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Bonus sociali elettrico e gas naturale per clienti economicamente disagiati

Osservazioni di Elettricità Futura (14/12/2022)

Elettricità Futura ha trasmesso le proprie osservazioni ad ARERA in merito alla Consultazione 646/2022/R/com del 29 novembre 2022 inerente “Bonus sociali elettrico e gas naturale per clienti economicamente disagiati: revisione delle modalità e della frequenza di determinazione degli ammontari”.

In generale, Elettricità Futura concorda parzialmente con le proposte e la portata degli interventi suggeriti nella presente consultazione, rilevando alcuni aspetti critici sulla portata e gli effetti degli interventi previsti per l’evoluzione della disciplina, ulteriori a quelli da implementare per recepire le disposizioni della Legge di Bilancio 2023, in primis le proposte per l’aggiornamento del bonus «base» anche in corso d’anno.

Considerato il ruolo sempre più importante che i bonus sociali stanno assumendo come strumento per mitigare gli impatti della crisi energetica, occorre dare priorità agli interventi essenziali più urgenti (previsti dalla normativa primaria) e implementare in una fase successiva le modifiche di maggiore portata e impatto sulle logiche di gestione dei bonus sociali.

Con specifico riferimento al presente DCO, Elettricità Futura non è favorevole alla proposta di aggiornamento del bonus «base» anche in corso d’anno, in quanto si ritiene che sia impossibile da implementare in tempi brevi, considerata l’entità degli adeguamenti che imprese di vendita e DSO dovrebbero svolgere ai propri processi di gestione ed erogazione dei bonus.

Tutto ciò considerato, Elettricità Futura chiede che ARERA si faccia promotrice presso le istituzioni delle istanze qui rappresentate al fine di strutturare una norma che sia il più possibile chiara e semplice da implementare, minimizzando gli impatti operativo-gestionali su venditori e DSO e i disservizi per i clienti finali.

 

Leggi il testo integrale delle osservazioni

Osservazioni generali

In generale, concordiamo parzialmente con le proposte e la portata degli interventi suggeriti nella presente consultazione. Accogliamo positivamente che ARERA si è mossa rapidamente, fornendo già prima della definizione del testo finale della Legge di Bilancio 2023 alcuni spunti per l’aggiornamento della disciplina dei bonus sociali a partire da gennaio 2023. Detto ciò, la consultazione presenta alcuni aspetti critici, in particolar modo per quanto riguarda la portata e gli effetti degli interventi previsti per l’evoluzione della disciplina, ulteriori a quelli da implementare necessariamente per recepire le disposizioni della Legge di Bilancio 2023, in primis le proposte per l’aggiornamento del bonus «base» anche in corso d’anno.

Il 2022 è stato un anno particolarmente complesso dal punto di vista della gestione dei bonus sociali, in quanto la disciplina è stata spesso sottoposta a revisioni e aggiustamenti per recepire le diverse misure istituite per alleviare per i consumatori gli effetti della crisi energetica e del caro-prezzi. Aggiustamenti condivisibili appieno, ma che inevitabilmente hanno portato delle distorsioni nella gestione dei bonus da parte degli operatori e, in alcuni casi, a disservizi per i clienti.

Considerato il ruolo sempre più importante che i bonus sociali stanno assumendo come strumento per mitigare gli impatti della crisi energetica, è fondamentale che qualsiasi intervento volto a modificare e far evolvere il meccanismo disciplinato dalla Delibera 63/2021/R/com e s.m.i. sia ponderato attentamente dal punto di vista dei benefici finali per i consumatori e dei costi implementativi per ottenerli. Occorre quindi dare priorità agli interventi essenziali più urgenti (quali quelli previsti dalla normativa primaria) e implementare in una fase successiva, dopo apposita e dedicata concertazione con i partecipanti al mercato, le modifiche di maggiore portata e impatto sulle logiche di gestione dei bonus sociali. Modifiche che dovranno essere il più possibile allineate allo schema disposto dalla disciplina ex. Delibera 63/2021/R/com e che, per essere adottate, dovranno prevedere tempistiche di recepimento congrue in modo da garantire agli operatori (sia venditori che DSO) un periodo di tempo adeguato ad adeguare i propri sistemi.

Con specifico riferimento al presente DCO, la proposta di aggiornamento del bonus «base» anche in corso d’anno nel caso in cui non dovessero essere rinnovate le disposizioni di legge per il rafforzamento del bonus sociale non ci trova in disaccordo in via di principio, in quanto potenzialmente utile se progettata correttamente, ma riteniamo che sia impossibile da implementare in tempi brevi considerata l’entità degli adeguamenti che imprese di vendita e DSO dovrebbero svolgere ai propri processi di gestione ed erogazione dei bonus.

Tutto ciò considerato, chiediamo che ARERA si faccia promotrice presso le istituzioni delle istanze qui rappresentate al fine di strutturare una norma che sia il più possibile chiara e semplice da implementare, minimizzando gli impatti operativo-gestionali su venditori e DSO e i disservizi per i clienti finali che in particolare la graduazione dei bonus per soglie ISEE comporterebbe.

 

Osservazioni di dettaglio  

S1. Si condividono le dimensioni e gli obiettivi dell’intervento?

S2. Quali aspetti dovrebbero essere considerati in una prospettiva di ulteriore evoluzione della disciplina del bonus sociale, successivamente alle modifiche da introdurre in via urgente?

S3. Nel caso che il disegno di legge di bilancio venga approvato nello stesso testo in corso di presentazione alle Camere, l’Autorità dovrà valutare tra due ipotesi: articolare il bonus in tre fasce di ISEE o in due fasce. Nel primo caso, fatto 100 il livello del bonus per i clienti con ISEE fino al nuovo livello derivante dall’imminente aggiornamento della soglia di 8265 euro (“prima soglia”), l’Autorità potrebbe considerare un livello di bonus pari a 70-80 per i clienti con ISEE compreso tra la “prima soglia” e 12.000 euro, ridotto a 50-60 per i clienti con ISEE compreso tra 12.000 e 15.000 euro. Nel secondo caso, potrebbe essere adottata una modulazione pari a circa 60-70 per i clienti tra la “prima soglia” e i 15.000 euro.

S1/2. Come espresso in premessa, concordiamo parzialmente. Condividiamo la proposta di aggiornamento del meccanismo di erogazione dei bonus sociali in ottemperanza alle disposizioni della Legge di Bilancio 2023 di futura approvazione, mirate ad ampliare della platea dei beneficiari ma evidenziamo che strutturare i bonus in relazione all’ISEE significa introdurre novità nei processi di fatturazione di venditori e distributori che non possono essere oggetto di immediato recepimento.

Per gestire le fasce ISEE sin da inizio 2023, andrebbero infatti utilizzati i codici già esistenti, dando loro un’accezione diversa (ad esempio per l’elettrico, i codici rappresenterebbero le soglie ISEE anziché la numerosità del nucleo familiare). Mantenendo l’attuale nomenclatura dei codici (E1, E2, E3), si tratterebbe infatti solo di una modifica di prezzo, considerato tra l’altro che già la determinazione della fascia ISEE di riferimento tiene conto dei componenti del nucleo familiare (più componenti del nucleo familiare determinano la riduzione della soglia ISEE, di conseguenza un differente importo del bonus).

Diversamente, i sistemi di fatturazione di distributori e venditori, senza preventivo adeguamento, non sarebbero in grado di leggere le nuove codifiche. Per tale ragione si ritiene necessario un tempo congruo per l’implementazione (almeno 6 mesi dalla pubblicazione delle Specifiche Tecniche da parte del SII).

Qualora la previsione della graduazione dei bonus dovesse essere confermata, al fine di minimizzare il delay di riconoscimento ai clienti del bonus in fattura e gli impatti operativi e finanziari per venditori e distributori, si propone di introdurre due fasce, una per i clienti con ISEE fino a 12 mila euro e un’altra per i clienti con ISEE da 12 mila a 15 mila euro. In questo modo, utilizzando per i clienti della prima fascia i codici attualmente esistenti, sarebbe possibile gestire i clienti fino a 12 mila euro con continuità (sia i clienti con bonus in coda, sia le nuove DSU 2023). Per i clienti con ISEE da 12 mila a 15 mila euro andrebbero invece implementati i nuovi codici con le tempistiche indicate sopra. A riguardo sarebbe preferibile prevedere la decorrenza per il riconoscimento delle 12 quote a partire da una data compatibile con tali tempi di sviluppo, come già avvenuto in fase di implementazione della delibera 63/21. Qualora la decorrenza dovesse essere invece gennaio 2023, il riconoscimento non potrà che avvenire tramite recuperi retroattivi con le criticità verificatesi nel 2022.

È doveroso comunque evidenziare che, all’aumentare del numero di fasce, aumenterà anche la complessità operativa e gestionale da parte degli operatori e di AU.

Riteniamo invece che le altre proposte di intervento delineate nel DCO, in particolare quelle relative alla dimensione “ribasamento del bonus base”, siano rimandate a una fase successiva, previa discussione e concertazione con i vari partecipanti al mercato. Ciò perché sono modifiche con impatti molto più profondi sulle logiche di gestione del meccanismo di erogazione dei bonus sociali e quindi risultano tecnicamente impossibili da applicare da parte degli operatori a partire da gennaio 2023, viste le strettissime tempistiche a disposizione.

S3: Riteniamo che un numero inferiore di fasce sia più semplice da gestire da un punto di vista operativo, quindi opteremmo per la prima delle due soluzioni, ma rimodulata come detto sopra.
Evidenziamo che, sulla base delle tempistiche dei processi attualmente previsti e gestiti da AU, i clienti che a gennaio 2023 presenteranno le DSU per accedere ai bonus non potranno che usufruirne da marzo 2023. Occorre quindi che si chiarisca come saranno gestite le prime due mensilità di gennaio e febbraio e se sarà necessario un recupero nella fattura di marzo.

Come espresso in premessa, dato che queste modifiche sono direttamente attinenti al testo della Legge di Bilancio 2023, chiediamo che ARERA si faccia promotrice presso le istituzioni delle istanze qui rappresentate al fine di strutturare una norma che sia il più possibile chiara e semplice da implementare, minimizzando gli impatti operativo-gestionali su venditori e DSO e i disservizi per i clienti finali.

 

S4. Si condivide l’orientamento di introdurre la possibilità di aggiornamento mensile dei bonus sociali gas in caso di elevata volatilità dei prezzi e non rispondenza alle previsioni assunte come riferimento a inizio del trimestre?   

Nessuna osservazione.   

S5. Si condivide l’orientamento di aggiornare i consumi sottostanti ai diversi profili con i criteri indicati?

S6. Si condivide l’orientamento di semplificazione della numerosità dei profili del bonus sociale gas? Quale degli accorgimenti indicati si ritiene più efficace?

S5. Condividiamo gli orientamenti illustrati. Ribadiamo anche in questo caso l’importanza che l’aggiornamento dei consumi di riferimento e semplificazione dei “profili” dei bonus sia strutturato in modo tale da non cambiare le logiche di gestione dei bonus sociali definite dalla Delibera 63/2021/R/com e la natura dell’agevolazione in quota fissa €/POD.

S6. Nessuna osservazione.

 

S7. Si condivide l’orientamento per l’aggiornamento del bonus «base» anche in corso d’anno qualora non venissero rinnovate le disposizioni di legge per il rafforzamento del bonus sociale? S8. Si condivide l’orientamento a prevedere che il bonus «base» gas, dopo il ribasamento, venga ripartito tra i trimestri in modo da tenere della stagionalità dei consumi domestici per i profili con uso di riscaldamento?

S7. Come espresso in premessa, non ci opponiamo a priori alla proposta di evoluzione, in quanto potenzialmente utile se progettata correttamente, ma chiediamo che venga valutata e concertata attentamente a valle del presente DCO.

In generale, affinché una simile funzione abbia successo è fondamentale che non stravolga le logiche di calcolo e fatturazione del bonus sociale (pro-quota-die) e che l’ammontare da erogare ai clienti finali, sia che venga definito su base annuale/trimestrale/mensile, sia univoco (e non soggetto a variazioni allo scattare di determinate condizioni) e soprattutto che venga comunicato con adeguato anticipo agli operatori, per garantire sia a questi ultimi che ai clienti finali chiarezza sulle quote da applicare prima di procedere alla fatturazione (quindi entro la fine del mese n, per riconoscere il nuovo livello di agevolazione a partire dal mese n+1).

 

S8. Nessuna osservazione.

 

S9. Come si valuta tale prospettiva di evoluzione del bonus sociale? Si condivide che in prospettiva, con l’approccio per classi di consumo si potrebbe superare la differenziazione del bonus sociale gas in base alle zone climatica, all’uso del gas e al numero dei componenti il nucleo familiare?

S10. In particolare, quali accorgimenti si suggerisce di adottare per gestire la transizione dagli attuali profili alle nuove classi di consumo?

S9/10. Riteniamo che le evoluzioni proposte meritino un esame separato, in quanto in questa sede non sono sufficientemente strutturate e delineate per poterci esprimere con precisione.

In ogni caso, riteniamo che l’evoluzione dei profili dei bonus sociali secondo un approccio basato sulle classi di consumo dovrà rispettare due requisiti fondamentali:

  1. Dovrà portare ad ammontari di agevolazione il più correttamente allineati alla spesa degli utenti finali a cui sono applicati.
  2. Il bonus sociale dovrà rimanere sempre un’agevolazione in quota fissa, nota prima di procedere alla fatturazione del periodo da agevolare. L’agevolazione riconosciuta non dovrà quindi essere soggetta a successivi conguagli/rilavorazioni per effetto degli eventuali scostamenti tra consumi utilizzati ai fini del calcolo da parte del SII, che potrebbero essere anche stimati, e consumi effettivi. Prevedere logiche di tipo diverso non farebbe altro che aumentare la complessità gestionale da parte di venditori e DSO e il rischio di disservizi per i consumatori e, di conseguenza, di reclami.




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