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Riforma della disciplina degli sbilanciamenti, in attuazione del quadro regolatorio europeo

Elettricità Futura ha trasmesso le proprie osservazioni su DCO ARERA 292/2021/R/eel (08/07/2021)

 

L’Associazione accoglie positivamente il presente DCO e le proposte di intervento illustrate. L’aspetto sicuramente più positivo della consultazione è la proposta di evoluzione della tipologia e del calcolo di prezzo di sbilanciamento per l’applicazione del single pricing indipendentemente dal tipo di unità calcolato con una formula basata sui prezzi medi (eliminando quindi l’asimmetria derivante dall’applicazione di tre regimi differenti per UAB, UNAB e UNAB FRNP). Evoluzione che Elettricità Futura auspica venga implementata entro le tempistiche ipotizzate, ossia da inizio 2022.

Un aspetto del DCO su cui invece si nutrono alcune perplessità riguarda la proposta di calcolo del segno e del prezzo di sbilanciamento basato sul meccanismo di aggregazione delle zone di mercato, riprendendo in considerazione la soluzione delle zone dinamiche prospettata nel DCO 368/2013/R/eel. Pur non essendo contraria a priori a questa soluzione, ma costruttivamente e motivatamente critica, l'Associazione ritiene che al momento manchino ancora gli elementi quantitativi/qualitativi e metodologici utili per poter prendere una decisione certa su quale soluzione risulti la migliore per evolvere la disciplina sul perimetro delle aree di prezzo di sbilanciamento. A oggi mancano infatti elementi concreti sulla metodologia di aggregazione delle aree che Terna dovrebbe definire nel 2022 (es. per la contabilizzazione delle diverse movimentazioni su MSD, sui prezzi da utilizzare e sui transiti tra zone) e anche un’analisi, sulla base della metodologia selezionata, sui dati storici che permetterebbero di avere un’idea più chiara degli effetti dell’aggregazione dinamica delle aree di sbilanciamento.

Elettricità Futura quindi chiede che ARERA sfrutti i prossimi mesi e la consultazione di Terna per effettuare un’analisi accurata e attenta su entrambe le opzioni disponibili, (1) aggregati di zone dinamiche e (2) aree statiche pari alle zone di mercato, posticipando la decisione su quale delle due implementare solo a consultazione conclusa.

Leggi il documento integrale con le osservazioni di dettaglio

Osservazioni generali

In linea generale, accogliamo positivamente il presente DCO e le proposte di intervento illustrate. La consultazione è di fondamentale importanza per l’aggiornamento della disciplina degli sbilanciamenti e il suo adeguamento alla normativa UE, il tutto all’interno del più ampio processo di revisione della regolazione sul dispacciamento avviato con il DCO 322/2019/R/eel per la definizione del TIDE. 

L’aspetto sicuramente più positivo della consultazione è la proposta di evoluzione della tipologia e del calcolo di prezzo di sbilanciamento per l’applicazione del single pricing indipendentemente dal tipo di unità calcolato con una formula basata sui prezzi medi (eliminando quindi l’asimmetria derivante dall’applicazione di tre regimi differenti per UAB, UNAB e UNAB FRNP). Evoluzione che auspichiamo venga implementata entro le tempistiche ipotizzate, da inizio 2022.

Un aspetto del DCO su cui nutriamo alcune perplessità riguarda invece la proposta di calcolo del segno e del prezzo di sbilanciamento basato sul meccanismo di aggregazione delle zone di mercato, riprendendo in considerazione la soluzione delle zone dinamiche prospettata nel DCO 368/2013/R/eel. Pur non essendo contrari a priori a questa soluzione, ma costruttivamente e motivatamente critici, riteniamo che al momento manchino ancora gli elementi quantitativi/qualitativi e metodologici utili per poter prendere una decisione certa su quale soluzione risulti la migliore per evolvere la disciplina sul perimetro delle aree di prezzo di sbilanciamento.

Da una lettura del DCO sembra infatti che si propenda direttamente per la soluzione di zone dinamiche, sottovalutando la soluzione basata su aree statiche fissate pari alle zone di mercato. Soluzione peraltro prevista come “standard” sia nel Regolamento balancing che nella metodologia adottata dall’ACER e che, da un punto di vista gestionale e operativo, sarebbe di più semplice implementazione rispetto a quella per le zone dinamiche.

Al di là degli orientamenti e dei principi illustrati nel DCO, ad oggi mancano elementi concreti sulla metodologia di aggregazione delle aree che Terna dovrebbe definire nel 2022 (es. per la contabilizzazione delle diverse movimentazioni su MSD, sui prezzi da utilizzare e sui transiti tra zone) e anche un’analisi, sulla base della metodologia selezionata, sui dati storici che permetterebbero di avere un’idea più chiara degli effetti dell’aggregazione dinamica delle aree di sbilanciamento. Chiediamo quindi che ARERA sfrutti i prossimi mesi e la consultazione di Terna per effettuare un’analisi accurata e attenta su entrambe le opzioni disponibili, (1) aggregati di zone dinamiche e (2) aree statiche pari alle zone di mercato, posticipando la decisione su quale delle due implementare solo a consultazione conclusa. Prendere una decisione già ora, in mancanza di dati rilevanti su quale soluzione potrebbe essere la migliore per il sistema elettrico italiano, sarebbe affrettato e potenzialmente controproducente.

 

Osservazioni di dettaglio

Q.1: Si condivide l’orientamento dell’Autorità di identificare gli aggregati di aree di prezzo di sbilanciamento, utili ai fini del calcolo del segno e del prezzo, secondo la prima opzione, cioè sulla base delle sole congestioni del tempo reale?

Come espresso in premessa, chiediamo che prima di decidere quale soluzione e opzione implementare per il calcolo del segno e del prezzo di sbilanciamento (aggregazione dinamica di aree di prezzo di sbilanciamento e di aree statiche con perimetro pari alle zone di mercato), ARERA analizzi e valuti attentamente assieme a Terna e operatori (es. tramite il DCO Terna già previsto) vantaggi e svantaggi di ciascuna delle due. In particolare, riteniamo essenziale che sia valutata anche la seconda soluzione (aree statiche pari alle zone di mercato), che a nostro avviso non sembra essere presa sufficientemente in considerazione nel DCO nonostante rappresenti una soluzione di più semplice implementazione e gestione, rispetto agli aggregati di aree dinamiche. Considerato il periodo previsto di go-live di questa modifica alla disciplina, ossia gennaio 2023, prendere una decisione, già ora, su quale percorso seguire, senza avere sufficienti elementi a disposizione per valutare pro e contro, sarebbe affrettato e potenzialmente controproducente. Ad oggi, infatti, non è noto come verrà effettivamente implementata questa soluzione da parte di Terna. Invece, risulta chiaro che essa comporterà alcune complessità operative sia per Terna che per gli operatori e che necessiterà la messa in atto da parte di Terna di diverse azioni finalizzate all’aumento della trasparenza verso gli operatori.

La soluzione basata sul calcolo del segno e del prezzo di sbilanciamento considerando le sole aree di prezzo di sbilanciamento statiche e corrispondenti alle zone di mercato avrebbe il vantaggio di essere operativamente più semplice da gestire da parte di Terna, nonché di essere completamente adempiente alla metodologia predisposta da ACER e ai regolamenti europei. Inoltre, la valorizzazione degli sbilanciamenti con un approccio zonale risulterebbe adeguatamente rappresentativa, in media, della dimensione “spaziale” del prezzo: le zone di mercato infatti scaturiscono da un’analisi dei principali limiti di transito e delle congestioni più significative e ricorrenti nella rete primaria e sono oggetto di aggiornamento periodico per tener conto dell’evoluzione del sistema elettrico. La definizione del valore delle attivazioni evitate, tra l’altro, supererebbe la criticità evidenziata dall’Autorità nella Delibera 165/06 in quanto definisce un valore del prezzo di sbilanciamento, diverso dal prezzo zonale MGP, anche nei casi in cui Terna non attivi energia di bilanciamento. Infine, non sarebbe neanche più necessario il corrispettivo di non arbitraggio macrozonale – che da settembre andrà applicato anche al saldo commerciale – in quanto il prezzo di sbilanciamento sarebbe definito a livello zonale e quindi gli utenti del dispacciamento non avrebbero la possibilità di fare arbitraggi tra il differenziale dei prezzi zonali MGP delle zone interne alla macrozona dinamica.

Inoltre, allo stato attuale la proposta di macrozone dinamiche, in entrambe le sue due possibili configurazioni, è descritta in modo non completo per consentirne una valutazione e un giudizio adeguati e precisi da parte degli operatori. Ad esempio, non è chiarito come nel calcolo dei prezzi di sbilanciamento saranno considerati i flussi tra zone derivanti da compensazione di opposti sbilanciamenti, né si fornisce una esemplificazione del calcolo nel caso di macrozone con segni di sbilanciamento discordi. Più in generale, infine, andrebbe approfondito per i servizi aventi un perimetro rilevante di approvvigionamento non zonale (ad es. nodale o anche macrozonale) come si traducono le reali congestioni che emergono nei suddetti perimetri rilevanti in congestioni applicate alle zone.

Chiarita la proposta da un punto di vista metodologico, dovrà essere discusso anche il set delle informazioni pubblicate e funzionali a garantire la trasparenza e replicabilità del metodo identificato (es. valore dei transiti disponibili, valore dei transiti effettivi, riferimenti di prezzo utilizzati, ecc…).

Per i motivi sopra esposti, ci riserviamo di fornire un giudizio preciso su quale, tra la proposta di aggregazione dinamica di aree di prezzo di sbilanciamento (nelle sue due configurazioni) o di aree statiche con perimetro pari alle zone di mercato, sia la soluzione migliore e preferibile per l’evoluzione della disciplina solo a valle di un'analisi di dettaglio su vantaggi/svantaggi di entrambe le opzioni.

In aggiunta a ciò, chiediamo che le informazioni pubblicate da Terna per il settlement siano chiare e ben strutturate: ad esempio, Terna dovrebbe far riferimento alle zone di mercato, e non alle macro-zone dinamiche, nell’indicazione del prezzo e del segno di sbilanciamento (se due zone appartengono alla medesima macro-zona dinamica per un dato periodo rilevante avranno il medesimo prezzo di sbilanciamento e segno di sbilanciamento e Terna dovrebbe indicare che tali zone sono state aggregate per il calcolo dei predetti segno e prezzo).

 

Q.2: Si condividono gli orientamenti dell’Autorità sul valore delle attivazioni evitate?

Relativamente alla prima casistica in cui il VoAA è calcolato in assenza di attivazioni su MB e piattaforme UE e con fabbisogno terna pari a 0, nel DCO è proposto che si prenda in considerazione solo l’offerta per “altri servizi” in vendita a prezzo più basso. Dal momento che, in questi casi, ci sarebbe un’uguale probabilità che il primo sbilanciamento sia positivo o negativo, riteniamo più corretto che si prenda come riferimento la media tra l’offerta per “altri servizi” in vendita con prezzo più basso e l’offerta per “altri servizi” in acquisto con prezzo più alto. Il VoAA sarebbe definito quindi come una media delle due offerte, la prima in vendita e la seconda in acquisto, con il prezzo più competitivo.

Chiediamo inoltre che si integri la formula di calcolo dei prezzi di sbilanciamento (tabella pag. 25) con la casistica di calcolo del segno di sbilanciamento della zona indefinito e quindi di calcolo del prezzo di sbilanciamento con il VoAA.

Infine, richiediamo che Terna renda disponibile agli operatori il VoAA al fine di aumentare la trasparenza.

 

Q.3: Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito all’applicazione di ulteriori corrispettivi per unità abilitate e non abilitate, necessari per la tutela del sistema?

In linea generale, condividiamo l’introduzione degli ulteriori corrispettivi introdotti da ARERA per le unità abilitate e non abilitate. In particolare, in caso si implementasse l’aggregazione dinamica per il calcolo del segno e del prezzo di sbilanciamento, condividiamo l’estensione del corrispettivo di non arbitraggio macrozonale, così come modificato dall’Autorità al fine di considerare l’eventuale nuovo perimetro di aggregazione, anche alle unità abilitate a partire dall’entrata in vigore della nuova valorizzazione basata sul single pricing.

Tuttavia, per quanto riguarda i corrispettivi applicati in caso di mancato rispetto degli intervalli di fattibilità per la tutela del sistema, tenendo conto del fatto gli intervalli di fattibilità nel DCO sono ritenuti equiparabili a un ordine di dispacciamento vero e proprio, è importante che con l’introduzione di corrispettivi penalizzanti nel caso di mancato rispetto degli intervalli di fattibilità, venga di pari passo introdotta una forma di remunerazione per l’operatore.

Riprendendo quanto già espresso a GME e Terna nelle rispettive consultazioni per l’aggiornamento di TIDME e Codice di Rete per l’implementazione del SIDC e accogliendo lo spunto espresso nei ritenuta della Delibera 218/2021/R/eel per l’avvio di un procedimento sul tema, chiediamo che si valuti urgentemente l’introduzione di una modalità di remunerazione degli intervalli di fattibilità, dato che il mantenimento del programma all’interno di tale intervallo è un servizio che l’operatore offre al sistema. L’operatore che riceve un intervallo di fattibilità che inevitabilmente limiterà le proprie azioni sul MI-XBID dovrà ricevere una forma di remunerazione da parte di Terna per le quantità per cui risulta “congelato”.

La soluzione da noi ritenuta ideale e più efficiente per selezionare le UP da sottoporre a vincolo, che abbiamo proposto a GME e Terna e che peraltro è citata nei ritenuti della Delibera 218/2021/R/eel, consiste nell’introduzione di opzioni su capacità reale su MSD ex-ante (binomie: €/MW remunerato in esito a MSD ex-ante, €/MWh su MB). Tali opzioni dovrebbero prevedere offerte binomie per le diverse tipologie di vincoli richiesti dal gestore, con la specificazione del premio richiesto in ex-ante e del prezzo da riconoscere in caso di movimentazione sul MB.

 

Q.4: Si condividono, in generale, gli orientamenti dell’Autorità sulla riforma della disciplina degli sbilanciamenti, in attuazione del quadro regolatorio europeo?

In linea generale, condividiamo gli orientamenti dell’Autorità, ad eccezione di quanto esposto negli altri quesiti. In particolar modo, apprezziamo il passaggio al meccanismo di single pricing per tutte le tipologie di unità (abilitate e non abilitate, incluse le rinnovabili non programmabili) fin dal 15 gennaio 2022, in coerenza con il quadro europeo. Il passaggio al single pricing con la formula proposta da ARERA, infatti, permette una valorizzazione degli sbilanciamenti delle unità abilitate più “cost-reflective” del valore dell’energia di bilanciamento attivata da Terna in tempo reale rispetto al meccanismo dual pricing attualmente in vigore. Inoltre, l’introduzione contestuale dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento (così come proposti dall’Autorità nel documento per la consultazione), rappresenta un corretto e opportuno incentivo per le unità abilitate al rispetto degli ordini di dispacciamento impartiti da Terna.

La regolazione proposta, infatti, generalizza quanto attualmente previsto in caso di sbilanciamenti che comportano violazione di OdD aventi segno discorde rispetto alle azioni di bilanciamento, vale a dire sterilizza il potenziale profitto dell’operatore. Questo disincentivo economico (cioè l’assenza di remunerazione) è già oggi ritenuto sufficiente per incentivare, nei casi generali illustrati, l’operatore a rispettare il programma. Anche per questo motivo, riteniamo condivisibile la generalizzazione di questo approccio, superando la regolazione vigente che invece in tutti gli altri casi prevede oggi un’eccessiva penalizzazione in capo all’operatore.

Essendo quindi pienamente d’accordo con la proposta e le tempistiche per il passaggio al meccanismo del single pricing per tutte le tipologie di unità, riteniamo opportuno precisare che a nostro avviso non è necessario né opportuno ricorrere alla possibilità, contemplata nel par. 2.40 del DCO, di prevedere l’applicazione del dual pricing uniforme all’interno della zona di prezzo di sbilanciamento, nemmeno con riferimento a situazioni straordinarie (specifici periodi rilevanti) e temporanee. Infatti, il sistema di single pricing proposto da ARERA è già sufficiente a contemperare le esigenze di corretta valorizzazione dell’energia e salvaguardia della sicurezza di sistema. Inoltre, l’applicazione eccezionale, anche se temporalmente e spazialmente limitata, del dual pricing, sarebbe di complessa implementazione e rischierebbe di generare incertezze tra gli operatori sulla gestione dei propri sbilanciamenti (con passaggi repentini tra single e dual pricing).  

In ogni caso, un’eventuale proposta di Terna all’ARERA per l’applicazione straordinaria e temporanea del dual pricing uniforme all’interno della zona di prezzo di sbilanciamento e solo per determinati periodi rilevanti dovrebbe comunque essere sottoposta a consultazione pubblica, per garantire la massima trasparenza anche agli operatori sui criteri e le situazioni in cui ciò potrebbe verificarsi. Per questo motivo, da ultimo riteniamo difficilmente adottabile una qualsivoglia proposta in tal senso entro la data del 15 gennaio 2022 prevista per la prima applicazione della nuova disciplina.

Riteniamo poi necessaria una piccola revisione di natura formale: a pag. 26 del DCO le definizioni delle componenti incentivanti  e  le indicano come pari alla differenza se negativa/positiva tra il minimo/massimo prezzo di MGP delle zone appartenenti all’aggregato di aree di prezzo di sbilanciamento e le quantità  e . Trattandosi di un confronto tra prezzi, riteniamo che la formulazione andrebbe corretta eliminando la parola “quantità” e lasciando solo il riferimento ai valori .

 

Q.5: Si condivide il cronoprogramma identificato dall’Autorità per la riforma della disciplina degli sbilanciamenti in attuazione del quadro europeo?

Condividiamo le tempistiche per l’implementazione degli interventi di immediata applicazione, calcolo del prezzo di sbilanciamento, adeguamento corrispettivi e in particolare l’armonizzazione del meccanismo del single pricing a tutte le tipologie di unità. Per quanto riguarda però le tempistiche per l’implementazione delle modifiche all’individuazione delle aree di prezzo di sbilanciamento rimandiamo a quanto scritto in premessa e in risposta al Q1. Prima di aggiornare la disciplina in materia e di definire le relative tempistiche di go-live, è necessaria un’adeguata fase di studio e analisi sulle due opzioni disponibili per il calcolo del segno e del prezzo di sbilanciamento: aggregazione dinamica delle aree oppure aree statiche pari alle zone di mercato (auspicabile/preferibile).

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