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Orientamenti in materia di contributi di allacciamento e modalità per l’esercizio del diritto di recesso per il secondo periodo di regolazione

ARERA - Osservazioni di Elettricità Futura al DCO 254/2021/R/TLR (16/07/2021)


Elettricità Futura ha trasmesso le proprie osservazioni ad ARERA al DCO 254/2021/R/TLR del 16 luglio 2021. Elettricità Futura approva gli interventi sulla classificazione dimensionale degli esercenti e degli utenti. Per l’individuazione della classe dimensionale dei clienti si richiede però che sia resa esplicita la possibilità di utilizzare il dato relativo alla potenza contrattualizzata, nei casi in cui questa sia esplicitamente indicata in contratto, e il dato relativo alla “potenza impegnata” di cui all’RQTT, negli altri casi.

Elettricità Futura condivide anche gli interventi tesi a facilitare il rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità, attraverso la definizione di opportune scadenze. Per evitare ridondanze nella trasmissione dei dati relativi alla gestione “commerciale” dell’utenza, si propone di prevedere il termine di invio delle informazioni relative all’anno precedente inerenti al TUAR, alla RQCT, al TIMT e al TITT, non prima del 30 giugno. Per la trasmissione delle informazioni relative alla qualità tecnica RQTT, vista la natura diversa e la numerosità, si propone l’invio al 30 settembre.

In relazione alle proposte inerenti il perimetro delle attività di allacciamento ed i criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento Elettricità Futura sottolinea che rappresentano un’eccezione i casi in cui si presenta un disallineamento temporale tra la generazione del costo e la fatturazione dei ricavi, per via della gestione delle procedure di allaccio e delle esigenze del cliente.

In ambito di disconnessioni ed analogamente a quanto previsto per gli altri settori regolati, Elettricità Futura propone di consentire al gestore di richiedere un corrispettivo a fronte delle attività di disattivazione e scollegamento, in quanto tali attività  non sono programmabili nell’ambito della normale operatività del gestore.

In un’ottica di completo inquadramento della regolazione TUAR, Elettricità Futura ritiene opportuno confermare che le definizioni di “allacciamento”, “punto di fornitura” e “sottostazione d’utenza” riportate all’articolo 1 hanno l’unico scopo di perimetrare le attività di rendicontazione annuale e non comportano una modifica nella definizione delle responsabilità dei Gestori o della proprietà delle relative infrastrutture. Per tutti gli allacciamenti restano quindi confermati i regimi di responsabilità e di proprietà definiti da ciascun Gestore nelle condizioni contrattuali e di allacciamento liberamente sottoscritte con i clienti connessi.

 

Visualizza il testo integrale delle Osservazioni

Osservazioni di carattere generale

Elettricità Futura apprezza il percorso di definizione della disciplina in materia di contributi di allacciamento e modalità per l’esercizio del diritto di recesso intrapreso dall’Autorità. Rispetto a quanto esposto nel presente DCO, approviamo gli interventi di semplificazione prospettati per il secondo periodo regolatorio e quelli tesi a facilitare il rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità, attraverso la definizione di opportune scadenze.

Tuttavia, in merito alla complessità propria di questa materia, la scrivente associazione desidera porre in evidenza alcuni elementi degni di considerazione.

L’analisi dei dati forniti dagli esercenti per l’anno 2019 consente di trarre una corretta rappresentazione delle realtà regolate, utile a comprendere la modesta entità delle barriere tecnico-economiche alla disconnessione dal servizio di teleriscaldamento.

In un’ottica di completo inquadramento della regolazione TUAR, riteniamo opportuno confermare quanto già indicato nella FAQ pubblicata dall’Autorità relativamente al perimetro delle responsabilità, ovvero che le definizioni riportate all’articolo 1 del TUAR ed in particolare quelle di “allacciamento”, “punto di fornitura” e “sottostazione d’utenza”, hanno l’unico scopo di perimetrare le attività di rendicontazione annuale e non comportano una modifica nella definizione delle responsabilità dei Gestori o della proprietà delle relative infrastrutture.  Per tutti gli allacciamenti restano quindi confermati i regimi di responsabilità e di proprietà definiti da ciascun Gestore nelle condizioni contrattuali e di allacciamento liberamente sottoscritte con i clienti connessi.

Occorre infine precisare che il corrispettivo di salvaguardia di cui al punto 3.6 del DCO non è altro che una somma posta a garanzia il cui valore va solitamente ad annullarsi senza alcuna escussione. Non contribuisce dunque al recupero dei costi di allacciamento sostenuti dall’esercente e, trattandosi di una misura controproducente dal punto di vista commerciale, la sua applicazione è poco diffusa (v. punto 3.10).

Risposte agli spunti di consultazione

S.1.  Si condivide quanto prospettato per la durata del periodo di regolazione? Motivare la risposta.

Quanto prospettato appare condivisibile. Infatti, l’incremento della durata del periodo di regolazione fino a quattro anni permetterebbe agli operatori di confrontarsi con un quadro più stabile e certo. Un quadriennio rappresenta inoltre un lasso di tempo più adeguato a testare l’efficacia delle regole applicate ed a trarne opportune considerazioni.

S.2   Si condivide quanto prospettato per il trattamento dei soggetti non verticalmente integrati? Motivare la risposta.

Il DCO si sviluppa su ipotesi ben fondate e condivisibili. In particolare, per quanto riguarda le società non verticalmente integrate, relativamente poco diffuse, lasciare alle parti autonomia nel concordare i termini commerciali risulta efficacie ed efficiente, sempre che le regole inerenti i diritti del consumatore siano pienamente rispettate ed applicate in modo omogeneo.

S.3   Si condivide quanto prospettato in materia di soglie dimensionali degli esercenti e modalità applicative delle stesse? Motivare la risposta.

Gli interventi sulla classificazione dimensionale degli esercenti prospettati dall’Autorità apportano alla disciplina notevoli benefici nel senso della chiarezza e dell’uniformità, affinché la definizione e gli obblighi pertinenti a uno stesso soggetto risultino univoci e inequivocabili.

Appare condivisibile anche la correlazione della potenza propria di un operatore con la potenza convenzionale, purché il valore così stimato non superi il totale della potenza indicata sui contratti. Infatti, dopo il 2022, quello della potenza sarà un dato presente su tutti i contratti.

Il discrimine tra i micro e i medio-esercenti dovrebbe essere elevato da 6 a 15 MW.

S.4   Si condivide quanto prospettato in materia di soglie dimensionali degli utenti? Motivare la risposta.

Condividiamo quanto prospettato in materia di soglie dimensionali degli utenti, a vantaggio dell’uniformità della regolazione e del trattamento degli utenti stessi, da parte degli operatori. Tuttavia, riteniamo che per i contratti stipulati precedentemente al periodo regolatorio si debbano mantenere le due possibilità di definizione.

Richiediamo inoltre che sia resa esplicita la possibilità di utilizzare - per l’individuazione della classe dimensionale dei clienti – il dato relativo alla potenza contrattualizzata, nei casi in cui questa sia esplicitamente indicata in contratto. Negli altri casi, in via alternativa e non sostitutiva, verrà utilizzata la “potenza impegnata” di cui all’RQTT.

S.5   Si condivide la proposta di prevedere un termine unico per il rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti per il settore del telecalore? Motivare la risposta.

Approviamo la proposta di prevedere un termine unico per gli obblighi informativi.

Tuttavia, al fine di evitare ridondanze nella trasmissione dei dati relativi alla gestione “commerciale” dell’utenza (es. energia erogata, prestazioni d ica) e di garantire le quadrature su tutti i dati richiesti si propone l’invio delle informazioni relative all’anno precedente inerenti al TUAR, alla RQCT al TIMT e al TITT almeno al 30 giugno. Per la trasmissione delle informazioni relative alla qualità tecnica RQTT, vista la natura diversa, nonché della numerosità delle informazioni da trasmettere, proponiamo l’invio al 30 settembre.

Anticipare il termine per l’invio di tutte le informazioni al 31 maggio, come proposto da ARERA, non consentirebbe agli operatori di avere il tempo necessario per la consuntivazione, la validazione e la verifica delle operazioni e delle attività a cavallo d’anno, specie in considerazione dello scarso tempo a disposizione per l’elaborazione di tutte le informazioni dal termine della stagione termica.

S.6   Si condivide quanto prospettato in materia di perimetro delle attività di allacciamento? Motivare la risposta.

Condividiamo quanto prospettato.

S.7   Si condivide quanto prospettato in materia di criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento? Motivare la risposta.

Condividiamo la proposta relativa ai criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento. Sottolineiamo però che rappresentano un’eccezione i casi in cui si presenta un disallineamento temporale tra la generazione del costo e la fatturazione dei ricavi, per via della gestione delle procedure di allaccio e delle esigenze del cliente.

S.8   Con riferimento agli allacciamenti, si condivide quanto prospettato in materia di obblighi informativi nei confronti degli utenti? Motivare la risposta.

Condividiamo la proposta, ritenuta atta a semplificare gli adempimenti in capo agli operatori, senza mancare agli obblighi di tutela del consumatore. La proposta evita inoltre ridondanze, in quanto gli obblighi informativi sono già adeguatamente trattati da altri testi integrati in materia di telecalore.

S.9   Con riferimento agli allacciamenti, si condivide quanto prospettato in materia di obblighi informativi nei confronti degli utenti? Motivare la risposta.

Condividiamo, in linea con quanto affermato rispetto allo spunto precedente. L’eliminazione dell’obbligo di elaborazione del rapporto contenente il dettaglio dei costi sostenuti per singolo allacciamento risulta particolarmente appropriata, in quanto attività di dubbia utilità per il cliente finale e di elevata complessità ed onerosità per l’esercente.

S.10. Si condivide quanto prospettato in materia di perimetro delle attività di disconnessione? Motivare la risposta.

Condividiamo gli orientamenti proposti.

S.11. Con riferimento alle disconnessioni, si condivide quanto prospettato in materia di obblighi informativi nei confronti degli utenti? Motivare la risposta.

In ambito di disconnessioni ed analogamente a quanto previsto per gli altri settori regolati proponiamo di eliminare l’obbligo secondo cui le attività di disattivazione e scollegamento debbano essere svolte a titolo gratuito. Infatti, se ARERA aveva introdotto tale previsione nel primo periodo regolatorio al fine di eliminare barriere all’uscita degli utenti, la rendicontazione ha evidenziato l’assenza di tale problematica. Tuttavia, tali attività, svolte su richiesta specifica dell’utente, non sono attività programmabili nell’ambito della normale operatività del gestore. L’intervento specifico sul posto da parte dell’operatore, nelle tempistiche previste dagli standard ARERA, comporta costi maggiori rispetto agli interventi programmabili. Peraltro tali attività risultano a pagamento da parte del richiedente anche negli altri settori energetici che, a differenza del TLR, godono di tariffe regolate, in quanto anche negli altri settori regolati vige la norma che non possono essere socializzate prestazioni esplicitamente richieste dall’utenza. In analogia con gli altri settori regolati, proponiamo pertanto che il gestore possa applicare un corrispettivo per il servizio svolto con l’obbligo di pubblicarlo sul sito internet.

S.12. Con riferimento alle disconnessioni, si condivide quanto prospettato in materia di obblighi informativi nei confronti dell’Autorità? Motivare la risposta.

S.13. Si condivide quanto prospettato in materia di esercizio del diritto di recesso da parte degli utenti? Motivare la risposta.

Condividiamo gli orientamenti proposti.

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