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Meccanismo unico di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli OGdS e agli OdR

Osservazioni EF ad ARERA (14/09/2021)


Elettricità futura ha trasmesso le proprie osservazioni all’ARERA in relazione al DCO 380/2021/R/eel del 14 settembre 2021. In linea generale, l’Associazione ritiene che la realizzazione di un meccanismo unico, coordinato e armonizzato per la reintegrazione degli Oneri Generali di Sistema (OGdS) e degli Oneri di Rete (OdR) è sicuramente un passo avanti, in ottica di semplificazione dei processi e degli oneri amministrativo-gestionali per tutte le parti coinvolte, rispetto alla situazione attuale.

Tuttavia Elettricità Futura rileva alcune criticità:

  1. Applicazione della franchigia del 10% sui crediti non riscossi e non recuperabili oggetto di accordi transattivi, ritenuta eccessiva;
  2. Soglia dimensionale minima, di cui non si condividono le modalità di applicazione.
  3. Modulazione del coefficiente p (premiante) su accordi transattivi, che si ritiene piuttosto penalizzante e distorsivo.
  4. Tempistiche di liquidazione, ritenendo preferibile che la liquidazione degli importi relativi a OGdS e OdR non avvenga con tempistiche sfasate.

 

Leggi il testo integrale delle Osservazioni

Osservazioni generali

In linea generale, condividiamo pienamente l’obiettivo del presente DCO. La realizzazione di un meccanismo unico, coordinato e armonizzato per la reintegrazione degli Oneri Generali di Sistema (OGdS) e degli Oneri di Rete (OdR) è sicuramente un passo avanti, in ottica di semplificazione dei processi e degli oneri amministrativo-gestionali per tutte le parti coinvolte, rispetto alla situazione attuale. 

Le principali criticità che rileviamo nella proposta oggetto del DCO sono le seguenti:

  1. Applicazione della franchigia del 10% sui crediti non riscossi e non recuperabili oggetto di accordi transattivi: pur comprendendo la ratio alla base della proposta, ossia incentivare il DSO a ricorrere ad accordi transattivi, di ristrutturazione del debito o di cessione del credito al fine di ridurre i costi per il sistema, riteniamo che una decurtazione del 10% dell’ammontare recuperabile sia eccessiva, in quanto aggiuntiva al vincolo già previsto della soglia dimensionale minima per l’accesso al meccanismo di reintegrazione degli OdR. Ciò pure in considerazione del fatto che la stipula di un accordo transattivo non dipende unicamente dal distributore, ma è anzi la controparte che, spesso, non si propone o non è disponibile a transare il proprio debito.
  2. Soglia dimensionale minima: posta la dubbia legittimità di applicazione di tale soglia, non ne condividiamo le modalità di applicazione. Tale soglia dovrebbe essere applicata a monte e non dopo aver già ridotto del 10% i crediti non oggetto di accordo di transattivi. Se si implementasse quanto previsto dal DCO, infatti, al distributore verrebbe applicata una doppia penalizzazione: prima la decurtazione del 10% con l’applicazione della franchigia a cui seguirebbe l’applicazione della soglia dimensionale minima. Se la ratio è quella di togliere quanto già previsto dalla copertura tariffaria, la soglia dimensionale minima dovrebbe essere applicata all’ammontare oggetto di reintegrazione al lordo di ogni altra decurtazione. Decurtazione che dovrà quindi essere applicata solo dopo l’applicazione della soglia stessa.
  3. Modulazione del coefficiente p su accordi transattivi: così come configurato nel DCO, il coefficiente p definito come “premiante” è in realtà penalizzante in quanto la sua applicazione secondo le modalità proposte creerebbe un effetto distorsivo: dato che gli OGdS hanno un peso maggiore degli OdR e che solo sui secondi viene applicata la franchigia del 10% sui crediti non oggetto di accordi transattivi, in tutti gli accordi transattivi che prevedono un recupero del 50% del credito (percentuale massima e ottimistica su cui, di prassi, si riesce ad attestare la maggior parte degli accordi transattivi) il DSO si vedrebbe riconosciuto un ammontare inferiore rispetto al caso in cui non sottoscriva nessun accordo, in quanto l’applicazione della franchigia al 10% risulterebbe meno impattante. Da ciò ne consegue che applicando questo algoritmo al DSO non converrebbe avviare accordi transattivi e quindi si andrebbe in senso opposto all’obiettivo principale che l’ARERA intende perseguire con il presente DCO. Al fine di incentivare in ogni caso la stipula di accordi transattivi consentendo la minimizzazione dell’onere a carico del sistema (come indicato al punto 2.21 del DCO), è opportuno definire un meccanismo che non comporti una valutazione da parte del DSO di opportunità alla stipula dell’accordo o meno in funzione della percentuale di recupero che si riesce a concordare con il venditore. Per riuscire in tale intento, il distributore dovrebbe sempre ottenere il massimo tra l’importo reintegrato complessivamente a valle degli accordi e quello che avrebbe ottenuto da CSEA se non avesse stipulato alcun accordo transattivo.
  4. Tempistiche di liquidazione: rispetto alla linea proposta, riteniamo preferibile che la liquidazione degli ammontari relativi a OGdS e OdR avvenga contemporaneamente con frequenza annuale, per evitare le complicazioni operative (es. nella valutazione degli accordi transattivi OGdS e OdR, gestiti insieme nell’ambito del calcolo del reintegro, ma calcolati e liquidati con tempistiche differenziate) e i maggiori oneri per i DSO che conseguirebbero da una liquidazione con tempistiche sfasate.

 

Di seguito forniamo le nostre osservazioni di dettaglio ai singoli quesiti del DCO e ai quattro aspetti sopra citati.

 

Osservazioni di dettaglio

Q1. Si ritiene opportunamente individuato l’obiettivo dell’Autorità di sistematizzare i meccanismi di reintegro alle imprese distributrici con una riunificazione delle procedure sin qui distintamente adottate fra OGdS e OdR?

Condividiamo l’obiettivo e la finalità del documento.

Q2. Si concorda con la proposta di riformulare i meccanismi di soglia e franchigia già previsti dalla deliberazione 568/2019/R/EEL, pur facendone salva la ratio di fondo, al fine di garantire efficienza operativa delle procedure? Se no, per quali motivi?

Come espresso in premessa, riteniamo che la proposta di applicare con il meccanismo di franchigia una decurtazione del 10% dell’ammontare recuperabile sia eccessiva, in quanto andrebbe ad aggiungersi alla soglia dimensionale minima.

Riguardo la soglia invece, posta la dubbia legittimità della sua applicazione (in quanto i DSO, come appurato più volte dalla giustizia amministrativa, sono concessionari di servizio pubblico e che in quanto tali non devono essere soggetti a nessun rischio di impresa), non ne condividiamo le modalità di applicazione. Come anticipato nelle osservazioni generali, la soglia dovrebbe essere applicata a monte al lordo e quindi precedentemente a ogni altra eventuale decurtazione.

Al fine però di evitare la suddetta complicazione e per compensare la doppia penalizzazione a cui il DSO sarebbe sottoposto per via dell’applicazione sia della franchigia e sia della soglia dimensionale minima, si potrebbe lasciare invariata la franchigia del 10%, ma l’entità della soglia dovrebbe essere rimodulata al ribasso. Pertanto, considerando pure una opportuna liquidazione degli oneri di rete annuale (che porterebbe quindi a dimezzare la soglia proposta) proponiamo di portare il range dell’entità della soglia a 0,1 - 0,2% del ricavo ammesso annuo del DSO (rispetto allo 0,5 - 1% proposto nel DCO).

 

Q3. Si ritengono correttamente individuate le condizioni di accesso al Meccanismo di reintegrazione degli OGdS e OdR non riscossi e altrimenti non recuperabili?

Q4. Si considera correttamente individuato l’ammontare riconosciuto alle imprese distributrici per i crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili per OGdS e OdR?

Q4: La proposta prevede che il DSO debba avere risolto il contratto con l’UdT da almeno 6 mesi. Il DCO però non contempla quelle situazioni particolari in cui in concomitanza con il mancato pagamento da parte dell’UdT subentri una procedura fallimentare o concordato preventivo che di fatto inibirebbe il distributore a procedere con la risoluzione contrattuale. In queste il contratto di trasporto non sarebbe risolvibile e di conseguenza il DSO non potrebbe accedere al meccanismo di reintegrazione. Sebbene siano situazioni particolari e poco frequenti, chiediamo comunque che gli importi oggetto di reintegrazione di cui al punto 2.15 comprendano i crediti inerenti a contratti di trasporto sia risolti per inadempimento ai sensi del Codice tipo da almeno 6 mesi che relativi a UdT sottoposti a concordato preventivo.

Sempre al punto 2.15, lettera i., 6° bullet, viene previsto che relativamente gli importi ammissibili al meccanismo oggetto di piani di rateizzazione “al momento della concessione del piano di rateizzazione l’impresa distributrice abbia, con riferimento all’utente del trasporto debitore, almeno verificato positivamente la sua regolarità dei pagamenti verso la società Terna” e “valutato positivamente l’effettiva capacità finanziaria dell’utente di far fronte ai pagamenti dovuti, ivi inclusi gli strumenti che il medesimo risulta disposto a presentare a garanzia del puntuale rispetto del piano di rientro”. Sebbene tali verifiche siano già in linea con quanto previsto dalle Delibera 50/2018/R/eel e 461/2020/R/eel, sottolineiamo che, sempre in ottica di semplificazione, andrebbero snellite, in quanto non di facile esecuzione e si basano su informazioni non semplici da reperire. La verifica, infatti, sull’effettiva capacità finanziaria dell’UdT di far fronte ai pagamenti dovuti potrebbe non avere elementi oggettivi da analizzare. L’unica verifica che il DSO può svolgere autonomamente e con certezza è quella sulla presenza o meno di un contratto di dispacciamento dell’UdT in questione con Terna. 

La lettera iii (2° bullet) dell’art. 2.15 prevede che i crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili per OdS e per OdR siano ridotti “del 5%, qualora afferiscano a documenti regolatori messi a disposizione oltre i termini ordinari previsti per la messa a disposizione dei documenti, ai sensi del capitolo 5 dell’Allegato C del medesimo Codice tipo”. In ottica di semplificazione si chiede di precisare che tale previsione debba intendersi soddisfatta considerando come termine ordinario, oltre il quale applicare la suddetta riduzione del 5%, esclusivamente il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura validati ai sensi del TIME.

Viceversa, laddove tale termine debba essere definito sulla base della tipologia del punto di fornitura (distinguendo quello orario da quello non orario) l’operatività del distributore risulterebbe oltremodo onerosa, in quanto lo stesso dovrebbe quindi verificare per ogni singola c.d. “fatturina”, riepilogate nella fattura di trasporto standard, le caratteristiche tecniche di ogni singolo POD.

Infine, entrando nel dettaglio del metodo di calcolo, chiediamo conferma della correttezza delle seguenti date cui fare riferimento per la presentazione delle istanze:

  • Crediti scaduti al 31/12 dell’anno t.
  • Fotografia di pagato al 31/12 dell’anno t+1.
  • Presentazione di istanza in primavera dell’anno t+2.

 

Q5. Si concorda con la cadenza di presentazione dell’istanza illustrata? In alternativa, si riterrebbe preferibile adottare una procedura che preveda che l’istanza sia biennale anche per gli OGdS, in modo tale da sincronizzare le due procedure?

Q6. Si considera correttamente disegnato il meccanismo generale proposto per la quantificazione degli importi da reintegrare per OGdS e OdR? Motivare la risposta.

Q7. Con riferimento specifico agli OdR, quali eventuali considerazioni si ritiene di formulare in merito alla quantificazione e applicazione della soglia dimensionale minima?

 

Q5: Come anticipato in premessa, riteniamo che per ridurre il più possibile gli oneri amministrativo-gestionali del meccanismo unico di reintegro sia per i DSO, che per la stessa CSEA, sarebbe preferibile e più efficiente prevedere che la liquidazione degli ammontari di OGdS e OdR avvenga contemporaneamente con frequenza annuale. Ciò per evitare le complicazioni operative che conseguirebbero da una liquidazione con tempistiche sfasate, anche con riferimento alla valutazione del riconoscimento da considerare per i crediti oggetto di accordo transattivo. Considerato tra l’altro che le istanze di partecipazione al meccanismo dovranno essere accompagnate da una relazione del revisore legale, il DSO si troverà a presentare delle relazioni inerenti ammontari di OdR per i quali ha già presentato istanza, con conseguente duplicazione dei costi e degli oneri gestionali.

 

Q6: Riteniamo che per essere pienamente corretto ed efficiente, il meccanismo dovrebbe prevedere il reintegro anche dei corrispettivi CTS e Cmor. Per quanto riguarda il Cmor, infatti, nel caso di fallimento dell’impresa di vendita o di risoluzione del contratto di trasporto, il DSO rimarrebbe esposto per la parte di Cmor che ha già provveduto a versare a CSEA, ma che non ha incassato dal venditore. A nostro avviso, nelle more di rivedere strutturalmente la disciplina complessiva del Sistema Indennitario, riteniamo corretto inserire anche il Cmor tra gli elementi per la quantificazione dell’ammontare di OdR reintegrabili oggetto del meccanismo unificato. 

In merito alla quantificazione della soglia dimensionale minima, chiediamo conferma del fatto che il ricavo ammesso su cui applicare la percentuale sia quello riferito all’attività di distribuzione, anche in analogia con quanto espresso nel DCO 386/2021/R/eel attualmente aperto sulla prescrizione breve. Inoltre, chiediamo, se possibile, che venga definito a livello di algoritmo e che sia reso disponibile al singolo DSO.

A tal riguardo evidenziamo che alcuni DSO, seguendo le logiche di applicazione della delibera 461/20 hanno presentato l’istanza di reintegro degli oneri di rete nel 2021 considerando le fatture scadute fino a giugno 2020. Pertanto, per la prima sessione 2022 del nuovo reintegro, la soglia dimensionale minima andrebbe riparametrata pro quota rispetto al periodo temporale oggetto dell’istanza stessa.

 

Q8. Si ritengono correttamente individuate le modalità di ammissione al Meccanismo dei crediti oggetto di accordi transattivi e di accordi di ristrutturazione del debito?

Q9. Si ritengono correttamente individuate le modalità di ammissione al Meccanismo dei crediti oggetto di accordi di cessione del credito?

Per evitare l’effetto opposto a quello auspicato da ARERA per cui al DSO non convenga avviare accordi transattivi, proponiamo che la percentuale di reintegro minima della quota rinunciata riconosciuta sempre al DSO sia pari al 90%, ossia identica al valore del riconoscimento previsto nel caso in cui tali accordi non vengono sottoscritti. Altresì riteniamo opportuno prevedere che il riconoscimento del 100% del credito rinunciato sia disposto nei casi di accordi transattivi che raggiungono un recupero maggiore o uguale al 60%.

 

Q10. Si ritengono correttamente individuati i contenuti delle istanze di partecipazione?

Condividiamo gli orientamenti proposti.

 

Q11. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche per la presentazione dell’istanza di partecipazione?

Evidenziamo che il 31 marzo è una data molto impattante per i DSO del settore elettrico per via della concomitanza con i numerosi adempimenti previsti dal TIQE. Proponiamo quindi che il termine per l’invio dell’istanza di partecipazione sia fissato al 30 aprile.

Inoltre, chiediamo conferma del fatto che gli interessi di mora per mancato versamento decorrono dal 30 giugno dell’anno in cui CSEA lo richiede (punto 2.37).

 

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