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News / Comunicati Stampa / 18-11-2020

Tremonti Ambiente, l'Agenzia delle Entrate risponde ad Elettricità Futura

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità di restituzione del beneficio ambientale e di proroga dell’attuale scadenza

Roma, 18 novembre 2020 - L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad Elettricità Futura, facendo seguito alle richieste di chiarimenti trasmesse dall’Associazione sulle modalità di restituzione del beneficio ambientale “Tremonti Ambiente” per i soggetti che per avvalersi della detassazione ambientale non hanno apportato una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi nell’anno in cui è stato effettuato l’investimento.

In particolare, l’Agenzia, in riferimento all’articolo 36 del DL 124 del 2019, ha confermato che la procedura disciplinata rappresenta solo una modalità operativa, senza pagamento di interessi e sanzioni, volta a evitare la revoca delle tariffe incentivanti nei casi in cui la posizione fiscale del contribuente, con riferimento all’agevolazione Tremonti ambientale, si è resa definitiva.

Tra le varie precisazioni fornite, su alcune delle quali sono in corso ulteriori approfondimenti da parte di Elettricità Futura, l’Agenzia ha chiarito che, se il contribuente ha usufruito dell’agevolazione senza operare alcuna variazione in diminuzione, ma per il tramite del rimborso percepito, la comunicazione per la definizione agevolata di cui all’art.36 del DL 124/2019 deve essere compilata precisando nel Quadro A (Dati per la determinazione delle somme dovute) i soli campi relativi all’importo da versare e indicando un ammontare in misura corrispondente al rimborso erogato.

Inoltre, l’Agenzia ha chiarito che, se la posizione giuridica del contribuente in merito alla fruizione dell’agevolazione Tremonti Ambiente non si può considerare definita, la rinuncia all’agevolazione può essere manifestata attraverso una rinuncia espressa all’istanza di rimborso, unitamente ad una dichiarazione di acquiescenza alla sentenza a sé sfavorevole in caso di procedimenti giurisdizionali in corso.

Infine, l'Agenzia ha ricordato che i termini di restituzione del beneficio ambientale sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 dall’articolo 56, comma 8-ter del DL n. 76 del 16 luglio 2020.

Di seguito è disponibile:

- Richiesta di chiarimenti di EF sulle modalità di restituzione del beneficio ambientale e di proroga dell’attuale scadenza

- Sollecito di EF - Urgente riscontro alla lettera trasmessa l’8 giugno con Protocollo UE20/78, sollecitata il 18 giugno con Protocollo UE20/81: Art. 6 Legge 388/2000 (Tremonti Ambiente) e art. 36 del DL 124/2019

- Risposta dell'Agenzia delle Entrate a EF
 

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