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Orientamenti in merito alla standardizzazione del “codice offerta” e all’inserimento nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) – Documento di consultazione 567/2021/R/eel del 9 dicembre 2021

Osservazioni Elettricità Futura e Anigas ad Arera (24/01/2022).

Elettricità Futura Anigas hanno trasmesso le proprie osservazioni ad ARERA in relazione al DCO 567/2021/R/eel del 9 dicembre 2021.  

Rispetto a quanto inizialmente prospettato nel DCO 148/2021/R/com, a giudizio delle due Associazioni le nuove proposte rendono ancora più sbilanciato il rapporto tra benefici effettivi delle misure proposte  e oneri implementativo-gestionali per i venditori, a sfavore dei secondi. Al contrario, la conoscenza del mercato deve transitare attraverso un rafforzamento dell’informativa sul PO e delle sue finalità verso i consumatori. Inoltre, secondo Elettricità Futura e Anigas il potenziamento del monitoraggio potrebbe essere raggiunto senza chiedere uno sforzo operativo agli operatori, ma semplicemente rafforzando le raccolte già esistenti (es: quella sulle rinegoziazioni dei prezzi).

Ulteriori proposte ritenute critiche attengono:

  1. la realizzazione di una graduatoria di “posizionamento” dell’offerta sul PO basata sul solo fattore prezzo, i criteri di aggiornamento della graduatoria, l’eccessiva documentazione contrattuale richiesta;
  2. il popolamento del RCU con un “codice convenzionale semplificato” per quelle forniture per cui è stata sottoscritta un’offerta in un periodo antecedente all’obbligo di inserimento nel PO, o per le offerte per cui non sussiste l’obbligo di inserimento.

Infine, Elettricità Futura e Anigas rimarcano la necessità di un provvedimento unico e organico in cui sia definita la roadmap degli interventi di adeguamento della regolazione del servizio di vendita, prevedendo tempistiche di implementazione progressiva in un arco di 9-12 mesi.

Leggi il testo integrale del documento.


Osservazioni generali

La consultazione prevede l’associazione a tutti i contratti di fornitura di elettricità e gas del codice offerta (CO) e la sua standardizzazione finalizzate a due obiettivi: (1) supportare il cliente finale nell’individuare gli elementi determinanti una particolare offerta e nel confrontarla con le altre offerte presenti sul Portale Offerte e (2) rafforzare l’attività di monitoraggio dell’Autorità. 

In linea generale, la proposta di inserimento del codice offerta, così come prospettato inizialmente nel DCO 148/2021/R/com, all’interno della bolletta a fini di riscontrabilità dell’offerta e incremento del livello informativo del cliente risultava non eccessivamente impattante, nonostante l’utilità limitata a fronte, comunque, di un onere gestionale aggiuntivo per i venditori.

Le nuove proposte avanzate nella presente consultazione vanno purtroppo a nostro giudizio nella direzione di rendere ancora ben più sbilanciato il rapporto tra benefici effettivi delle misure proposte e oneri implementativo-gestionali per i venditori, a sfavore dei secondi. Gli orientamenti proposti richiedono la realizzazione di interventi sui sistemi informatici degli operatori per gestire le nuove regole sulla standardizzazione del CO, lo scambio dati con il SII e l’aggiornamento del contenuto delle bollette. Interventi molto più rilevanti rispetto a quelli prospettati dopo il DCO 148/2021/R/com e che, anche in questo caso, apporterebbero benefici molto limitati alla generalità dei consumatori e quindi che con ogni probabilità verrebbero poco sfruttati.

Difatti, se come detto in premessa, l’obiettivo è quello di rendere il cliente più consapevole della offerta in suo possesso in modo da facilitarne una possibile scelta (intesa come conferma della propria situazione o come cambiamento della stessa), non lo si raggiungerà imponendo ai venditori di abbinare a tutte le proprie offerte (anche quelle non più in vendita oppure quelle non rivolte alla generalità dei clienti) un codice offerta al fine di consentirne il popolamento sul RCU. Al contrario la conoscenza del mercato deve transitare attraverso un rafforzamento nell’utilizzo del PO da parte dei clienti finali e tale “inefficienza” non è correlata alla necessità di comunicazione del CO, ma alla necessità di effettuare interventi sul portale stesso che ne aumentino la user friendliness, ne pubblicizzino l’esistenza e ne promuovano l’utilizzo. Il cliente, infatti, dispone già delle informazioni necessarie a compiere la scelta più corretta. Deve solo essere più capacitato circa l’uso che può fare delle stesse. In questo senso, anziché il codice offerta, si dovrebbero prediligere dati di input più attendibili quali, ad esempio, il consumo annuo o la spesa annua sostenuta soprattutto alla luce degli orientamenti introdotti dal DCO 579/2021/R/com. In sintesi, modifiche alla struttura e alla comunicazione del Codice Offerta, quindi, non contribuirebbero al perseguimento degli obiettivi indicati dall’Autorità ma, piuttosto, si ritiene fondamentale un potenziamento dell’informativa circa il PO e circa le sue finalità verso i consumatori.

Allo stesso modo il secondo obiettivo sopra indicato e cioè quello di rafforzare il monitoraggio, potrebbe essere raggiunto senza chiedere uno sforzo operativo di evidente complessità agli operatori ma semplicemente rafforzando le raccolte già esistenti (es: quella sulle rinegoziazioni dei prezzi).

Evidenziamo inoltre che alcune delle proposte sono particolarmente critiche. La prima riguarda la realizzazione di una graduatoria di “posizionamento” dell’offerta in relazione alle altre offerte presenti sul PO basata sul solo fattore prezzo: tenuto conto dell’elevatissimo numero di offerte disponibili, un operatore rischierebbe di subire una “pubblicità negativa” se la sua offerta risultasse al di fuori dei primi posti in graduatoria. Come già ampiamente discusso in altre occasioni all’Autorità, il fattore prezzo ormai non è più l’unico fattore determinante per la selezione o meno di un’offerta di vendita di energia e quindi la confrontabilità solo su di esso non è pienamente rappresentativa delle potenzialità offerte dal mercato libero, né tantomeno della qualità ed affidabilità del servizio e del fornitore. Il PO, poi, già assolve a questa finalità: il cliente, infatti, accedendovi già può, in modalità self care, valutare la “convenienza” delle offerte senza bisogno che sia il venditore, che il cliente ha scelto, a dover consegnare durante la stipula contrattuale un ulteriore documento che attesti il posizionamento dell’offerta scelta vs quelle presenti sul mercato.

Dal punto di vista della corretta informazione da fornire al cliente, la graduatoria dovrebbe, poi, aggiornarsi su base almeno giornaliera, in real-time, piuttosto che con cadenza settimanale, in quanto gli operatori provvedono in modo continuativo a caricare offerte sul PO e/o ad aggiornare/modificare un’offerta già presente. Pertanto, nel caso di graduatoria aggiornata su base settimanale (ma anche giornaliera), ci sarebbe il forte rischio di comunicare al cliente un posizionamento "errato", già obsoleto a causa del successivo caricamento di nuove offerte e/o la modifica di quelle esistenti in un momento immediatamente successivo a quello dell’ultimo update. Tale aggiornamento real-time, che per avere luogo richiederebbe inevitabilmente un flusso immediato dall’operatore al SII, sarebbe estremamente oneroso e complesso da gestire per i venditori. Peraltro, per non fornire un’indicazione distorta al cliente, la comparazione tra le offerte che porta alla formazione della graduatoria dovrebbe computare tutti gli elementi caratteristici dell’offerta, quindi sia il prezzo che i vari servizi aggiuntivi offerti, a oggi irrealizzabile. Tutto ciò senza contare che una logica di graduatoria potrebbe portare a comportamenti atipici da parte di alcuni clienti, spinti costantemente a inseguire aspettative di risparmio e quindi a effettuare frequentemente switching annuali o infra-annuali. Infine, non è da escludere che l’affidabilità della graduatoria venga inficiata da errori di caricamento delle offerte che porterebbero alcune offerte ad avere erroneamente un posizionamento più alto o basso.

Infine, anche il fatto che tale classifica sia presente in un ulteriore documento che andrà a popolare il plico contrattuale da consegnare al cliente si pone in contrasto con il principio di semplificazione introdotto dalla normativa europea con la direttiva n. 2019/944 e poi recepito nel decreto legislativo n. 210/2021 dove si indica che costituisce un ostacolo, e pertanto è vietato, “… la sottoposizione … di un’eccessiva documentazione contrattuale” (art. 5 comma 9) al consumatore.

La seconda proposta particolarmente critica è quella descritta al punto 2.17, ossia il popolamento del RCU con un “codice convenzionale semplificato” per quelle forniture per cui è stata sottoscritta un’offerta in un periodo antecedente all’obbligo di inserimento della medesima nel PO, o per le offerte per cui non sussiste l’obbligo di inserimento. La proposta ha una portata retroattiva e determinerebbe costi e sforzi ben maggiori rispetto alla standardizzazione delle nuove offerte inserite nel PO secondo il formato esposto al punto 4.12. Gli obblighi in generale dovrebbero riguardare solamente le nuove offerte caricate sul PO a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni.

Per quanto riguarda le tempistiche, occorre che il presente DCO trovi sbocco in un provvedimento unico e organico in cui sia definita la roadmap degli interventi di adeguamento della regolazione del servizio di vendita, incorporando in modo organico sia gli interventi già oggetto di illustrazione nei recenti DCO, sia quelli previsti dalla Direttiva sul mercato elettrico, prevedendo tempistiche di implementazione a “fasi” in un arco di 9-12 mesi.

 

Osservazioni di dettaglio

S1 Si concorda con l’orientamento di prevedere l’associazione del codice offerta ai punti di prelievo e di riconsegna presenti in RCU? Se no, motivare la risposta.

S2 Si concorda con l’orientamento di prevedere il popolamento del RCU con un codice offerta convenzionale semplificato per le offerte sottoscritte in un periodo antecedente all’obbligo di inserimento delle offerte nel Portale Offerte, o per le quali non sussiste l’obbligo di inserimento nel medesimo? Se no, motivare la risposta.

Ribadendo, come in premessa, che tale modifica non aiuterebbe a incrementare la capacità dei clienti di confrontare le varie offerte tra di loro, non riteniamo condivisibile la proposta di prevedere l’associazione del codice offerta ai punti di prelievo e di riconsegna presenti in RCU. A fronte di rilevanti e costosi interventi di implementazione e di monitoraggio di eventuali scarti lato venditori, tale dato risulterebbe utile ai soli fini del monitoraggio da parte di ARERA e AU: quest’ultimo obiettivo, tuttavia, può essere perseguito (come detto in premessa) attraverso un eventuale rafforzamento delle raccolte già ad oggi in uso vs ARERA.

Il popolamento del RCU con un codice offerta convenzionale semplificato per le offerte per le quali non sussiste l’obbligo di inserimento nel Portale risulta non percorribile in quanto richiederebbe oneri e sforzi ingenti e ingiustificati per gli operatori, a fronte di nessun beneficio per il cliente finale.

 

S3 Si ritiene che alla variazione unilaterale o all’evoluzione automatica delle condizioni contrattuali debba corrispondere un aggiornamento del codice offerta in RCU, sebbene tale codice non corrisponda ad un’offerta commerciale sottoscrivibile presente nel Portale Offerte?

Non riteniamo percorribile la gestione dell’aggiornamento del codice offerta in RCU in caso di variazione unilaterale/ evoluzione automatica delle condizioni contrattuali (per le quali tra l’altro non ci dovrebbe essere un aggiornamento del codice offerta) o rinegoziazioni.

Tra l’altro evidenziamo anche un tema di tempistica in quanto il cliente finale riceve le proposte di rinegoziazione con 3 mesi di anticipo rispetto alla data di effettiva efficacia; pertanto, laddove il cliente finale consultasse il PO al momento di ricezione della proposta di rinegoziazione, non troverebbe riscontro dell’offerta sul PO, in quanto il listino indicato avrà efficacia solo dopo 3 mesi.

 

S4 Si concorda con l’orientamento di prevedere l’indicazione del codice offerta in bolletta e nel Portale Consumi? Se no, motivare la risposta.

Ribadiamo nuovamente quanto indicato in premessa e nelle nostre precedenti osservazioni in tema riguardo la probabile scarsa utilità della misura per aiutare il cliente nella confrontabilità tra le varie offerte. Difatti, come già evidenziato, le condizioni economiche delle offerte sono soggette a costanti variazioni (alcune volte anche trimestrali) ed il cliente, ricevuta la fattura, potrebbe non ritrovare attraverso il codice offerta una convergenza tra l’offerta sottoscritta e quella presente sul PO perché nel frattempo il venditore potrebbe averla modificata. Questo aspetto non sarebbe a vantaggio della capacitazione ma, al contrario, generebbe solo confusione.

 

S5 Si concorda con l’orientamento di fornire al cliente finale in fase precontrattuale oltre all’indicazione del codice offerta ulteriori informazioni, al fine di rafforzare la comprensione delle caratteristiche dell’offerta che il cliente finale si accinge a sottoscrivere? Se no, motivare la risposta.

S6 In particolare, si concorda con l’opportunità di fornire degli elementi relativi al “posizionamento” dell’offerta, in termini di stima annua della spesa, nel contesto delle offerte presenti nel Portale Offerte nel periodo in cui il cliente esamina la proposta? Se no, motivare la risposta.

S7 Con riferimento alle modalità per rendere nota l’informazione in merito al “posizionamento” dell’offerta, si ritiene preferibile l’introduzione di uno specifico modulo aggiuntivo, come quello prospettato o, in alternativa, la modifica della scheda sintetica?

A valle dell’intervento della delibera 426/2020/R/com, che ha modificato le informazioni da fornire in fase precontrattuale al cliente finale, non si ritiene opportuno prevedere l’indicazione di ulteriori informazioni per la comprensione delle caratteristiche dell’offerta al cliente finale. Difatti le informazioni contenute nella Scheda Sintetica non sono definite dai venditori ma nel Codice di condotta commerciale: in questo senso affermare che l’informazione sul PO non debba essere ““annegata” tra le molteplici informazioni che vengono fornite” sembra incongruente.

Per quanto riguarda l’informazione sul posizionamento in graduatoria dell’offerta in fase di sottoscrizione dal cliente, rimandiamo a quanto espresso nella premessa. Riteniamo che sia una proposta estremamente penalizzante per gli operatori e che presenti problematiche da analizzare attentamente e risolvere. L’utilizzo del Portale offerte dovrebbe essere promosso e pubblicizzato, affinché il cliente finale possa effettivamente consultare per verificare le offerte disponibili sul mercato ed eventuali comparazioni.

 

S8 Con quale periodicità nell’ambito del Portale Offerte si ritiene debbano essere rese note le informazioni relative al posizionamento delle offerte presenti ad una certa data?

Come indicato in premessa, le offerte sono caricate e/o aggiornate con cadenza giornaliera, se non infra-giornaliera, pertanto il posizionamento di un’offerta può cambiare in real-time; inoltre, sarebbe limitata al solo confronto della componente di prezzo, non rappresentativo delle potenzialità delle offerte sul mercato libero. Posto l’obiettivo di fornire al cliente un’informazione corretta e veritiera e considerati i bias e le implicazioni in termini di oneri, costi e complessità implementativi sia per venditori che per AU, non si ritiene condivisibile l’intervento proposto.

 

S9 Si ritiene utile fornire al cliente anche le informazioni relative all’offerta di maggior tutela e del servizio di tutela gas?

Non riteniamo che sia utile.

 

S10 Si concorda con l’opportunità di standardizzare la struttura del codice offerta? Se no motivare la risposta.

S11 Si concorda con l’opportunità di individuare nel codice le caratteristiche dell’offerta descritte nel documento? Se no, motivare la risposta.

Comprendendo le finalità di standardizzazione della struttura del CO, evidenziamo i limitati benefici derivanti e quanto segue.

Riteniamo che l’obbligo di standardizzazione del CO dovrebbe trovare applicazione esclusivamente per le nuove offerte che saranno caricate sul PO a partire dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, in quanto la bonifica dei codici esistenti e/o l’assegnazione di codici convenzionali alle offerte che non li hanno richiederebbe un intervento sproporzionato ai benefici derivanti.

Nella parte standard del codice, riteniamo che il campo identificativo della componente “prezzo”, compilabile in F o V per le offerte a prezzo fisso o variabile, dovrebbe prevedere anche la possibile compilazione con l’acronimo “M” per le offerte cd. miste. A meno che non si preveda un carattere identificativo anche per questo tipologie di offerte, la sola distinzione F/V creerebbe un rischio di standardizzazione “indiretta” forzata delle offerte sul mercato libero.

Chiediamo che la stringa alfanumerica finale per la parte del codice a discrezione del venditore sia:

  • Sufficientemente capiente: un numero di caratteri troppo basso potrebbe limitare i venditori nell’indicazione di informazioni aggiuntive in questa sezione del CO.
  • Completamente discrezionale: non riteniamo necessario che contenga obbligatoriamente il riferimento al nome commerciale e al periodo di validità dell’offerta. La generazione di un codice univoco è già sufficiente ad individuare univocamente l’offerta sottoscritta senza la necessità di inserire date e nomi che mal si conciliano con il concetto di “codice”.

Chiediamo inoltre di chiarire che  le modifiche alla standardizzazione del CO (nonché gli obblighi che ne conseguono in termini di popolamento RCU, messa a disposizione del cliente finale, ecc..) troveranno applicazione solo per i clienti di piccole dimensioni nell’ambito di Bolletta 2.0 e Codice di Condotta. . Non è chiara, infatti, nel DCO 579/2021/R/com a pag. 26, relativamente alla spesa annua sostenuta, la frase “L’inserimento della spesa annua sostenuta è da applicarsi indistintamente a tutti i clienti e le tipologie di contratto (mercato libero e servizi di tutela) nell’ambito di applicazione della Bolletta 2.0 (diversamente dal Codice offerta come sopra rappresentato)”.

 

S12 Si condivide la possibilità di associare al codice offerta anche un QRcode al fine di fornire una modalità aggiuntiva di accesso alle informazioni relative all’offerta? Se no, motivare la risposta.

La proposta presenta delle complessità di implementazione per i venditori e, in ogni caso, il cliente dispone delle informazioni relative all’offerta (i) attraverso il documento delle condizioni economiche allegate al contratto in fase acquisitiva (ii) attraverso la comunicazione di rinnovo se è già stato oggetto di variazione. Inoltre, la presenza di un QR code porterebbe a una situazione in cui nella bolletta sarebbero presenti 2 QRcode, uno per il codice offerta e il secondo per il pagamento della bolletta, con il potenziale rischio di ingenerare confusione nel cliente.

 

S13 Si condividono le modalità e le tempistiche di implementazione prospettate?

Le tempistiche necessarie per l’implementazione dipenderanno dalla Delibera in esito al DCO e, in particolare, dalle disposizioni che ARERA deciderà di adottare. Nel caso in cui tutte le proposte illustrate nel DCO fossero approvate, i 3 mesi ipotizzati sarebbero del tutto insufficienti. Un periodo più idoneo sarebbe tra i 6 e i 12 mesi.

In ogni caso, ribadiamo quanto espresso nelle precedenti occasioni di confronto su temi quali revisione della bolletta e Portale Offerte: la soluzione a nostro avviso preferibile sarebbe quella di raccogliere tutte le nuove disposizioni – idealmente anche quelle di “breve termine” (quelle che dovrebbero essere completate entro 3 mesi dall’approvazione del decreto) previste dal DL 8 novembre 2021, n. 210 per l’attuazione della Direttiva UE mercato – in un unico provvedimento organico con cui prevederne una roadmap di implementazione, più o meno condensata sulla base della portata dei nuovi adempimenti, ma che lasci comunque un periodo di tempo congruo agli operatori per poterli implementare.


 

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