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Agevolazioni tariffarie energivori 2024 – Modalità applicative

Osservazioni Elettricità Futura (11/12/2023)

Elettricità Futura ha trasmesso le osservazioni alla consultazione di ARERA 545/2023/R/eel in materia di modalità operative per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie alle imprese energivore dal 1° gennaio 2024, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 3 del decreto-legge 131/2023.

L’Associazione condivide le modifiche apportate alla disciplina per le imprese a forte consumo di energia elettrica, che interviene sui criteri di ammissibilità, sui livelli minimi di contribuzione, sulla soglia di contribuzione minima garantita ed introduce condizionalità obbligatorie da verificare ex-post, ma evidenzia alcune osservazioni relative ad aspetti potenzialmente critici della nuova disciplina.

Pur comprendendo l’urgenza del DCO, l’Associazione ritiene che l’apertura del portale al 1° dicembre sia stata prematura perché non è stato ancora completato il quadro normativo e regolatorio che dovrà definire la disciplina degli energivori a partire dal 1° gennaio 2024.

Qualora si decidesse di mantenere le due finestre di apertura identificate nel DCO (20 gg a dicembre e 30 gg a febbraio), Elettricità Futura chiede di continuare ad applicare la disciplina attuale e confermare la classe energivora assegnata all’impresa per il 2023 per tutta la durata della fase transitoria (che inizierà dal 1 gennaio 2024 e, in linea di principio, potrebbe andare oltre la tempistica individuata da ARERA per l’apertura delle sessione suppletiva prevista a febbraio), piuttosto che applicare la classe provvisoria “0” (annullamento dell’agevolazione).

Relativamente al processo di riconoscimento delle agevolazioni a partire dal 2024, si apprezza l’orientamento dell’Autorità di rendere nota ex ante agli operatori la classe di agevolazione da applicare, in base alla scelta dell’impresa energivora e si sottolinea che tale classe non dovrebbe essere modificata nel corso dell’anno, facendo gestire ex post, entro luglio dell’anno successivo, eventuali conguagli positivi o negativi direttamente da CSEA, senza alcun coinvolgimento di distributori/venditori.

Infine sono riportate alcune osservazioni di dettaglio legate all’attuazione degli interventi riportati in Diagnosi Energetica.


Leggi di seguito il testo integrale delle osservazioni



Osservazioni generali

Elettricità Futura condivide le modifiche apportate alla disciplina per le imprese a forte consumo di energia elettrica, che interviene sui criteri di ammissibilità, sui livelli minimi di contribuzione, sulla soglia di contribuzione minima garantita ed introduce condizionalità obbligatorie da verificare ex-post.

Tuttavia, riportiamo nei quesiti di dettaglio alcune osservazioni relative ad aspetti potenzialmente critici della nuova disciplina.

Osservazioni di dettaglio

S1. Si condividono le tempistiche ipotizzate dall’Autorità con riferimento alle date di apertura del portale per l'anno 2024, inclusa la sessione suppletiva di febbraio 2024? Motivare la risposta.

Pur comprendendo le ragioni di urgenza della consultazione, riteniamo che l’apertura del portale al 1 dicembre sia stata prematura perché non è stato ancora completato il quadro normativo e regolatorio che dovrà definire la disciplina degli energivori a partire dal 1 gennaio 2024 (mancanza di importanti informazioni relative ai dettagli delle modalità operative per l’attuazione delle disposizioni inerenti alla riduzione dell’impronta di carbonio delle imprese nonché quelle per l’attuazione delle raccomandazioni contenute nella relazione di diagnosi energetica).

 

S2. Si condivide l’orientamento a non applicare, in via eccezionale, la riduzione di 1/12 dell’agevolazione alle imprese energivore che usufruiscono della sessione suppletiva di marzo 2024 per l’agevolazione di competenza 2024?

Considerato che molti dettagli dovranno essere individuati da un provvedimento del MASE (sentita l’Autorità), anche qualora si decidesse di mantenere le due finestre di apertura identificate nel DCO (20 gg a dicembre e 30 gg a febbraio), chiediamo di continuare ad applicare la disciplina attuale e mantenere la classe energivora assegnata all’impresa per il 2023 per tutta la durata della fase transitoria (che inizierà dal 1 gennaio 2024 e, in linea di principio, potrebbe andare oltre la tempistica individuata da ARERA per l’apertura delle sessione suppletiva prevista a febbraio), piuttosto che applicare la classe provvisoria “0” (annullamento dell’agevolazione), come riportato al punto 6.4 della consultazione.

La proposta di non applicare la riduzione proporzionale dell’agevolazione e la maggiorazione del contributo a carico delle imprese a copertura dei costi amministrativi è da considerarsi una soluzione necessaria per evitare penalizzazioni non giustificate e da perseguire insieme alla richiesta di mantenimento della classe energivora assegnata nel 2023, fino a conclusione del processo.

S4. Osservazioni in merito agli orientamenti dell’Autorità illustrati al capitolo 4. Si prega di fornire indicazioni puntuali riferite ai singoli punti, indicandone le motivazioni.

Con riferimento al processo di riconoscimento delle agevolazioni, è apprezzabile l’orientamento dell’Autorità, relativo alle agevolazioni riconosciute a partire dal 2024, di rendere nota ex ante agli operatori la classe di agevolazione da applicare, in base alla scelta dell’impresa energivora. Classe che non dovrebbe poi essere modificata nel corso dell’anno, facendo gestire ex post, entro luglio dell’anno successivo, eventuali conguagli positivi o negativi direttamente da CSEA, senza alcun coinvolgimento di distributori/venditori.

Infatti, nel corso di questi anni, gli operatori hanno dovuto gestire liste di energivori in continuo aggiornamento, con casistiche di decadenza dalle agevolazioni già riconosciute, e la necessità di procedere a significative rettifiche di fatturazione a debito o a credito del cliente, anche su esercizi ormai lontani.  Rettifiche che, se di segno positivo, hanno dato luogo a complesse azioni di recupero del credito sia verso i clienti, lato vendita, che verso i trader, lato rete, e che hanno generato una forte esposizione in termini di prescrizione, contenziosi e significative conseguenze sul piano finanziario.

Con lo stesso scopo di evitare rettifiche eccessivamente retroattive a carico degli operatori, riteniamo opportuno prevedere anche per i casi previsti ai punti 4.19 e 7.5 (decadenza delle agevolazioni già godute in caso di mancato/parziale versamento da parte dell’impresa energivora a CSEA della contribuzione) un limite temporale massimo del periodo che può essere oggetto di decadenza dall’agevolazione (l’anno di competenza in esame) e di rifatturazione da parte di distributori e venditori e un limite temporale anche per effettuare i controlli sull’avvenuto pagamento della contribuzione (ad esempio entro luglio dell’anno n+1). Oltre tale limite, riteniamo necessario che la gestione dei conguagli sia demandata ad un soggetto terzo, quale CSEA, senza impattare sui processi di fatturazione e di recupero del credito di venditori e distributori.

Riteniamo necessario, infine, invitare ad una riflessione ulteriore sull’opportunità di prevedere un limite temporale anche per le verifiche sugli esercizi pregressi che comportino rettifiche da parte dei distributori/venditori dei valori già fatturati (ad esempio il limite di 12 mesi dalla data di pubblicazione della delibera).



S5. Si ritiene percorribile/preferibile utilizzare altre ipotesi? Nel caso motivare la risposta.

S6. Si ritiene vi siano ulteriori elementi di cui l’Autorità dovrebbe tener conto nel definire le modalità applicative per il riconoscimento delle agevolazioni a favore delle imprese energivore a partire dal 1° gennaio 2024?

Nella disciplina attuale l’adesione allo schema per le imprese a forte consumo di energia connesse all’interno degli SDC è regolata dal TISDC ed in particolare dall’articolo 21, che, se necessario, dovrà recepire gli aggiornamenti previsti dalla nuova disciplina.

In particolare, la verifica del rispetto del superamento della soglia minima (0,5 €/MWh x energia prelevata da RTN) prevede l’utilizzo di misure finalizzate alla determinazione dell’energia prelevata da RTN; dovrà quindi essere previsto un flusso informativo a livello mensile fra il Gestore dell’SDC e CSEA al fine di evidenziare il prelievo dalla RTN del singolo POD associato all’impresa energivora.

In tal senso riteniamo opportuno confermare l’utilizzo del metodo “pro-quota” giù previsto dall’articolo 21 del TISDC: l’energia complessivamente ritirata dalla rete pubblica da ciascuno dei POD (associato ad imprese energivore presenti del SDC) è ottenuta attraverso la ripartizione dell’energia mensile complessivamente ritirata dal SDC in corrispondenza del punto di interconnessione, al più alto livello di tensione, rispetto all’energia mensile complessivamente misurata in corrispondenza di tutti i POD di rete (riportata al punto di interconnessione più alto, utilizzando la tabella 4 del TIS). A seguito del calcolo, saranno selezionati i valori di energia prelevata dalla rete pubblica relativi ai POD degli utenti energivori che hanno fatto istanza di adesione alla nuova regolazione.



Attuazione degli interventi riportati in Diagnosi Energetica

È necessario tenere in considerazione la possibilità che contingenze “esterne” (tempi di rilascio delle autorizzazioni per gli investimenti, estensione dei tempi di consegna dei materiali o circostanze straordinarie come la pandemia) possano provocare una revisione dei Piani di investimento energetico delle Società, e conseguentemente comportare ritardi nella realizzazione degli interventi stessi che vadano otre l’orizzonte quadriennale della Diagnosi Energetica.

Infine, chiediamo alcuni chiarimenti in merito all’Articolo 3 che, al comma 8, stabilisce che le imprese che intendo accedere alla disciplina in esame devono adottare una delle misure proposte:

  • “attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
  • ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  • investire una quota pari almeno al 50 per cento dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.”

In merito alla misura di cui alla lettera a), è necessario:

  • declinare in modo più completo la condizionalità espressa dal MASE, descrivendo il processo per rispettare la condizionalità nel suo insieme e le relative tempistiche previste, tenendo presente - ad esempio - che l’adesione alla disciplina per le imprese energivore deve essere aggiornata annualmente, mentre la diagnosi energetica viene effettuata ogni 4 anni;
  • se per tempo di ammortamento si intende il tempo di ritorno dell’investimento;
  • se il costo complessivo che non deve eccedere l’importo della agevolazione è riferito al solo anno corrente e non riferita all0orizzonte temporale della diagnosi energetica;
  • in generale, che via sia un coordinamento fra le disposizioni previste dal nuovo decreto Energivori e le disposizioni vigenti relative alla Diagnosi energetica prevista dal DLgs 102/2014.

In merito alla misura di cui alla lettera b), invece, riteniamo utile chiarire il perimetro di riferimento della terminologia proprio fabbisogno (se in termini di consumi complessivi dell’impresa oppure i prelievi da RTN): tenendo conto che all’interno del documento di consultazione il riferimento è l’energia prelevata da rete pubblica, si ritiene opportuno adottare un approccio omogeneo basato sull’utilizzo di un unico parametro, cioè il valore dell’energia prelevata dalla rete pubblica.

Non da ultimo, ai sensi degli artt. 5.12-5.13 del documento di consultazione in esame, ai fini della raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese energivore, le imprese energivore dovranno dichiarare a CSEA di essere titolari di una diagnosi energetica conforme all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, comunicata all’ENEA ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo e in corso di validità, o di una certificazione ISO 50001 rilasciata da un ente certificatore accreditato. Rispetto al passato, questo requisito non comporta un obbligo ex-post derivante dall’iscrizione nell’Elenco Energivori, ma un presupposto per la stessa iscrizione. Ora, quantomeno per la fase transitoria, non essendo precedentemente noto il requisito della diagnosi energetica, le imprese interessate potrebbero non disporre dei tempi necessari per effettuare tale la diagnosi energetica, trattandosi di fatto di un requisito disciplinato ex-ante. Tale aspetto nella fase transitoria, costituisce una grande criticità per le imprese, in quanto pregiudiziale per la richiesta ed ottenimento dell’agevolazione.

 

 



 

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