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Policy / Efficienza energetica, generazione distribuita e microcogenerazione

Riconoscimento di parte degli extracosti sostenuti dai distributori nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica per l’anno d’obbligo 2020

Osservazioni Elettricità Futura (23/09/2021)

Elettricità Futura ha trasmesso le proprie osservazioni ad ARERA in relazione al DCO 359/2021/R/efr del 3 agosto 2021.

L’Associazione condivide e apprezza l’intervento dell’Autorità volto a definire, per l’anno d’obbligo 2020, un corrispettivo eccezionale ulteriore rispetto alla somma del contributo tariffario unitario e del corrispettivo addizionale unitario, a parziale copertura degli extra-costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi di acquisto dei titoli di efficienza energetica.

Si ritiene infatti fondamentale che anche il contributo in oggetto sia erogato ai soggetti beneficiari entro il termine dell’anno corrente, a parziale ristoro dei costi sopportati.

Considerando, da un lato, l’importanza del meccanismo dei certificati bianchi e, dall’altro, la persistenza della problematica degli extra costi, si suggerisce di valutare l’istituzione di un osservatorio permanente MITE-ARERA che analizzi costantemente il mercato e preveda opportuni e tempestivi interventi di regolazione (ove necessari), volti ad evitare situazioni di analogo disequilibrio anche per gli anni successivi.

Elettricità Futura evidenzia inoltre la necessità di definire in tempi brevi le modalità di ristoro dei costi sostenuti dai soggetti obbligati per l’acquisto dei certificati bianchi virtuali, che non fosse possibile riscattare in economicità entro i termini stabiliti dalla normativa, per fornire maggiore certezza al distributore.

Infine, l’Associazione evidenzia l’opportunità di pubblicare la determinazione degli obiettivi di risparmio di energia primaria in capo ai singoli soggetti obbligati, per garantire una maggiore trasparenza e certezza del meccanismo.

Leggi il testo integrale con le osservazioni di dettaglio

Osservazioni generali

L’Associazione condivide e apprezza l’intervento dell’Autorità volto a definire, per l’anno d’obbligo 2020, un corrispettivo eccezionale ulteriore rispetto alla somma del contributo tariffario unitario e del corrispettivo addizionale unitario, a parziale copertura degli extra-costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi di acquisto dei titoli di efficienza energetica.

Il rilevante disequilibrio tra domanda e offerta riscontrato nel corso dell’anno d’obbligo 2020, la disponibilità sul mercato di un numero di titoli insufficiente a garantire l’accesso ai certificati virtuali e l’adozione tardiva delle misure correttive del nuovo decreto 21 maggio 2021, hanno infatti determinato ingenti perdite non dipendenti dall’ operato delle aziende distributrici.

Si ritiene pertanto fondamentale che, oltre al contributo tariffario e al corrispettivo addizionale unitario, anche il contributo in oggetto sia erogato ai soggetti beneficiari entro il termine dell’anno corrente, a parziale ristoro dei costi sopportati.

Poste inoltre, da un lato l’importanza del meccanismo dei certificati bianchi ai fini della promozione degli interventi di efficienza energetica, e dall’altro la persistenza della problematica degli extra costi - presente anche negli anni d’obbligo precedenti il 2020, sebbene in misura minore – si suggerisce di valutare l’istituzione di un osservatorio permanente MITE-ARERA che analizzi costantemente il mercato e preveda opportuni e tempestivi interventi di regolazione (ove necessari), volti ad evitare situazioni di analogo disequilibrio anche per gli anni successivi.

Infine, l’Associazione coglie l’occasione per evidenziare la necessità di definire in tempi brevi anche le modalità di ristoro dei costi sostenuti dai soggetti obbligati per l’acquisto dei certificati bianchi virtuali che non fosse possibile riscattare in economicità entro i termini stabiliti dalla normativa. Pur essendo infatti specificato nella presente consultazione che questo meccanismo sarà oggetto di future valutazioni (tema peraltro già anticipato da Arera in occasione della delibera 270/2020), la possibilità di disciplinarne da subito il funzionamento, applicandolo una volta decorso il periodo in cui è possibile il riscatto, consentirebbe di fornire un’adeguata certezza al distributore. A regolazione attuale, infatti, l’acquisto di titoli fittizi costringe il distributore a iscrivere a bilancio un costo senza un analogo ricavo, la cui iscrizione può avvenire solo sulla base della definizione di una regola certa di riconoscimento.

Infine, per garantire una maggiore trasparenza e certezza del meccanismo, coglieremmo l’occasione per suggerire all’Autorità l’opportunità di pubblicare, analogamente ai precedenti anni d’obbligo, la determinazione degli obiettivi di risparmio di energia primaria in capo ai singoli soggetti obbligati.

Osservazioni di dettaglio

S1. Si condivide la previsione di un riconoscimento eccezionale di parte degli extracosti sostenuti dalle imprese ottemperanti agli obblighi per il solo anno d’obbligo 2020, in aggiunta a quanto determinato ai sensi della deliberazione 270/2020, viste le condizioni verificatesi?

S2. Si condivide l’impostazione generale che prevede di non valutare la singola posizione di ciascuna impresa ma di riconoscere un valore individuato a forfait tenendo conto dell’andamento del mercato?

Come espresso nella premessa, si concorda con la proposta di ARERA di prevedere un riconoscimento eccezionale degli extracosti sostenuti dai distributori per l’anno d’obbligo 2020. È condivisibile anche, per ragioni di semplicità applicativa, la scelta di optare per un corrispettivo forfettario, calcolato tenendo in considerazione l’andamento del mercato nelle sessioni il cui prezzo medio ponderato è risultato superiore a 270 €/TEE.  

S3. Si condivide il criterio di calcolo della componente addizionale eccezionale nonché le relative modalità di applicazione? Si ritiene opportuno valutare altri aspetti? Quali e perché?

Si condivide la metodologia che l’Autorità ha utilizzato per l’individuazione del valore del componente eccezionale addizionale da riconoscere ai distributori e si ritiene opportuno prevederne la relativa erogazione in tempi brevi, non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ridurre almeno in parte le perdite già sostenute dai soggetti obbligati.

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