attendere prego…

Cerca

Policy

Policy / Mercato e Reti

Misure per l’attuazione delle disposizioni della legge 205/2017 in materia di prescrizione biennale in relazione al settlement elettrico e gas - Orientamenti finali

Leggi le osservazioni di Elettricità Futura al DCO 386/2021/R/com (21/09/2021)

Elettricità Futura ha trasmesso ad ARERA le proprie osservazioni in relazione al DCO 386/2021/R/com del 21 settembre 2021, rilevando numerosi elementi di criticità.

La regolazione proposta finora dall’ARERA per l’attuazione delle disposizioni sulla prescrizione biennale non sembra essere completa. La criticità principale risiede nella formulazione della normativa primaria e nella molteplicità di interpretazioni che ne sono scaturite, di fatto alla base di tutte difficoltà emerse nel percorso di “traduzione” della stessa in regolazione. A parere dell’Associazione, una normativa logica, equa e bilanciata dovrebbe sia tenere conto delle responsabilità accertate di tutti i soggetti coinvolti nella catena della prescrizione, senza escluderne alcuni (clienti finali), che contemplare per venditori e DSO una compensazione di tutti gli oneri ingiustamente sopportati.

Indipendentemente da come verrà strutturato il meccanismo, l’Associazione ritiene che la compensazione dovrà essere garantita lungo tutta la filiera in tutti i casi in cui l’eccezione della prescrizione sia concessa al cliente. Pertanto, ad esclusione di specifici casi,  il venditore dovrebbe essere comunque compensato dal Sistema per non restare gravato, illegittimamente, di un onere irrecuperabile a fronte di una responsabilità non sua.

Elettricità Futura ribadisce l’importanza che ARERA proceda, in modo coordinato tra tutte le Direzioni interessate, a individuare obblighi, flussi informativi e responsabilità univoche, robusti e armonizzati, in grado di definire un framework regolatorio organico per l’applicazione operativa della prescrizione breve lungo tutta la filiera.

Anche alla luce di quanto evidenziato sopra, l’Associazione ritiene che ARERA non avrebbe dovuto limitarsi a prevedere una soluzione per la maggiore responsabilizzazione esclusivamente dei DSO, ma proporre soluzioni indirizzate anche verso i clienti finali, quali ad esempio un obbligo di autolettura nei casi specifici.  

 

Leggi il testo integrale delle Osservazioni

Osservazioni generali

Riportiamo di seguito le osservazioni di Elettricità Futura sul DCO con cui, a valle della consultazione 330/2020/R/com dello scorso anno, viene portato avanti il lavoro per l’attuazione delle disposizioni normative in tema di prescrizione biennale e viene delineato il meccanismo di compensazione degli importi afferenti alla materia prima e ai corrispettivi di dispacciamento per il settore elettrico, e alla materia prima e ai corrispettivi variabili di trasporto per il settore del gas nonché agli ulteriori oneri non riscossi per effetto dell’eccezione da parte dei clienti finali della prescrizione.

Riteniamo particolarmente utile l’inserimento in coda al documento dello schema preliminare di Delibera, in cui tutte le proposte e gli orientamenti illustrati nella consultazione vengono “tradotti” e riportati sotto forma di disposizioni puntuali del provvedimento che sarebbe pubblicate in esito alla consultazione. Questa soluzione, infatti, permette agli operatori di avere un’idea più chiara di come gli orientamenti contenuti nei DCO sono effettivamente articolati nel testo di una Delibera e di verificarne l’effettiva coerenza. Auspichiamo che questa soluzione possa essere prevista in futuro anche per altre consultazioni.

Entrando nel merito delle proposte illustrate, rileviamo numerosi elementi di criticità. Nonostante gli sforzi compiuti per semplificare il più possibile il meccanismo di ristoro, proponendo alcune delle opzioni e soluzioni illustrate nel DCO 330/2020/R/com che nella nostra risposta avevamo indicato come adeguate e preferibili, la regolazione proposta finora dall’ARERA per l’attuazione delle disposizioni sulla prescrizione biennale non sembra essere completa. Manca ad esempio una definizione di criteri certi con cui il DSO possa negare la prescrizione al cliente finale avendo dimostrato di possedere una prassi robusta (ad esempio avendo documentato tutti i tentativi di lettura così come previsti dall’attuale regolazione). In queste situazioni, infatti, il DSO si trova nell’impossibilità di accedere al contatore causa cliente per quanto quest’ultimo non abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito (“causa sospensiva della prescrizione”).

Desideriamo inoltre ribadire, come all’Autorità stessa è ben noto, che la criticità principale risiede però nella formulazione della normativa primaria e nella molteplicità di interpretazioni che ne sono scaturite, di fatto alla base di tutte le problematiche e le difficoltà emerse nel percorso di “traduzione” della stessa in regolazione. Come già espresso nelle nostre precedenti posizioni sul tema, riteniamo che una normativa logica, equa e bilanciata dovrebbe sia tenere conto delle responsabilità accertate di tutti i soggetti coinvolti nella catena della prescrizione, senza escluderne alcuni (clienti finali), che contemplare per venditori e DSO una compensazione di tutti gli oneri ingiustamente sopportati.

Riteniamo inoltre che la regolazione non possa ignorare l’esistenza di possibili diverse interpretazioni della normativa primaria e che, nell’istituire un meccanismo a compensazione degli operatori, debba tenere conto anche di questa complessità, pur non volendo necessariamente entrare nel merito delle singole fattispecie. La regolazione dovrebbe quindi prevedere che:

  • In caso di prescrizione per responsabilità del venditore, tutti i costi della fornitura, tasse incluse, siano sopportati dal venditore stesso.
  • In caso di prescrizione per responsabilità del DSO, il venditore sia compensato di tutte le partite della bolletta e degli oneri, comprese le componenti fiscali (IVA e accise), che ha ingiustamente sopportato. Senza queste compensazioni si arrecherebbe, come purtroppo già accade a oggi, un danno al venditore non dovuto.
  • Nelle situazioni nelle quali sia accertata l’esclusione di ogni responsabilità del venditore e del DSO e in assenza di una causa di sospensione della prescrizione, venditori e DSO siano compensati integralmente attraverso i più opportuni meccanismi di socializzazione.

Quest’ultima casistica (che potremmo quindi identificare con la lettera “d)”) si verifica in più occasioni e genera forti criticità per distributori e venditori, e per questi ultimi si conclude nell’impossibilità di vedersi riconoscere gli importi eccepiti dai clienti e a questi riconosciuti. Auspichiamo quindi che ARERA si faccia portavoce in tutte le sedi opportune della necessità di modifica della normativa attuale (es. abrogando l’articolo 1.295, della Legge di Bilancio 2020) che possa poi prontamente tradursi in una regolazione che responsabilizzi equamente tutti i soggetti della catena della prescrizione.

Indipendentemente da come verrà strutturato il meccanismo, riteniamo che la compensazione dovrà essere garantita lungo tutta la filiera in tutti i casi in cui l’eccezione della prescrizione sia concessa al cliente. Pertanto, ad esclusione dei casi di responsabilità del venditore o nei casi in cui il DSO dichiari (tramite un flusso di comunicazione standardizzato) la sussistenza di una causa di sospensione della prescrizione, il venditore dovrebbe essere comunque compensato dal Sistema per non restare gravato, illegittimamente, di un onere irrecuperabile a fronte di una responsabilità non sua.

Ribadiamo quindi, come già fatto in risposta al DCO 330/2020/R/com, che è indispensabile e prioritario che ARERA proceda, in modo coordinato tra tutte le Direzioni interessate, a individuare degli obblighi e flussi informativi e delle responsabilità univoche, robusti e armonizzati, in grado di definire un framework regolatorio organico per l’applicazione operativa della prescrizione breve lungo tutta la filiera.

In tale ottica, considerato anche l’elevato numero di imprese della distribuzione attive sul mercato, a tutela di tutti gli operatori (sia venditori, sia DSO) e al fine di minimizzare l’insorgenza di contenziosi giudiziari tra operatori e/o con i clienti finali, andrebbero definiti degli adempimenti o delle prassi omogenei in carico ai DSO che siano adeguati a dimostrare che essi hanno ottemperato correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla regolazione in tema di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura entro i termini ivi previsti e che quindi possano essere manlevati, nei casi di mancato accesso al contatore, ogniqualvolta il DSO riesca ad attestare l’effettivo contatto avuto con il cliente per la lettura del contatore. Riteniamo inoltre necessario normare le modalità di comunicazione bilaterale fra Venditore e DSO in maniera che siano univoche nei modi e certe nei tempi le richieste di ristoro della quota trasporto/distribuzione.

Senza questi interventi, come richiamato sopra, il meccanismo proposto risulterebbe sfavorevole per i venditori che, a fronte di un diniego opportunamente documentato da parte dei DSO, anche laddove non avessero alcuna responsabilità diretta, si vedrebbero comunque costretti a riconoscere la prescrizione eccepita dal cliente finale senza la possibilità di accedere al meccanismo di ristoro.

Infine, anche alla luce di quanto evidenziato sopra, riteniamo che ARERA nel presente DCO non avrebbe dovuto limitarsi a prevedere una soluzione per la maggiore responsabilizzazione esclusivamente dei DSO, ma proporre soluzioni indirizzate anche verso i clienti finali, quali ad esempio prevedendo un obbligo di autolettura nei casi in cui il cliente non ha consentito l’accesso del DSO al misuratore inaccessibile, in modo da consentirgli di adempiere al dettame regolatorio che gli impone tempestività nella messa a disposizione della misura, entro le tempistiche necessarie ad impedire il maturare della prescrizione biennale. Tale soluzione, di implementazione semplice e rapida, potrebbe contribuirebbe significativamente a ridurre la portata del fenomeno e anche a mitigare eventuali comportamenti opportunistici da parte dei clienti finali, senza necessariamente dover intervenire sulla normativa primaria. Chiediamo quindi

che ARERA non la escluda a priori, ma ne valuti una sua implementazione. Questo in quanto il settore gas, per il quale al momento non è prevista l’estensione del meccanismo di responsabilizzazione dei DSO, a oggi soffre maggiormente il fenomeno in oggetto rispetto al settore elettrico (anche a causa della minor presenza di smart meter).

Osservazioni di dettaglio

Q1. Si ritiene che vi possano essere ulteriori esigenze specifiche da considerare al fine di identificare le condizioni di accesso alla compensazione?

Si rimanda alle osservazioni in premessa. Inoltre, indipendentemente dalla configurazione delle condizioni di accesso alla compensazione, è fondamentale che il meccanismo garantisca la restituzione degli importi in tutti i casi in cui l’eccezione della prescrizione deve essere concessa al cliente come espresso in premessa prevedendo comunque una compensazione da parte del sistema per evitare che il venditore resti gravato di un onere a fronte di una responsabilità non sua qualora riceva un diniego motivato dal DSO.  In caso contrario, è opportuno formalizzare che il rigetto da parte del DSO debba essere opponibile anche nei confronti dei clienti finali.

Q2. Si condivide la periodicità individuata (semestrale) per la liquidazione delle partite oggetto di compensazione o si ritiene preferibile prevedere una periodicità annuale per la loro liquidazione? Q3. Si ritiene che siano state correttamente identificate le informazioni per richiedere la compensazione? Quali altri elementi si ritiene opportuno richiedere?

Q2: Entrambe le soluzioni hanno vantaggi e svantaggi. La liquidazione semestrale garantirebbe una minore esposizione economica per i venditori, a patto di un maggiore onere amministrativo-gestionale per potervi partecipare. Viceversa, una liquidazione annuale sarebbe meno onerosa dal punto di vista amministrativo, ma consentirebbe una liquidazione su frequenze più ampie.

A nostro avviso quindi il meccanismo dovrebbe prevedere delle sessioni sia semestrali che annuali, lasciando la facoltà all’operatore di accedervi in base alle sue valutazioni.

Q3: Nella nota esplicativa 3, viene precisato che “la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/00, prodotta al fine di comprovare quanto dichiarato con riferimento al comma 4.2 o richiesto eventualmente da CSEA deve essere fornita dall’utente richiedente anche nei casi in cui il medesimo utente presenti la richiesta di compensazione per conto di una controparte commerciale terza”.

Chiediamo che, nel caso in cui la richiesta dell’UdT contenga le richieste per conto anche delle relative controparti commerciali, siano quest’ultime a dover sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/00 e a trasmetterla all’UdT che a sua volta procederà a convogliarle, assieme alla propria, alla CSEA.

È inoltre necessario semplificare per il settore elettrico il calcolo delle partite fisiche evitando l’ulteriore distinzione sulle fasce orarie ritenuta, dal punto di vista operativo, solo un aggravio senza un effettivo beneficio. Tale semplificazione, tra l’altro, è la medesima proposta dall’Autorità nel definire il c.d. Vrp nella formula al comma 8.1.

Q4. Si ritiene che debbano essere considerati ulteriori elementi ai fini della quantificazione delle compensazioni? Motivare la risposta.

Nell’ottica della definizione delle modalità standard e uniformi di comunicazione tra venditori e DSO citate in premessa, è fondamentale, che il DSO comunichi al venditore sia l’importo sia il dettaglio delle partite fisiche correlate in modo da consentire al venditore una quadratura immediata oltre che agevolarne l’istanza verso CSEA. In tal caso, come specificato anche allo spunto precedente, al fine di semplificare ulteriormente la quantificazione delle partite fisiche, è necessario che per il settore elettrico i valori di energia non siano ulteriormente distinti sulle fasce orarie. 

Q5. Si ritiene che debbano essere considerati ulteriori elementi ai fini della definizione del meccanismo di responsabilizzazione? Motivare la risposta.

Q6. Ai fini della definizione del corrispettivo CUDMP per semplicità si utilizza una media dei prezzi e dei corrispettivi relativi all’anno n-1. Si ritiene, invece, più opportuno utilizzare una media dei prezzi e dei corrispettivi dell’intero periodo sulla base del quale è definito il Vrp?

Q5-6: Pur comprendendo le finalità del meccanismo proposto per ridurre le casistiche in cui le inefficienze si protraggano oltre il biennio, evidenziamo che la qualità e tempestività del servizio di misura sono già regolate e penalizzate in caso di inefficienze (si considerino ad esempio indennizzo automatico ex. art. 17 del TIF lato elettrico, meccanismo del deltaIO lato gas, meccanismo previsto agli artt. 27 e 28 del TIME relativo agli indennizzi legati alla qualità delle misure e ai ritardi di comunicazione delle letture).

In generale, per evitare di configurare un ennesimo meccanismo penalizzante ridondante rispetto a quelli già previsti, è a nostro avviso necessario considerare esclusivamente i volumi generati da rettifiche positive e non anche quelle negative che di fatto costituiscono un credito che viene restituito direttamente al cliente finale. In altri termini è opportuno che il corrispettivo Vrp della formula indicata al comma 8.1 del DCO non sia definito come sommatoria in valore assoluto dei volumi di energia rettificata.

È inoltre importante che il periodo temporale utilizzato ai fini del calcolo dei corrispettivi CUDMP e Vrp sia lo stesso.

Infine, è importante che il meccanismo di penalizzazione, che sarebbe applicato ai soli volumi di energia sottesi alle rettifiche relative a dati di misura afferenti ad un periodo antecedente i 24 mesi dalla data di messa a disposizione dell’ultima misura effettiva, non annoveri anche i volumi antecedenti il 1° marzo 2018 per il settore elettrico e il 1° gennaio 2019 per il gas.

Sarebbe quindi preferibile che la definizione del citato meccanismo di responsabilizzazione per il settore elettrico fosse rinviata ad una trattazione successiva, unitamente a quella inerente all’implementazione di un meccanismo simile anche nel settore gas, nell’ottica di individuare eventuali soluzioni armonizzate per entrambi i settori.


CONDIVIDI

FACEBOOK   /   TWITTER   /   LINKEDIN

Ultime novità da EF

Latest

Iscriviti alle Newsletter Elettricità Futura
iscriviti

Ho letto e accetto l’informativa sulla privacy

Accedi al tuo profilo
Elettricità Futura

Hai dimenticato la password? Clicca qui

Non hai le tue credenziali di accesso? Creale adesso >>>

Vuoi richiedere un preventivo? Clicca qui