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Disposizioni sugli obblighi informativi da parte dei soggetti operanti nella vendita finale di energia elettrica e gas naturale

Osservazioni di Elettricità Futura (28/06/2021)

Elettricità Futura ha trasmesso le proprie osservazioni su DCO ARERA 260/2021/E/com del 28 giugno 2021 in relazione all’oggetto in titolo.

L’Associazione ritiene che l’introduzione di meccanismi che favoriscano l’ordinato adempimento agli obblighi di comunicazione dei dati di prezzo da parte delle imprese di vendita di elettricità e gas naturale sia un importante fattore di promozione del rispetto della regolazione dell’Autorità. Si ritiene fondamentale che siano sempre condivise da ARERA le assunzioni sulle modalità e le specifiche della rendicontazione rispetto all’obiettivo della stessa, affinché gli operatori possano disporre di un’interpretazione univoca e chiara sulle attività da svolgere. Si ricorda inoltre che, sia nei casi di introduzione di nuove raccolte dati, sia nel caso di modifica/revisione delle raccolte già attive, venga concesso agli operatori un periodo di tempo congruo per svolgere gli indispensabili adeguamenti ai propri sistemi informatici e alle procedure di estrazione dei dati. Al riguardo, si segnala l’importanza di evidenziare tempestivamente le modifiche apportate alle raccolte e alle relative istruzioni di compilazione, oltre alla necessità di continuare a segnalare nelle stesse modalità l’avvio di ogni raccolta dati.

Elettricità Futura ritiene che l’applicazione di penali in caso di mancata, tardiva e/o inaccurata comunicazione dei dati relativi ai prezzi medi dovrebbe essere strutturata in modo da determinare l’entità della penale in maniera proporzionale alla quantità e/o alla tipologia di dato che non è stato trasmesso.

Nei casi di contestazione della non correttezza del dato trasmesso, si reputa fondamentale che prima dell’invio dell’intimazione ad adempiere alla correzione dei dati già comunicati, sia garantito un momento di confronto e pre-verifica tra ARERA e operatore per concertare la bonifica e le rettifiche dei dati incorretti.  In generale, si ritiene più efficace che il periodo di tempo post-intimazione entro il quale adempiere agli obblighi di comunicazione sia concordato con l’azienda in ragione della pre-verifica di cui sopra, o in subordine definito in ragione della dimensione dell’azienda e quindi della complessità dei dati da verificare.

In ogni caso, dovrebbe essere lasciata all’operatore la facoltà di non aderire al meccanismo automatico di penalità qualora ne rigetti l’esito, con il conseguente possibile avvio di un procedimento sanzionatorio nelle modalità ordinarie. Non dovrebbero comunque incorrere in penale le eventuali incoerenze “fisiologiche” o gli eventi non riconducibili alla responsabilità dell’operatore, che dovrebbero essere corretti nell’ambito dell’attività di confronto e pre-verifica precedenti all’invio da parte di ARERA dell’intimazione ad adempiere.

Elettricità Futura reputa comunque preferibile ricondurre il criterio di “accuratezza della comunicazione” a quello di “comunicazione parziale o mancata”, oggettivamente verificabile. In tale ottica propone che, in luogo della procedura proposta, si applichi:

  • una proporzionalità della penalità nel caso in cui le informazioni previste dalla Delibera 168/2018/R/eel siano trasmesse dall’operatore solo parzialmente, oppure presentino mere discordanze con i dati trasmessi durante le raccolte precedenti (come sopra espresso);
  • una penalità nella sua interezza in caso di mancato invio della raccolta.

Nel complesso, Elettricità Futura  auspica che ARERA prosegua e velocizzi il processo già avviato per la razionalizzazione, uniformazione e allineamento di tutte le raccolte dati, continuando comunque a garantire occasioni di confronto con gli operatori per risolvere eventuali problemi/dubbi nella trasmissione dei dati e quindi prevenire l’applicazione della procedura di penalità proposta.

Dal punto di vista delle tempistiche di svolgimento delle raccolte, si propone di modificare il termine di invio aumentandolo, per tutte le indagini, da 45gg a 60gg, così da lasciare un periodo di tempo maggiore agli operatori per pianificare al meglio le proprie attività di estrazione e invio dei dati.

 

Leggi il testo integrale delle osservazioni con i commenti di dettaglio.

 

Osservazioni generali

L’introduzione di meccanismi che favoriscano l’ordinato adempimento agli obblighi di comunicazione dei dati di prezzo da parte delle imprese di vendita di elettricità e gas naturale è un importante fattore di promozione del rispetto della regolazione dell’Autorità.

In un’ottica di miglioramento continuo dei processi, la qualità della trasmissione dei dati richiesti nelle raccolte periodiche, inclusi quelli di monitoraggio dell’andamento del mercato, è un’attività di assoluta importanza per gli operatori a cui viene dedicata un’attenzione massima. Per tale motivo gli operatori curano costantemente la base dati dalla quale le informazioni sono estratte: in particolare le società che gestiscono una elevata numerosità di punti fornitura, che spesso evidenziano anche una profondità storica di decenni, devono costantemente intervenire nell’adeguare le informazioni presenti.

Sarebbe auspicabile, pertanto, che si rendesse possibile una modalità di concertazione di eventuali bonifiche della base dati che possono incidere sull’estrazione delle informazioni. Nei casi in cui si rendano necessarie rettifiche, una prassi auspicabile è quella di concertare con l’Autorità le bonifiche necessarie e l’eventuale rettifica dei dati, anche a prescindere dagli impegni di rendicontazione e quindi dall’applicazione della procedura posta in consultazione. In generale, riteniamo fondamentale che siano sempre condivise da ARERA le assunzioni sulle modalità e le specifiche della rendicontazione rispetto all’obiettivo della stessa, affinché gli operatori possano disporre di un’interpretazione univoca e chiara sulle attività da svolgere.

Sempre al fine di poter garantire la massima qualità del dato comunicato e in merito anche alla tempestiva disponibilità di tutti i dati necessari, richiediamo che, sia nei casi di introduzione di nuove raccolte dati, sia nel caso di modifica/revisione delle raccolte già attive (es. introduzione di nuove e/o diverse classificazioni della tipologia di clienti cui gli obblighi di comunicazione si riferiscono, che non può avvenire solo nell’ambito della pubblicazione delle maschere), venga concesso agli operatori un periodo di tempo congruo per svolgere gli indispensabili adeguamenti ai propri sistemi informatici e alle procedure di estrazione dei dati. Adeguamenti che, oltre ad essere a carico degli operatori anche in termini di investimento economico, possono richiedere tempi implementativi non inferiori ai 6 mesi. Al riguardo, segnaliamo l’importanza di evidenziare tempestivamente le modifiche apportate alle raccolte e alle relative istruzioni di compilazione, anche tramite una e-mail automatica inviata ai delegati alle raccolte stesse, oltre alla necessità di continuare a segnalare nelle stesse modalità l’avvio di ogni raccolta dati.

Entrando nel dettaglio della proposta di procedura oggetto del DCO, riteniamo che l’applicazione di penali in caso di mancata, tardiva e/o inaccurata comunicazione dei dati relativi ai prezzi medi dovrebbe essere strutturata in modo da determinare l’entità della penale in maniera proporzionale alla quantità e/o alla tipologia di dato che non è stato trasmesso. La previsione generica di un meccanismo di penalità come quello proposto potrebbe infatti comportare l’applicazione delle stesse a due situazioni ben distinte:

  1. Il caso in cui un operatore che non provvede a comunicare tempestivamente i prezzi medi con tutte le informazioni di cui alla Delibera 168/2018/R/com;
  2. Il caso in cui i dati comunicati dall’operatore possano presentare mere incoerenze o discordanze con dati trasmessi in raccolte precedenti (es. errori materiali legati a cluster specifici) che possono non inficiare la bontà del dato complessivo, o siano stati comunicati in modo parziale.

Nei casi di contestazione della non correttezza del dato trasmesso, riprendendo quanto espresso precedentemente, riteniamo fondamentale che prima dell’invio dell’intimazione ad adempiere alla correzione dei dati già comunicati, sia garantito un momento di confronto e pre-verifica tra ARERA e operatore per concertare la bonifica e le rettifiche dei dati incorretti. In tali casi, infatti, è necessario assicurare che sia le tempistiche previste che le modalità di comunicazione consentano agli operatori di svolgere le analisi necessarie ad esporre le proprie motivazioni e chiarire il proprio operato: rispetto ai casi di mancata o tardiva comunicazione, va infatti considerata la maggiore complessità della gestione della contestazione di inaccurato adempimento.  In generale, riteniamo più efficace che il periodo di tempo post-intimazione entro il quale adempiere agli obblighi di comunicazione, nel DCO individuato in 15 giorni per i casi di applicazione del meccanismo automatico, sia concordato con l’azienda in ragione della pre-verifica di cui sopra, o in subordine definito in ragione della dimensione dell’azienda e quindi della complessità dei dati da verificare.

In ogni caso, dovrebbe essere lasciata all’operatore la facoltà di non aderire al meccanismo automatico di penalità qualora ne rigetti l’esito, con il conseguente possibile avvio di un procedimento sanzionatorio nelle modalità ordinarie, come avviene ad esempio nella procedura semplificata di verifica dei dati di qualità commerciale prevista dal TIQV. Il venditore deve infatti poter valutare l’entità del pregiudizio – compreso quello reputazionale – connesso all’applicazione di una penalità automatica come quella qui in esame.

Ferma restando la piena volontà degli operatori di rispondere in modo puntuale e accurato agli obblighi di rendicontazione, a valle di quanto proposto di cui sopra, non dovrebbero comunque incorrere in penale le eventuali incoerenze “fisiologiche” o gli eventi non riconducibili alla responsabilità dell’operatore, come ad esempio:

  • Apparenti discordanze con precedenti comunicazioni legate alla variazione naturale della segmentazione della clientela;
  • Errori legati ad anomalie transitorie e reversibili (es. gli errori potrebbero essere: imputazione dei dati sulle maschere, “bug” di sistema informativo aziendale che compromette l’estrazione dei dati) opportunamente giustificate e rettificabili in tempi congrui da condividere con gli uffici preposti della vostra Autorità;
  • Impossibilità di caricamento dei dati sul portale nei tempi previsti, per anomalie transitorie dello stesso, e/o mancata ricezione di feedback automatici in caso di caricamento errato/mancato invio.

Discordanze ed eventi che dovrebbero essere corretti nell’ambito dell’attività di confronto e pre-verifica precedenti all’invio da parte di ARERA dell’intimazione ad adempiere.

Ciò detto, riteniamo preferibile ricondurre il criterio di “accuratezza della comunicazione” a quello di “comunicazione parziale o mancata”, oggettivamente verificabile. In tale ottica proponiamo che, in luogo della procedura proposta, si applichi:

  • Una proporzionalità della penalità nel caso in cui le informazioni previste dalla Delibera 168/2018/R/eel siano trasmesse dall’operatore solo parzialmente, oppure presentino mere discordanze con i dati trasmessi durante le raccolte precedenti (come sopra espresso);
  • Una penalità nella sua interezza in caso di mancato invio della raccolta.

In conclusione, nonostante non sia il focus del DCO, auspichiamo che ARERA prosegua e velocizzi il processo già avviato per la razionalizzazione, uniformazione e allineamento di tutte le raccolte dati, continuando comunque a garantire occasioni di confronto one-to-one con gli operatori per risolvere eventuali problemi/dubbi nella trasmissione dei dati e quindi prevenire l’applicazione della procedura di penalità proposta.

Dal punto di vista delle tempistiche di svolgimento delle raccolte, proponiamo di modificare il termine di invio aumentandolo, per tutte le indagini, da 45gg a 60gg, così da lasciare un periodo di tempo maggiore agli operatori per pianificare al meglio le proprie attività di estrazione e invio dei dati. Tale modifica consentirebbe anche di evitare che le scadenze delle raccolte non cadano nel mese di agosto, periodo molto critico dal punto di vista dell’organizzazione del personale.

Osservazioni di dettaglio

S1 Si condivide l’impostazione proposta per la modifica delle disposizioni finalizzata all’introduzione di penalità automatiche in caso di inadempimenti agli obblighi di comunicazione dei prezzi da parte dei soggetti operanti nella vendita finale dell’energia elettrica e del gas?

S2 Quali aspetti si ritengono condivisibili e quali no? Per quali motivi?

Come espresso nella premessa, riteniamo opportuno che il meccanismo di applicazione delle penalità segua una logica di proporzionalità delle penali applicate e di differenziazione delle stesse sulla base della tipologia e gravità dell’inadempimento da parte dell’operatore. In affinamento della procedura proposta nel DCO, proponiamo quindi che il meccanismo di applicazione preveda:

  • Una proporzionalità della penalità nel caso in cui le informazioni previste dalla Delibera 168/2018/R/eel siano trasmesse dall’operatore solo parzialmente, oppure presentino mere discordanze con i dati trasmessi durante le raccolte precedenti;
  • Una penalità nella sua interezza in caso di mancato invio della raccolta.

In aggiunta a ciò, chiediamo che sia fornito un chiarimento sulle modalità e i criteri che hanno portato alla determinazione dei fattori di omogeneizzazione e maggiori delucidazioni sulla loro funzione ai fini del calcolo della penale, oltre a indicare quali saranno i valori degli stessi.

Riportiamo di seguito alcuni aspetti puntuali sulle modifiche proposte all’articolato della Delibera 168/2018/R/eel:

Art. 6.ter “ove a seguito del sollecito di cui al punto 6.bis l’esercente non trasmetta gli elementi richiesti e/o non fornisca adeguata motivazione delle ragioni del mancato invio dei medesimi elementi, di intimare agli esercenti inadempienti di trasmettere accuratamente i dati di cui ai precedenti punti 1 e 2 entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni prevedendo, altresì, che la mancata ottemperanza comporti l’applicazione delle penali ivi indicate per ciascun esercente, così come determinate al successivo punto 6. Quater

Evidenziamo come nel nuovo articolo non sono indicati i tempi, a partire dalla data del sollecito, a seguito dei quali decorre l’intimazione: riteniamo che un tempo congruo per una prima analisi della segnalazione di dati mancanti o ritenuti incoerenti sia almeno di 15 giorni lavorativi.

Relativamente ai 15 giorni per l’adempimento degli obblighi di comunicazione, tale termine dovrebbe essere concordato con l’azienda in ragione della pre-verifica di cui sopra, o in subordine definito in ragione della dimensione dell’azienda e quindi della complessità dei dati da verificare. In ogni caso, le tempistiche concesse per adempiere agli obblighi dovranno essere congrue alle necessità di consuntivazione dei dati di qualità su tutta la filiera.

Art. 6.quater. “di prevedere che il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal presente provvedimento, anche a seguito della deliberazione di intimazione di cui al punto 6.ter, comporti, salvo quanto previsto al successivo punto 6. sexies, l’applicazione delle penalità indicate nella tabella che segue”:

Per quanto riguarda l’applicabilità delle penali, rinviamo a quanto già espresso in premessa e in risposta ai quesiti S1/S2.  Relativamente a questo specifico articolo, riteniamo che la penale debba essere non tanto genericamente proporzionale al numero di clienti o ai volumi di vendita, ma bensì posta in relazione all’entità della mancata trasmissione del dato dell’eventuale riscontrata incoerenza su specifici dati comunicati. Tale criterio dovrebbe quindi sostituire, o quanto meno integrare, le due tabelle proposte in consultazione.

In ogni caso considerando che la complessità computazionale ed elaborativa, relativa alla rendicontazione in oggetto, è proporzionale alla numerosità dei clienti, ma non alla tipologia o al consumo, la dimensione aziendale dovrebbe essere misurata sul numero di clienti (senza distinzione tra clienti domestici e non domestici) e non sui volumi di vendita.

Come già evidenziato in premessa, riteniamo poi inapplicabile la procedura ai casi di rettifiche emerse come necessarie e concertate con ARERA nell’ambito del processo di miglioramento continuo della qualità del dato.

S3 Si ritiene opportuna l’introduzione di misure volte a promuovere l’assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti da altri provvedimenti dell’Autorità, nonché il coinvolgimento dei soggetti che operano nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale in segmenti diversi dalla vendita ai clienti finali?

Vista la complessità di un meccanismo che coinvolga altre raccolte oltre a quella dei prezzi medi e altri soggetti oltre ai venditori (avendo comunque degli effetti sull’operatività di questi ultimi), chiediamo che prima di formulare delle proposte in merito, si completi il procedimento oggetto del presente DCO e se ne valutino le ricadute in fase applicativa.

In ogni caso, un principio fondamentale alla base di tale meccanismo dovrebbe essere quello secondo cui ogni altro soggetto che avrà la responsabilità di un dato, dovrà essere soggetto a monitoraggio di qualità per i processi di competenza.

 


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