportunamente dichiarato il guasto ai sensi della normativa vigente (piattaforma REMIT, etc.), il non rispetto dell’ordine del dispacciamento non dovrebbe essere penalizzato eccessivamente, poiché non dovuto a strategie di portafoglio ma, appunto, a un problema tecnico dell’unità abilitata. Proponiamo quindi che, nei casi in cui l’UdD abbia correttamente comunicato un guasto tecnico dell’unità abilitata che ha portato l’operatore a non poter rispettare l’ordine di dispacciamento trasmesso da Terna, il corrispettivo del MROD venga calcolato come la differenza, se positiva (negativa), tra il prezzo dell’offerta accettata in vendita (acquisto) per il punto di dispacciamento in analisi e il prezzo di sbilanciamento. Di conseguenza, si ritiene che anche la definizione del calcolo della quantità MROD andrebbe rivista al fine di considerare tale possibilità.

In caso si decidesse di mantenere la logica di portafoglio nella definizione del corrispettivo MROD, si potrebbe valutare una valorizzazione distinta dei corrispettivi MROD che segua una logica di restituzione Merit Order Cost based, legando il corrispettivo al prezzo relativo all’n-esimo MW del portafoglio (Terna ordinerebbe le offerte accettate in ordine di prezzo decrescente/crescente per le offerte accettate a salire/scendere del portafoglio e poi applicherebbe un corrispettivo unitario di MROD basato sulla restituzione del prezzo così ordinato sulle quantità effettivamente negoziate in MSD, similmente a quanto fa oggi per la singola unità).

 

Corrispettivo mancato rispetto intervallo di fattibilità

Come espresso nella nostra risposta al DCO 292/2021/R/eel, concordiamo con l’introduzione del corrispettivo per il mancato rispetto dell’intervallo di fattibilità, ma ribadiamo la necessità che, considerato che gli intervalli di fattibilità nel DCO sono equiparabili a un ordine di dispacciamento vero e proprio, contestualmente a tale corrispettivo andrebbe introdotta una forma di remunerazione.

Richiediamo quindi che si individui urgentemente una soluzione per introdurre una modalità di remunerazione degli intervalli di fattibilità, in quanto il mantenimento del programma all’interno di tale intervallo è un servizio che l’operatore offre al sistema, poiché limita le proprie azioni sul MI-XBID, e quindi per il quale dovrebbe ricevere una remunerazione che rifletta almeno il costo opportunità legato alla mancata partecipazione agli altri mercati – per l’utente del dispacciamento che rispetta i vincoli operativi imposti da Terna con l’intervallo di fattibilità.

Inoltre, preme nuovamente evidenziare che il meccanismo di definizione degli intervalli di fattibilità deve essere efficientato al fine di renderlo sempre compatibile con i vincoli tecnici degli impianti in quanto l’aggiornamento degli intervalli di fattibilità definitivi proposto da Terna con la consultazione svoltasi nel mese di novembre 2021 non è ancora entrato in vigore e le problematiche già manifestate nell’ambito della medesima consultazione non sono ancora state risolte.

In particolare, ribadiamo che, in alcune situazioni, la definizione e l’applicazione degli intervalli di fattibilità è stata effettuata senza considerare la variazione dei dati tecnici e l’indisponibilità al bilanciamento di un determinato impianto nonostante fosse stata comunicata rispettando le tempistiche previste (240 minuti).

In aggiunta, l’attuale ricorso da parte di Terna agli intervalli di fattibilità nelle fasi di avviamento e spegnimento degli impianti non permettono la corretta gestione degli stessi durante tali fasi. Più nel dettaglio, in diverse occasioni, Terna ha imposto un limite minimo dell’intervallo non compatibile con la rampa di avviamento di alcune centrali termoelettriche, nonostante l’avviamento fosse stato programmato da Terna stessa. A nostro avviso, il problema risiede nel fatto che gli intervalli di fattibilità hanno una granularità oraria, mentre le rampe predisposte da Terna hanno una granularità al quarto d’ora. Il piano vincolante che viene prodotto da Terna in fase di programmazione si basa sui parametri PQNR (Profilo Quartorario Normalizzato di Rampa) comunicati dagli operatori (come previsto dal Codice di rete). Nelle medesime fasi di programmazione, spesso accade che vengano imposti erroneamente degli intervalli che rappresentano il valore medio dell’energia dell’ora; allo scadere della tempistica di nomina di ciascuna ora, l’intervallo di fattibilità si traduce in programma vincolante e sostituisce la rampa definita in base ai PQNR. Di conseguenza, gli avviamenti richiesti sono caratterizzati da un profilo che probabilmente l’impianto non è in grado di seguire (non essendo basato sui parametri PQNR ma su degli intervalli di fattibilità definiti erroneamente), con conseguenti oneri di sbilanciamento per l’utente del dispacciamento.

Per ovviare a questo problema, suggeriamo di non imporre intervalli di fattibilità per i periodi orari di avviamento e spegnimento, o al più imporli secondo i seguenti principi:

  • Estremo inferiore pari al minimo valore del piano vincolante quarto orario dell’ora oggetto dell’avviamento/spegnimento;
  • Estremo superiore pari al massimo valore del piano vincolante quarto orario dell’ora oggetto dell’avviamento/spegnimento.

In relazione alle unità di produzione idroelettriche, oltre alla possibilità di aggiornare gli intervalli di fattibilità relativamente alle avarie o disservizi, sarebbe opportuno che tali intervalli venissero prontamente aggiornati anche in caso di modifica delle potenze massime e minime e con l’inserimento di indisponibilità al bilanciamento per condizioni idrogeologiche avverse. Infatti, in caso di elevati apporti, avere la possibilità di essere svincolati dagli intervalli di fattibilità permetterebbe agli operatori di gestire correttamente la produzione tramite i mercati dell’energia ed evitare inutili sbilanciamenti.

Infine, è opportuno chiarire la modalità di fatturazione del corrispettivo per il mancato rispetto dell’intervallo di fattibilità (in particolare se verrà fatturato separatamente o sarà incuso all’interno della fattura MROD).

 

Calcolo del VoAA

Non riteniamo sufficiente la previsione dell’Autorità di pubblicare unicamente il prezzo di sbilanciamento (comma 39.2 dell’Allegato A alla Delibera 111/06, così come modificata dalla Delibera 523/2021/R/eel), senza che siano pubblicate anche le componenti che lo formano. In particolare, con riferimento al Valore delle Attivazioni Evitate, vi sono dei casi (i.e. casistiche B, C e D identificate da Terna) in cui il prezzo di sbilanciamento è pari alla somma del VoAA (VoAA_IN o VoAA_MB, a seconda delle casistiche) e di una componente incentivante.

Chiediamo quindi Terna renda disponibile in modo trasparente agli operatori, sul portale SunSet, il valore del prezzo di sbilanciamento pubblicando in maniera distinta le componenti che lo formano (e.g. prezzo base, componenti incentivanti e VoAA) in tutte le casistiche previste.

In merito al portale SunSet, potrebbe essere utile condividere in anticipo con gli operatori le modifiche che verranno apportate, in particolare sui file relativi ai Prezzi Preliminari e ai Prezzi Giornalieri, in modo da facilitane il successivo utilizzo e l’integrazione con i sistemi degli operatori.

Progetti pilota ex. Delibera 300/2017/R/eel

A valle delle modifiche riforme oggetto della Delibera 523/2021/R/eel e del presente DCO, con l’applicazione del meccanismo del single pricing, evidenziamo come sia indispensabile aggiornare anche la regolazione dei progetti pilota ex. Delibera 300/2017/R/eel. Alcuni aggiornamenti sono meramente formali (es. numerazione degli articoli da aggiornare), ma l’aggiornamento più rilevante è quello appunto di uniformare la regolazione dei progetti pilota, in particolare del Progetto UVAM, alla nuova disciplina basata sul single pricing.

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