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Policy / Transizione energetica e procedure autorizzative

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia: illegittimità costituzionale Legge Regionale 16/2021 recante “Misure finanziarie intersettoriali”

Lettera Elettricità Futura al Ministro per gli Affari regionali e al Ministro per la Transizione Ecologica (16/11/21)


Elettricità Futura ha trasmesso una lettera al Ministro per gli Affari regionali e al Ministro per la Transizione Ecologica in relazione alle disposizioni adottate dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con Legge n. 16, del 2 novembre 2021 (BUR SO n. 35 del 05 novembre 2021). L’Associazione rileva come tali previsioni si pongano in contrasto con gli obiettivi nazionali ed europei di sviluppo delle fonti rinnovabili, rallentando il raggiungimento degli obiettivi energetici al 2030 previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Di fatto la legge attribuisce anche ai Comuni la possibilità di apporre limitazioni all’installazione degli impianti rinnovabili, in contrasto con le Linee Guida FER, secondo le quali tale compito deve essere effettuato dalle Regioni.

In aggiunta la legge, individuando le aree non idonee esclusivamente per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW - pone diversi vincoli di merito, ponendo la norma in conflitto con l’art. 41 della Costituzione e con la normativa interna e sovranazionale che, promuovendo la diffusione delle fonti rinnovabili, condanna qualsiasi iniziativa di limitazione dei procedimenti autorizzativi e delle relative installazioni.

Elettricità Futura chiede  pertanto l’intervento delle Istituzioni in indirizzo, affinché sia evidenziato come le disposizioni richiamate siano in conflitto con le norme fondamentali ed il quadro legislativo nazionale e debbano quindi essere dichiarate illegittime.

Leggi il testo integrale della lettera.

Onorevoli Ministri,

Elettricità Futura, Unione delle Imprese Elettriche Italiane, è la principale Associazione del settore elettrico italiano. Aderisce a Confindustria e rappresenta oltre 500 imprese e oltre il 70% del mercato elettrico nazionale.

Sottoponiamo alla Vostra attenzione le disposizioni adottate dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con Legge n. 16, del 2 novembre 2021 (pubblicata nel BUR SO n. 35 del 05 novembre 2021) recante in oggetto “Misure finanziarie intersettoriali”, che si pongono in contrasto con gli obiettivi nazionali ed europei di sviluppo delle fonti rinnovabili (in violazione dell’articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione), rallentando il raggiungimento degli obiettivi energetici al 2030 previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).

In particolare, la Legge include tra le aree non idonee, “le aree individuate dal piano regolatore comunale in esito alla conformazione al PPR e a una lettura paesaggistica approfondita, ai sensi dell’articolo 14 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR”, attribuendo di fatto anche ai Comuni la possibilità di apporre limitazioni all’installazione degli impianti rinnovabili, in contrasto con le Linee Guida FER, secondo le quali tale compito deve essere effettuato “dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi e criteri [...]”. Infatti, il ruolo del Comune nel procedimento abilitativo degli impianti rinnovabili è chiaramente delineato nelle norme di principio: esso deve limitarsi al vaglio del progetto sotto il profilo della conformità alla disciplina urbanistica (tra le tante, TAR Lombardia, Milano, II, n. 1776/1999) e, con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici su aree agricole, è la stessa disciplina di principio (articolo 12, d.lgs. n. 387/2003) a prevedere ex lege la compatibilità urbanistica delle relative installazioni, non rendendo necessario alcun eventuale procedimento di variante. Anche nello schema di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, il Governo conferma l’obbligo in capo alle Regioni e alle Province autonome di individuare con legge le aree idonee, conformemente ai principi e criteri stabiliti da specifici decreti ministeriali e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

In aggiunta segnaliamo che la Legge emanata, individuando le aree non idonee esclusivamente per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW - pone diversi vincoli di merito, ponendo la norma in conflitto con l’art. 41 della Costituzione e con la normativa interna e sovranazionale che, promuovendo la diffusione delle fonti rinnovabili, condanna qualsiasi iniziativa di limitazione dei procedimenti autorizzativi e delle relative installazioni.  A tal riguardo, anche il Consiglio di Stato (Sentenza 02983/2021) ha ribadito che “in assenza, di una previa individuazione dei “siti non idonei”, la valutazione va effettuata in concreto, ovvero, “all’interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti” (Allegato 3, par. 17, lett. d), delle Linee Guida FER), essendo appunto tali procedimenti quelli preposti a tutelare adeguatamente il territorio nella dimensione ambientale/paesaggistica.

Chiediamo pertanto con la presente il Vostro intervento, affinché sia evidenziato come le disposizioni sopra richiamate siano in conflitto con le norme fondamentali ed il quadro legislativo nazionale e debbano quindi essere dichiarate illegittime.

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