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Criteri per l’applicazione ai clienti finali del corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità (12/11/2021)

Osservazioni EF ad ARERA (26/10/2021)

Elettricità Futura ha trasmesso ad ARERA le proprie osservazioni al DCO 458/2021/R/eel del 26 ottobre 2021, volto a finalizzare le disposizioni per l'applicazione ai clienti finali del corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità (cd. corrispettivo di capacità) di cui all'art. 14 della Delibera ARG/elt 98/11.

Per quanto riguarda l’applicazione del corrispettivo di capacità per il Servizio di Maggior Tutela ed i Servizi di ultima istanza si concorda con gli orientamenti forniti. Con riferimento al Mercato Libero si condivide il principio proposto da ARERA di lasciare al venditore e al cliente di stabilire nel contratto le modalità di applicazione del corrispettivo. Per consentire a tutti i venditori di applicare tale corrispettivo dal 1° gennaio 2022, Elettricità Futura segnala la possibilità di definire un corrispettivo di capacità accorpandolo ad uno dei corrispettivi di dispacciamento già previsti ai sensi della Delibera 111/06 richiamati dal TIS.

 

Leggi il testo integrale delle osservazioni.

Osservazioni generali

Ringraziamo l’Autorità per la presente consultazione, volta a finalizzare le disposizioni per l’applicazione ai clienti finali del corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità (cd. corrispettivo di capacità) di cui all’art.14 della Delibera ARG/elt 98/11. Al riguardo si vuole evidenziare come gli operatori dovranno sostenere degli interventi sui propri sistemi di fatturazione per effettuare gli adeguamenti anche richiesti all’interno del presente DCO: pertanto, laddove il presente DCO fosse intervenuto con alcuni mesi di anticipo, avrebbe permesso di traguardare il 1° gennaio 2022 con meno complessità operative.

Per quanto riguarda l’applicazione del corrispettivo di capacità per il Servizio di Maggior Tutela ed i Servizi di ultima istanza si concorda con gli orientamenti forniti.

Con riferimento al Mercato Libero si condivide appieno il principio di base proposto da ARERA di lasciare al venditore e al cliente di stabilire liberamente nel contratto le modalità di applicazione, analogamente a qualsiasi altro corrispettivo di dispacciamento. Per consentire a tutti i venditori di applicare tale corrispettivo a partire dal 1° gennaio 2022, sulla base delle previsioni contrattuali in essere con i propri clienti, chiediamo però a questa Autorità di valutare la possibilità di definire un corrispettivo di capacità (per esempio prendendo a riferimento il valore del corrispettivo già determinato per le tutele graduali e la PLACET) accorpandolo ad uno dei corrispettivi di dispacciamento già previsti ai sensi della Delibera 111/06 richiamati dal TIS (al riguardo si consideri quanto riportato nella risposta di dettaglio al Q4).

 

Osservazioni di dettaglio

Q1. Si condividono le modalità di definizione del corrispettivo capacità relative al servizio di maggior tutela?

Q2. Si condividono le modalità di definizione del corrispettivo capacità relative al servizio a tutele graduali?

Condividiamo gli orientamenti proposti.

 

Q3. Si condividono le modalità di definizione del corrispettivo capacità relative al servizio di salvaguardia?

Condividiamo gli orientamenti proposti.

 

Q4. Si condividono gli orientamenti espressi in relazione al mercato libero?

Come anticipato in premessa, condividiamo l’orientamento generale dell’Autorità di non intervenire sulle modalità di applicazione del corrispettivo capacità ai clienti forniti nel Mercato libero, lasciandola invece alla libera contrattazione tra la controparte commerciale e il cliente finale.

Evidenziamo però che, analogamente a quanto indicato dalla stessa Autorità per il Servizio di Maggior tutela, anche per il Mercato libero gli operatori dovranno sostenere dei costi e degli interventi per adeguare i propri sistemi di fatturazione che attualmente non sono predisposti per gestire dei corrispettivi di dispacciamento che differiscono in base a delle ore di picco e fuori picco ed, in ogni caso, non consentirebbero di traguardare la data del 1° gennaio 2022 per l’avvio del periodo di applicazione del corrispettivo capacità agli utenti del dispacciamento.

Per tale ragione, alla luce delle criticità operative illustrate, chiediamo quindi a questa Autorità di valutare l’opportunità di fissare lei stessa un corrispettivo di capacità (ad esempio prendendo a riferimento il valore del corrispettivo già determinato per il Servizio di Tutele Graduali e la PLACET) valorizzandolo tra i corrispettivi di dispacciamento, in base all’energia prelevata, di cui a uno degli articoli della Delibera 111/06 tra quelli richiamati dall’art. 24 del TIS. Il corrispettivo di capacità così determinato potrebbe, per esempio, sostituire il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della capacità produttiva di competenza di ciascun utente del dispacciamento, previsto all’art. 48 della Delibera 111/06 e ripreso al comma 24.5 del TIS, del quale rappresenta una evoluzione.

Così facendo, il venditore nel caso in cui nel suo contratto di fornitura del mercato libero richiami i corrispettivi del TIS, provvederà all’applicazione verso i suoi clienti del valore come sopra definito. In questo senso il cliente verrebbe informato dell’applicazione del corrispettivo di capacità in fattura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13.2 del Codice di condotta commerciale: in caso opposto, cioè laddove il venditore dovesse fissare in via arbitraria il corrispettivo di capacità, sarebbe necessaria la comunicazione di variazione unilaterale che, date le tempistiche di preavviso previste dalla regolazione, non consentirebbe il  rispetto del 01 gennaio 2022 come deadline applicativa del corrispettivo.

Tale proposta trova una sua motivazione aggiuntiva anche nel fatto che il venditore al momento non dispone di misure orarie massive.

Laddove, invece, nel contratto di fornitura del mercato libero sia preso a riferimento il valore del PD, il venditore provvederà ad applicare ai suoi clienti il relativo valore di capacità che l’Autorità fisserà per il servizio di maggior tutela, fermo restando l’obbligo di informazione in fattura come sopra indicato. In ogni caso, per trasparenza e per informazione verso tutti gli utenti, si chiede a questa Autorità di valorizzare il corrispettivo di capacità che verrà incorporato nel PD dandone evidenza separata nella relativa Delibera. 

 

Q5. Si condividono gli orientamenti espressi in relazione alle offerte PLACET?

Al fine di minimizzare gli impatti implementativi dei venditori sui propri sistemi di fatturazione, si chiede a questa Autorità di accorpare il corrispettivo di capacità, che verrà determinato, in uno dei corrispettivi di dispacciamento già esistenti ai sensi dell’art. 24 del TIS in analogia a quanto proposto per il mercato libero. In alternativa si presenterebbero le stesse criticità legate alle tempistiche di implementazione dell’intervento evidenziate nella risposta precedente.


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