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Policy / Transizione energetica e procedure autorizzative

Legge Regionale Basilicata “Modifiche alla L.R. 19 gennaio 2010, n.1 “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale – D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 – L.R. n. 9/2007 e ss.mm.ii.” e alla L.R. n.8/2012 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”

Lettera ai Ministri (30/07/2021)

Elettricità Futura e Anev hanno trasmesso una lettara indirizzata al Ministro per gli Affari regionali e Autonomie e al Ministro per la Transizione Ecologica di intervenire in riferimento alla nuova Legge Regionale della Regione Basilicata descritta in titolo, tenuto conto che le disposizioni approvate risultano essere conflitto con le norme fondamentali ed il quadro legislativo nazionale in materia di fonti rinnovabili.

 

Di seguito il testo integrale della lettera

Onorevoli Ministri,

sottoponiamo alla Vostra attenzione le disposizioni adottate dalla Regione Basilicata, con Legge regionale recante “Modifiche alla L.R. 19 gennaio 2010, n.1 “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale – D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 – L.R. n. 9/2007 e ss.mm.ii. e alla L.R. n.8/2012 Delibera 283/2021 Legge Regionale 82/2020 “Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili”.

Elettricità Futura, Unione delle Imprese Elettriche Italiane, è la principale Associazione del settore elettrico italiano. Aderisce a Confindustria e rappresenta oltre 500 imprese e oltre il 70% del mercato elettrico nazionale.

L’ANEV, Associazione Nazionale Energia dal 2002 promuove l’utilizzo della fonte eolica in un rapporto equilibrato tra insediamenti e natura, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico finalizzato all’utilizzo della risorsa vento e all’uso razionale dell’energia. Raccoglie tra i suoi associati (circa cento) la gran parte delle aziende del comparto ed è un’associazione di protezione ambientale.

Come già segnalato in riferimento al relativo progetto di legge (rif. Lettera 11/02/2021  e Lettera del 24/02/2021), tale norma introduce alcuni vincoli in palese contrasto con la disciplina nazionale ratione materiae applicabile e che, in concreto, ostacolando gli interventi di realizzazione degli impianti fotovoltaici ed eolici sul territorio regionale, risultano in contrasto con le disposizioni previste dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) ai fini del raggiungimento degli obiettivi al 2030, target che verranno  rivisti al rialzo dagli indirizzi del Green Deal.

In particolare, nonostante gli attuali gli indirizzi nazionali e comunitari e la consolidata giurisprudenza costituzionale e amministrativa in materia di fonti rinnovabili, la nuova legge della Regione Basilicata presenta, ad avviso delle scriventi Associazioni, profili di illegittimità costituzionale, i principali dei quali vengono illustrati di seguito.

Art.1, comma 1, lettere a) e b)

La norma, disponendo un tetto massimo di potenza pari a 10 MW per impianti fotovoltaici realizzati su aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), si pone in contrasto con le norme in materia di fonti rinnovabili. A tal proposito è sufficiente ricordare che già oltre dieci fa la Corte Costituzionale, nel dichiarare la illegittimità costituzionale di disposizioni regionali introduttive di limiti alla potenza rinnovabile installabile, affermava che tali limiti contrastano con la disciplina di principio statale che impone il raggiungimento di obiettivi minimi di produzione e non di tetti massimi insuperabili (così, tra le prime C. Cost. n. 124/2010 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme delle leggi della Regione Calabria nn. 38 e 42 del 2008).

In aggiunta, la norma individua, per la categoria degli impianti fotovoltaici di taglia superiore ai 3 MW, una generale ed astratta inidoneità di installazione, indistintamente, in tutti i siti diversi dalle aree degradate, risultando in diretto contrasto con le disposizioni del DM 10 settembre 2010 - attuativo dell’articolo 12, D.Lgs. n. 387/2003 - in merito ai criteri di individuazione delle aree non idonee (Allegato 3). A tal riguardo recentemente il Consiglio di Stato (Sentenza 2983/2021) ha evidenziato che “la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è infatti un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici (…), ricordando che il potere delle Regioni è limitato “all’individuazione di puntuali aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui all’allegato 3 (paragrafo 17) del d.m. del 2010”, ribadendo la compatibilità degli impianti fotovoltaici con le zone classificate agricole dai vigenti strumenti, nonché l’ulteriore principio fondamentale di favorire la massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili. Anche il TAR Basilicata (sentenza n.721/2020) ha sottolineato che “alla luce del quadro normativo nazionale di riferimento (Dlgs n. 387/2003; Dm 10 settembre 2010), gli unici limiti opponibili dalle Regioni allo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili sarebbero di natura ambientale e paesaggistica (mediante la previsione di criteri localizzativi, peraltro non ex ante). Non sarebbe possibile, invece, introdurre limitazioni relativamente a determinate tipologie di impianti da fonti rinnovabili (in termini di tetti di potenza massima autorizzabili)”.

Infine, riteniamo opportuno evidenziare che la crescita attesa del fotovoltaico al 2030 non potrà prescindere dallo sviluppo di impianti utility scale a terra, oltre che di soluzioni di “agrivoltaico” in grado di coniugare la produzione di energia con quella agricola, modelli che garantiscono al contempo benefici diretti ai proprietari agricoli, nuovi investimenti per l’economia regionale e nazionale e il necessario incremento di produzione rinnovabile.

Articolo 2, commi 1, 2 e 3

La norma, introducendo la modifica di requisiti minimi dei siti sui quali possono insistere i progetti per la realizzazione di impianti eolici di grande generazione con criteri difficilmente rispettabili, di fatto si traduce in una limitazione allo sviluppo delle fonti rinnovabili ed in particolare delle installazioni alimentate da fonte eolica. Le disposizioni introdotte, prevedendo di fatto requisiti inderogabili per l’avvio dell’iter di autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico si pongono in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale, e, in specie, con il principio di derivazione europea della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, analogamente a simili norme adottate dal legislatore lucano e dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenza n. 286 del 2019; sentenza n. 86 del 2019, sentenza n. 106 del 2020).

In particolare, l’innalzamento della velocità media annua del vento a 25m dal suolo richiesta da 4m/s a 6m/s di cui - lettera a), paragrafo. 1.2.1.3 dell’Appendice A del PIEAR – risulta essere un vincolo troppo stringente, dal momento in cui tali valori contraddistinguono siti molto ventosi, cui possono facilmente corrispondere velocità a quota mozzo (intorno a 100 m s.l.s.) intorno ai 7,5-8,0 m/s (valori tipici di alcuni crinali appenninici e di pochi altri siti eolici italiani).

Inoltre, la previsione di incrementare le ore equivalenti di funzionamento dell’aerogeneratore da 2.000 a 2.500 ore - lettera b), sez. 1.2.1.3 dell’Appendice A del PIEAR - ridurrebbe a pochi siti la possibilità di sviluppo e comunque richiederebbero il ricorso a rotori di grossa taglia (140 – 150 m).

Infine, riteniamo eccessivamente penalizzanti le modifiche apportate ai requisiti dello studio anemologico - lettera f) del paragrafo 1.2.1.5 dell’Appendice A del PIEAR) - tra cui l’obbligo di rilevazione dei dati per non meno di tre anni (e non più uno solo) e non risalenti a più di cinque anni precedenti alla presentazione dell’istanza, con conseguente “congelamento” di uno specifico sito coinvolto da sviluppo per almeno tre anni.

Chiediamo pertanto con la presente il Vostro intervento, affinché sia evidenziato come le disposizioni sopra richiamate siano in conflitto con le norme fondamentali ed il quadro legislativo nazionale e debbano quindi essere dichiarate illegittime.

Certi di un Vostro interessamento, restiamo a disposizione per ogni chiarimento necessario e cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

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