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Policy / Transizione energetica e procedure autorizzative

Commissione Europea – Osservazioni di Elettricità Futura sulla proposta di revisione del regolamento generale di esenzione per categoria (GBER).

Osservazioni EF alla Commissione Europea (8/12/2021).

Elettricità Futura apprezza la volontà di fornire in questa revisione del regolamento generale di esenzione per categoria un ampliamento del campo di applicazione introducendo nel novero delle misure di aiuto senza notifica preventiva quelle legate al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal, della normativa europea sul clima, della strategia per l’adattamento ai cambiamenti climatici e quella per l'idrogeno, rendendo di fatto il processo di transizione più veloce e più semplice.

Considerate inoltre positive le proposte di modifica che introducono intensità di aiuto più elevate, in particolare con copertura fino al 100% dei costi ammissibili quando gli aiuti sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva e l’innalzamento delle soglie di notifica che consentono una maggiore flessibilità del sistema di esenzione, rendendo più immediata l’applicazione delle disposizioni.

Rispetto alle previsioni del nuovo regolamento, l’associazione auspica che il nuovo regolamento GBER prenda in considerazione anche la revisione in corso nell'ambito del pacchetto Fit for 55 nonché i prossimi pacchetti sul mercato dell'idrogeno e del gas decarbonizzato.

Leggi il testo integrale delle osservazioni.

Elettricità Futura apprezza la possibilità di poter fornire il proprio contributo alla revisione del regolamento generale di esenzione per categoria (GBER). Di seguito riportiamo i commenti e le proposte di revisione sugli aspetti di più stretto interesse per l’associazione.

Commenti generali

Apprezziamo innanzitutto la volontà di fornire in questa revisione del regolamento generale di esenzione per categoria un ampliamento del campo di applicazione introducendo nel novero delle misure di aiuto senza notifica preventiva quelle legate al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal, della normativa europea sul clima, della strategia per l’adattamento ai cambiamenti climatici e quella per l'idrogeno, rendendo di fatto il processo di transizione più veloce e più semplice.

Consideriamo inoltre positive le proposte di modifica che introducono intensità di aiuto più elevate, in particolare con copertura fino al 100% dei costi ammissibili quando gli aiuti sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva e l’innalzamento delle soglie di notifica che consentono una maggiore flessibilità del sistema di esenzione e quindi rendono più immediata l’applicazione delle disposizioni.

Segnaliamo però che il nuovo regolamento GBER dovrebbe prendere in considerazione la revisione in corso nell'ambito del pacchetto Fit for 55 e del prossimo pacchetto sul mercato dell'idrogeno e del gas decarbonizzato.

Inoltre, l’elettrificazione dovrebbe emergere nel nuovo Regolamento GBER come elemento cruciale per promuovere la transizione energetica e la decarbonizzazione degli usi finali. Questo potrebbe essere ottenuto attraverso un’elettrificazione diretta, ad esempio negli usi finali in alcuni settori, oppure attraverso un’elettrificazione “indiretta” nei settori hard-to-abate (es. alcune applicazioni nell’industria pesante, trasporto marittimo e aviazione) attraverso il ricorso all’idrogeno verde, agli e-fuel prodotti da elettrolisi.  

Commenti di dettaglio

All’interno della revisione vengono proposte una serie di definizioni che ad oggi non sembrano essere coerenti con le altre politiche europee sul tema già in atto o in corso di revisione e che possono quindi generare incertezza regolatoria.

Si segnalano in particolare le definizioni di:

  • “idrogeno rinnovabile” di cui al punto 102 quater) in cui si richiama il riferimento all'atto delegato della DG ENER a norma dell'articolo 27 della direttiva RED II ad oggi in discussione;
  • “idrogeno a basse emissioni di carbonio" di cui al punto 102 sexies, che dovrebbe essere oggetto del nuovo atteso pacchetto mercato idrogeno e gas decarbonizzato e che già oggi presenta una definizione non coerente con quella riportata nella proposta di revisione della Energy Taxation Directive;
  • "veicolo a emissioni zero" di cui al punto 102 octies) che non risulta coerente con quella introdotta nella revisione CEEAG.
  • “infrastruttura energetica” di cui al punto 130 d) che dovrebbe includere nella sezione relativa alle infrastrutture dedicate al biossido di carbonio, in linea con la proposta di revisione CEEAG, anche lo stoccaggio geologico permanente. La definizione dovrebbe inoltre essere estesa per includere tutte le modalità di trasporto della CO2.

Riteniamo positivo l’inserimento delle misure di supporto alla CCUS di cui all’articolo 36, tuttavia risulta problematica l’interpretazione del nesso tra i paragrafi (6a) e (6b) riguardo i costi ammissibili, non essendo chiaro se quest’ultimo si applichi anche ai progetti legati alla CCUS. Pertanto, si propone di emendare il testo in modo da specificare che anche la CCUS è interessata dalle disposizioni del paragrafo (6b).

All’interno delle misure dedicate agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricarica o di rifornimento, riteniamo particolarmente positiva la proposta di revisione dell’art. 36 bis che estende l’applicazione del GBER agli aiuti per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento o l'ampliamento di infrastrutture di ricarica o di rifornimento non accessibili al pubblico nonché agli aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di rifornimento di idrogeno a basse emissioni di carbonio e la proposta di revisione dell’art. 36 ter che introduce una nuova categoria di esenzione specifica per gli aiuti agli investimenti per l'acquisto o il leasing di almeno 12 mesi di veicoli puliti o veicoli a zero emissioni e per l'ammodernamento di veicoli affinché siano classificati come veicoli puliti o veicoli a zero.

Per quanto riguarda le infrastrutture di storage, la bozza di Regolamento considera solo il caso di storage direttamente connesso ad un impianto da fonti rinnovabili. Tuttavia, tutte le tipologie di accumulo, inclusi quelli stand-alone, dovrebbero essere considerati asset essenziali per l’implementazione, l’integrazione e il dispacciamento efficiente delle fonti rinnovabili, poiché ne riducono il rischio di curtailment.  

Dunque, considerando che le soluzioni di storage permettono di massimizzare l’utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e quindi riducono l’uso delle fonti fossili, nell’ambito dell’articolo 36 del Regolamento dovrebbe essere prevista l’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti a tali progetti sulla base dei vantaggi in termini di decarbonizzazione del sistema elettrico.

Inoltre, l’attuale definizione nel Regolamento del concetto di energia da fonti rinnovabili, non permette l’inclusione dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, accumulato in batterie e poi reimmessa nella rete, riducendo quindi la quantità di energia che ha diritto all’incentivo in questione.

(109) «energia da fonti rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi.

Questa definizione, inoltre, non risulta in linea con la normativa europea relativa al Market Design del settore elettrico, in base alla quale, lo storage permette un time-shift dell’energia da fonti rinnovabili, senza che questa perda la sua natura. Dunque, l’attuale definizione dovrebbe essere modificata al fine di renderla coerente con quanto sopra, in particolare eliminando le parole “ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi”.

Riteniamo inoltre particolarmente efficaci le proposte di modifica dell’articolo 41 e dell’art. 43 che esentano dall'obbligo di notifica a) gli aiuti agli investimenti per progetti di stoccaggio combinati con impianti a fonti rinnovabili nuovi o esistenti, b) gli aiuti agli investimenti per progetti di idrogeno rinnovabile (di grande e piccola taglia), includendo anche investimenti sulle infrastrutture dedicate per la trasmissione o la distribuzione, nonché impianti di stoccaggio dedicati. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti a favore di unità di cogenerazione ad alto rendimento nuove o ammodernate, le limitazioni rispetto al solo utilizzo di gas naturale conforme agli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 richiedono un chiarimento da parte della Commissione. Non è infatti chiaro a quali criteri ci si riferisca quando si parla di conformità agli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050.

Risulta invece problematica la proposta di revisione dell’articolo 41 riferita agli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas e combustibili da biomassa nella parte in cui, contravvenendo al principio di neutralità tecnologica, esenta dall'obbligo di notifica solo il biogas e i biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, escludendo altri carburanti e combustibili da biomassa rispondenti ai criteri di sostenibilità delineati in tale direttiva.  Tale criticità è presente anche nella proposta di revisione degli artt. 43 e 44 e si propone di emendarne il testo al fine di includere anche i feedstock di cui all’allegato IX parte B.

Ulteriormente critica appare inoltre la previsione di modifica dell’articolo 41 dedicata ai criteri che deve possedere una procedura di gara competitiva dove alla lettera iii) si prevede che “la struttura delle procedure di gara con partecipazione insufficiente durante l'attuazione di un regime è rettificata al fine di ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive o entro il più breve termine”.

Non è infatti infrequente che la partecipazione insufficiente alle procedure competitive sia da imputare ad un problema di rilascio delle autorizzazioni, come nel caso dell’Italia. Sarebbe quindi necessario che a fronte di una partecipazione insufficiente lo Stato Membro si attivi per facilitare il processo di partecipazione con misure di semplificazione, e non intervenendo riducendo i contingenti o il budget allocato.  

Sempre in relazione al tema autorizzativo, si coglie l’occasione per evidenziare che si ritiene estremamente utile qualsiasi provvedimento volto a razionalizzare, semplificare ed accelerare le procedure autorizzative (anche in linea con le CEEAG), che possa avere effetti tangibili nell’immediato sia per gli impianti nuovi che per quelli esistenti oggetto di rifacimento.

Per quanto riguarda la sospensione degli Aiuti prevista dall’art. 42 par. 7, è innanzitutto necessario specificare che i “prezzi” a cui si fa riferimento sono quelli dell’energia elettrica. Inoltre, la misura ha senso se riferita a sistemi di supporto legati al valore dell’energia venduta sul mercato (es. Contratti per differenza) mentre non ha rilevanza se riferita a sistemi di supporto legati ad altro tipo di parametri (es. il sistema di sostegno previsto in Italia per la CAR che si basa sul riconoscimento di Titoli di Efficienza Energetica in funzione dei risparmi di energia primaria).  

Nell’articolo 43.2, relativo agli impianti rinnovabili di piccola scala, la Commissione stabilisce la deroga dall’obbligo di notifica per gli aiuti assegnati tramite meccanismi competitivi per impianti di piccola taglia, così come definiti dall’articolo 5 del Reg. 2019/943. Tuttavia, quest’ultimo Regolamento prevede che la soglia di potenza, inizialmente pari a 400 kW, venga ridotta a 200 kW dopo il 2026. Tali limiti risultano molto bassi e rischiano di scoraggiare lo sviluppo di questi progetti. Si suggerisci quindi di rivedere tale previsione e fare riferimento a soglie di potenza più alte.

La proposta non specifica se gli aiuti per la promozione delle Comunità di Energia Rinnovabile siano concessi ad impianti di nuova realizzazione o meno.  È importante specificare che l’aiuto non è da riferirsi solamente alla realizzazione di nuovi impianti ma anche a riattivazioni di impianti dismessi, integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti. Inoltre, si richiede di specificare quali categorie di costo possono essere incluse negli incentivi alle Comunità Energetiche affinché ne venga riconosciuta l’esenzione dall’obbligo di notifica. Infatti, le Comunità di Energia Rinnovabile vengono annoverate nella proposta di Regolamento solo in riferimento agli operating aid. È importante riconoscere l’esenzione anche agli aiuti volti a remunerare l’investimento di impianti (investment aid) installati all’interno delle Comunità.  

Riteniamo inoltre positivo che siano stati espressamente inclusi anche gli aiuti agli investimenti per il ripristino di ecosistemi, habitat naturali, biodiversità e soluzioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi (proposta di modifica articolo 45).

Per quanto riguarda le previsioni dell’articolo 44 bis (aiuti sotto forma di sgravi da imposte o prelievi parafiscali ambientali), il paragrafo 1 specifica che tale articolo non si applica alle riduzioni di imposte o tasse sui prodotti energetici, compresa l'elettricità. Tuttavia, considerato il ruolo cruciale della mobilità elettrica nel processo di decarbonizzazione, sarebbe necessario prevedere l’esenzione della notifica anche per la riduzione degli oneri generali di sistema sulle tariffe elettriche applicate ai gestori dei punti di ricarica (CPO). L’esenzione dalla notifica dovrebbe essere prevista anche per quanto riguarda le tariffe per il servizio cold ironing, anche alla luce del fatto che il cold ironing è una tecnologia sostenibile che consentirebbe di ridurre drasticamente le emissioni di CO2 in porto.  

In merito alla proposta di modifica dell’art. 47 si apprezza che in ottica di economia circolare, siano stati espressamente ricompresi nelle esenzioni anche gli aiuti al riciclaggio e al riutilizzo dei rifiuti. L’esclusione da questa lista degli aiuti per le operazioni di smaltimento dei rifiuti e di recupero dei rifiuti per la generazione di energia dovrebbe invece essere ricondotta a motivazioni chiare e ben argomentate.

Sarebbe inoltre utile che le disposizioni del regolamento relative agli aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti siano adattate e ampliate per tenere conto degli sviluppi del mercato includendo anche la seconda vita delle batterie.

Inoltre, all’articolo 47, il paragrafo (1) fa chiaramente riferimento agli aiuti agli investimenti sia per l'efficienza delle risorse che per la circolarità. Tuttavia, il paragrafo (2) perde l'opportunità di riconoscere ulteriormente il ruolo delle materie prime alternative nello stimolare la circolarità e ridurre l'uso di materie prime fossili vergini. A tal fine, suggeriamo di includere espressamente le materie prime rinnovabili nelle tipologie di investimento contemplate dall'articolo 47.

Inoltre, sottolineiamo che progetti relativi ai rifiuti, al riutilizzo o al riciclaggio possono contribuire direttamente o indirettamente ad aumentare la raccolta di materiali. Ad esempio, un aumento della domanda di riciclaggio, farebbe scattare una maggiore domanda di raccolta e cernita dei rifiuti. Tuttavia, il linguaggio utilizzato al paragrafo 5 può suggerire che, per essere ammissibile, un progetto deve contribuire direttamente anche alla raccolta.

Per quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture energetiche accogliamo favorevolmente anche la proposta contenuta nella revisione dell’articolo 48 di esenzione dalla notifica per gli aiuti per le infrastrutture energetiche per nuove fonti energetiche nonché per gli investimenti nelle infrastrutture energetiche per i gas rinnovabili.

 

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