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Proposte interassociative sull’aggiornamento degli intervalli di fattibilità definitivi e al vincolo di rampa

Osservazioni a Terna (30/06/2022)

Nel documento Elettricità Futura, congiuntamente a Energia Libera, propone a Terna alcune migliorie sulle modalità di determinazione e l’aggiornamento degli intervalli di fattibilità e sull’applicazione del vincolo di rampa.

In particolare, per quanto riguarda gli intervalli di fattibilità l’Associazione chiede di prevedere ulteriori casi di aggiornamento e di rivedere gli stessi per considerare avarie o disservizi parziali e vincoli di produzione al di fuori della responsabilità dell’Utente del dispacciamento

Invece per il vincolo di rampa l’Associazione chiede che Terna preveda almeno un anno tra la definizione di un settlement dettagliato e coerente e l’entrata in vigore del vincolo stesso, prevedendo anche un apposito periodo di prova prima che venga applicato il relativo corrispettivo.


Leggi il testo integrale del Documento


In data 3 maggio 2022, Terna ha pubblicato le versioni aggiornate dei Capitoli 4 e 7 e degli Allegati A.23 e A.25 al proprio Codice di rete, come approvate da ARERA con la Delibera 134/2022/R/eel. Tali nuove versioni sono finalizzate all’aggiornamento degli intervalli di fattibilità definitivi, alla revisione della definizione del fabbisogno della Piattaforma Europea RR e all’introduzione della verifica del rispetto del vincolo di rampa e del relativo corrispettivo di mancato rispetto.

Con riferimento all’aggiornamento degli intervalli di fattibilità, accogliamo con favore le modifiche implementate da Terna in quanto, come richiesto in diverse sedi, esse prevedono l’aggiornamento di un intervallo di fattibilità definitivo per subentrate avarie o disservizi qualora i valori aggiornati di potenza massima e minima comunicati dall’Utente del Dispacciamento risultassero incompatibili con il medesimo intervallo.

Tuttavia, riteniamo opportuno che vengano previsti ulteriori casi di aggiornamento dei richiamati intervalli di fattibilità al fine di rendere la definizione di tali intervalli sempre più compatibile e coerente con le reali criticità di gestione degli impianti di produzione. Le segnalazioni di seguito riportate potrebbero indubbiamente contribuire alla rendicontazione prevista da ARERA con la Delibera 218/2021/R/eel: […] in relazione agli intervalli di fattibilità, Terna trasmetta all’Autorità, con cadenza semestrale e fino a successive disposizioni, una rendicontazione dei vincoli introdotti e delle relative motivazioni, nonché di eventuali criticità rilevate (anche su segnalazione degli operatori) nella loro applicazione.

In particolare, chiediamo che gli intervalli di fattibilità vengano aggiornati per considerare:

  • Avarie o disservizi parziali (riferiti, cioè, non all’intero impianto di produzione ma a uno o più suoi gruppi) accompagnati dalla comunicazione, da parte dell’Utente del Dispacciamento, di indisponibilità al bilanciamento. Si tratta del caso, per esempio, in cui, in un impianto di produzione costituito da due gruppi, un solo gruppo vada in avaria (vds. esempio 4.a della slide 8 della Presentazione illustrativa pubblicata da Terna in data 3 maggio 2022), rendendo quindi non fattibili eventuali incrementi di potenza superiori alla potenza massima aggiornata dall’Utente del Dispacciamento su ScWeb. In questi casi, al fine di evitare uno sbilanciamento, Terna dovrebbe aggiornare l’estremo inferiore dell’intervallo di fattibilità, ponendolo pari al valore di potenza massima comunicato dall’Utente del dispacciamento, in quanto riconducibile a un’avaria o disservizio parziale. Sarebbe auspicabile che tale modifica, una volta implementata, venga applicata ex-post a tutti i casi in cui si siano presentati un’avaria parziale (accompagnata dalla comunicazione di indisponibilità al bilanciamento) e il mancato aggiornamento degli estremi dell’intervallo di fattibilità, rettificando gli eventuali sbilanciamenti.
  • Vincoli di produzione al di fuori della responsabilità dell’Utente del dispacciamento. Considerando, ad esempio, gli impianti idroelettrici, gli intervalli di fattibilità dovrebbero essere aggiornati anche per considerare le condizioni di idraulicità a cui è soggetto l’impianto: in caso di elevati apporti (vds. esempio 4.b della slide 8 della richiamata Presentazione illustrativa), avere la possibilità di essere svincolati dagli intervalli di fattibilità permetterebbe agli operatori di gestire correttamente la produzione tramite i mercati dell’energia ed evitare inutili sbilanciamenti. Pertanto, chiediamo che, in caso di modifica delle potenze massime e minime accompagnata dall’inserimento di indisponibilità al bilanciamento, Terna proceda all’aggiornamento degli intervalli di fattibilità definitivi.

Cogliamo l’occasione per evidenziare, in seguito all’introduzione di XBID e dei conseguenti intervalli di fattibilità, che spesso tali vincoli ingessano in maniera ingiustificata l’operatività sui mercati dell’energia, a partire dalla CRIDA 2. Vi sono diversi casi in cui a fronte di un’avaria di un gruppo non sia possibile bilanciare energia da un gruppo ad un altro anche in uno stesso polo, visto che la Fmin non viene posta pari a zero, impedendo di fatto di spostare energia. Allo stesso modo, la definizione di un intervallo di fattibilità con Fmin=Fmax, in presenza di un programma di riferimento maggiore di zero, elimina ogni possibile margine di manovra in XBID per l’aggiustamento dei profili.

In definitiva, evidenziamo che l’algoritmo di calcolo degli intervalli di fattibilità non sempre rispetta la fattibilità tecnica dell’impianto[1], restringendo notevolmente l’operatività e le opportunità in MI-XBID su 8 periodi orari.

Con riferimento invece all’introduzione del corrispettivo di mancato rispetto del vincolo di rampa, chiediamo che Terna preveda almeno un anno tra la definizione di un settlement dettagliato e coerente con lo stesso e la sua entrata in vigore: tale lasso di tempo risulta necessario per verifiche ed eventuali aggiornamenti degli impianti da parte degli operatori. Gli stessi, inoltre, dovranno poter verificare la coerenza di quanto eventualmente fatturato da Terna per il mancato rispetto del vincolo di rampa con i dati rilevati sulle unità di produzione. A questo proposito, si sottolinea la difficoltà nell’affiancare un settlement al secondo a quello quarto orario attualmente operativo nei sistemi, richiedendo un periodo di test piuttosto lungo. Chiediamo quindi di prevedere, al termine dell’implementazione da parte degli operatori, un periodo di parallelo di almeno 2 mesi per la verifica dei dati.

L’introduzione del corrispettivo dovrebbe anche essere preceduta da un congruo periodo di prova finalizzato a testare la capacità degli impianti di generazione di aderire al predetto vincolo prima dell’applicazione del relativo corrispettivo. Durante queste prove dovrà essere applicato lo stesso meccanismo di sterilizzazione degli sbilanciamenti dovuti al rispetto del vincolo di rampa previsto a regime.

Date le regole di costruzione del PV e le problematiche di fattibilità tecnica degli impianti, riteniamo che l’ambito di applicazione del vincolo di rampa debba essere limitato ai casi in cui il PV, per entrambi i quarti orari della rampa, ricada entro i limiti di potenza minima e massima di fascia, così come definito su Gaudì ed aggiornato su Sistema Comandi Web (SCWeb).

Inoltre, in conseguenza di quanto sopra, chiediamo di valutare che il vincolo di rampa non venga applicato durante i periodi di cambio assetto poiché questi, similmente ai casi di rampa di avviamento e derampa di fermata, sono periodi particolari in cui si avvia il secondo assetto dell’impianto di generazione e, quindi, analogamente ai periodi di avviamento, potrebbe risultare tecnicamente infattibile il rispetto del vincolo di rampa lineare.

Infine, segnaliamo notevoli criticità nel rispetto del vincolo di rampa da parte delle unità alimentate a carbone, a causa della difficoltà tecnica di regolazione del combustibile e conseguenti avviamenti/spegnimenti dei mulini in fase di rampa che comportano notevoli ripercussioni sul carico termico della caldaia/turbina vapore. È opportuno sottolineare anche che, in caso di eventuali sbilanciamenti che precedano l’inizio della rampa, il vincolo non possa essere di fatto rispettato e pertanto la penale non debba essere applicata; diversamente, si applicherebbe una doppia penalizzazione (i.e., sbilanciamento e mancato rispetto del vincolo di rampa). Si richiede pertanto di escludere tali tipologie di impianti dal campo di applicazione del vincolo di rampa oppure, in alternativa, di prevedere una maggiore banda di tolleranza.

Alla luce degli elementi sopra menzionati, chiediamo di fissare un incontro tecnico tra Terna e i membri delle Associazioni per avviare un confronto sui temi in oggetto, su ulteriori aspetti puntuali relativi all’applicazione del vincolo di rampa che non risultano chiari (es. diversi casi di sovrapposizione tra un ordine di dispacciamento e il vincolo di rampa[2]; criteri di campionamento) e sulla definizione dei programmi vincolanti affioranti.

 

[1] Ad esempio, in alcune occasioni, si sono riscontrate differenze ingiustificate negli intervalli di fattibilità tra un periodo orario e quello immediatamente precedente o successivo (anche appartenenti alla stessa sottofase MSD).

[2] Sarebbe opportuno chiarire come deve essere gestito il PVM in presenza di ordini BDE del tipo “Mantieni Differenza” dopo il tempo TFIN di tale ordine nei seguenti casi:

  • ordine BDE con TFIN antecedente il minuto T di inizio rampa PVi
  • ordine BDE con TFIN che ricade all’interno del primo quarto della rampa PVi

Nel caso di ordine BDE con TFIN che ricade all’interno del primo quarto della rampa, il vincolo di rampa non dovrebbe essere applicato per entrambi i quarti orari, essendo tecnicamente impossibile rispettare il vincolo di rampa, a causa della presenza del BDE.

 

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